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Art. 734 — Deliberazione della corte di appello

Art. 734 — Deliberazione della corte di appello

1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all’articolo 127.

2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.

3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l’interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 15998/2006

Non può essere oggetto dell’istanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., come novellato dalla legge n. 60 del 2005, la sentenza pronunziata, ai sensi dell’art. 734 c.p.p. e all’esito di una procedura camerale, dalla Corte d’appello che abbia riconosciuto una sentenza definitiva emessa dall’Autorità giudiziaria straniera, a conclusione di un processo nel quale il condannato ha avuto la possibilità di difendersi.

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Cass. pen. n. 26683/2002

In tema di esecuzione in Italia di sentenze pronunciate all’estero, il consenso dello Stato estero, indicato dagli artt. 1 e 2 della legge 3 luglio 1989 n. 257 tra le condizioni per il riconoscimento, da parte della corte d’appello, ai sensi dell’art. 734 c.p.p., della sentenza straniera, è valido anche se manifestato con l’espressione «in linea di massima» o altra equivalente, trovando ciò giustificazione nella possibilità, per lo Stato estero, di confermarlo o di ritirarlo a seconda che ritenga o meno congrua la determinazione, da effettuarsi in sede di riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 della citata legge n. 257/1989 e dell’art. 735 c.p.p., della pena che, in forza della sentenza in questione, dovrebbe essere eseguita in Italia.

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