16 Mar Art. 100 — Recidiva facoltativa
Posted at 13:00h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Primo – Dei reati in generale > Titolo IV – Del reo e della persona offesa dal reato > Capo II – Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere
[ Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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