Art. 99 – Codice penale – Recidiva
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e ], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21866/2025
Ai fini della puntuale contestazione della recidiva, non è necessaria la corretta indicazione del comma di riferimento dell'articolo 99 cod. pen., ma è sufficiente la sola individuazione del tipo di recidiva, ovvero di una delle ipotesi previste dalla norma. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la contestazione di recidiva reiterata infraquinquennale, nonostante fosse stato menzionato erroneamente il comma secondo dell'art. 99 cod. pen., anziché il successivo comma quarto).
Cass. civ. n. 19866/2025
In tema di impugnazioni, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche le censure relative alla recidiva che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione.
Cass. civ. n. 8886/2025
In tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto.
Cass. civ. n. 5842/2025
In tema di stupefacenti, l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica.
Cass. civ. n. 35827/2024
Nel caso in cui, in relazione a una delle condanne ricomprese nel cumulo disposto per l'esecuzione, sia stata applicata la recidiva reiterata, la decisione sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata dal condannato che in passato ne abbia già fruito presuppone la scissione del cumulo, onde verificare se la pena per il reato aggravato dalla recidiva sia ancora da espiare, e se, pertanto, debba operare il divieto di seconda concessione della misura alternativa previsto dall'art. 58 quater, comma 7-bis, ord. pen.
Cass. civ. n. 29723/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.
Cass. civ. n. 29284/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 26250/2024
Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.
Cass. civ. n. 25005/2024
Non è manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui impedisce di ritenere prevalente la circostanza attenuante della "costituzione in carcere" di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. sulla recidiva a effetto speciale.
Cass. civ. n. 20351/2024
In tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale).
Cass. civ. n. 20104/2024
La recidiva è una circostanza aggravante e, come tale, per essere ritenuta in sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità della recidiva in relazione al reato di atti persecutori, sebbene fosse stata formalmente contestata con riferimento ad altro capo di imputazione, avente ad oggetto il medesimo titolo di reato ai danni di diversa persona offesa).
Cass. civ. n. 19976/2024
In tema di giudizio di appello, in applicazione del principio devolutivo e delle norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi, l'impugnazione della decisione in punto di sussistenza della natura specifica della recidiva non può estendersi al punto relativo ai presupposti per il riconoscimento di tale aggravante. (In motivazione la Corte ha affermato che diversa deve ritenersi l'ipotesi in cui oggetto del motivo di appello sia la sola natura reiterata della recidiva e con il ricorso per cassazione si contesti il riconoscimento dell'aggravante, tenuto conto che la verifica dei presupposti di cui all'art. 99, comma 4, cod. proc. pen., presuppone l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della condizione di recidivo semplice).
Cass. civ. n. 19546/2024
In tema di concorso di circostanze eterogenee, ove sia riconosciuta la sussistenza di più attenuanti, per una sola delle quali opera il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve operarsi una sola diminuzione, in caso di ritenuta prevalenza dell'attenuante per la quale la preclusione non è operante, fermo restando il divieto di prevalenza sulla recidiva dell'altra attenuante. (Fattispecie in cui concorrevano le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62, comma primo, n. 4, cod. pen., rispetto alla quale la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza sulla recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).
Cass. civ. n. 18865/2024
Viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di bilanciamento può operare solo con le aggravanti già valutate e ritenute sussistenti in primo grado).
Cass. civ. n. 14653/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 12692/2024
L'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva in rapporto di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti, solo quando essa sia l'unica aggravante oggetto del giudizio di bilanciamento, posto che, in tal caso, la sua esclusione comporterebbe l'espansione della riduzione di pena per effetto delle attenuanti.
Cass. civ. n. 10777/2024
In tema di libertà vigilata, è legittimo il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza, oltre a imporre nei confronti di un soggetto incapace di intendere e volere l'obbligo di una determinata terapia, ne stabilisca le modalità pratiche di assunzione. (Fattispecie relativa a provvedimento che, a causa della riottosità del soggetto ad assumere la terapia farmacologica per via orale, ne imponeva la somministrazione per via iniettiva).
Cass. civ. n. 49935/2023
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
Cass. civ. n. 45622/2023
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione può configurarsi anche come putativa qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, purché l'errore sia plausibile, ragionevole, non pretestuoso e logicamente apprezzabile. (Conf.: n. 1334 del 1982,
Cass. civ. n. 44610/2023
La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.
Cass. civ. n. 38714/2023
E' legittima la contestazione della recidiva in calce a più imputazioni, a condizione che i reati siano strettamente collegati tra loro, in quanto commessi in concorso formale o anche in concorso materiale, se realizzati nella stessa data e riconducibili alla stessa indole. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la decisione che aveva ritenuto applicabile la recidiva al solo reato rispetto al quale era stata formalmente contestata sul rilievo che gli altri reati indicati nell'imputazione, seppur della stessa indole, erano stati commessi in date diverse).
Cass. civ. n. 32318/2023
In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
Cass. civ. n. 28203/2023
In tema di recidiva, non assume rilievo la condanna per una fattispecie di reato tipizzata oggetto di "abolitio criminis", in quanto l'abrogazione del reato, così come la depenalizzazione, determina l'eliminazione di ogni effetto penale connesso alla condanna medesima.
Cass. civ. n. 27098/2023
In tema di reato continuato, l'aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, da operarsi ex art. 81, comma quarto, cod. pen. nel caso di recidiva reiterata, incontra il limite previsto dal comma terzo dello stesso articolo con riferimento alla pena che il giudice avrebbe determinato, in concreto, mediante il cumulo materiale e non a quella massima edittale prevista dalla legge.
Cass. civ. n. 18772/2023
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. avverso la sentenza con la quale, ritenuta sussistente la recidiva, sia stato disposto un aumento per la continuazione inferiore alla misura stabilita dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., non versandosi in ipotesi di pena illegale.
Cass. civ. n. 7235/2023
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 550 cod. proc. pen, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui prevedono che si proceda con citazione diretta, anziché con richiesta di rinvio a giudizio, anche nel caso in cui il limite di pena di quattro anni, previsto dall'art. 550 cod. proc. pen., sia superato in ragione della contestata recidiva qualificata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, posto che la recidiva, pur quando si delinea come circostanza ad effetto speciale, resta un'aggravante peculiare, inerente alla persona del colpevole, sicché, se ritenuta applicabile, può legittimamente riverberarsi sul solo trattamento sanzionatorio e non sull'accertamento della competenza o dell'individuazione della pena ai fini cautelari, ove vengono in rilievo criteri che prescindono dalla biografia criminale dell'indagato.
Cass. civ. n. 4587/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui, con riferimento al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., poiché l'indicata norma incriminatrice prevede una forbice edittale sufficientemente ampia da consentire al giudice di adeguare la sanzione al fatto pur in presenza della recidiva qualificata, sicché non sono ravvisabili contrasti né con il principio di proporzionalità della pena, né con il principio di offensività.
Cass. civ. n. 30490/2022
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che l'aumento minimo di un terzo per la continuazione resta fermo anche nel caso in cui l'imputato sia assolto, nel giudizio di impugnazione, da uno dei reati "satellite", posto che tale incremento sanzionatorio minimo prescinde dal numero dei reati in continuazione, riferendosi all'ipotesi di continuazione nel suo complesso.
Cass. civ. n. 14608/2023
Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della "res" a finalità univocamente illecita (nella specie, in danno di soggetti rapinati) e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico.
Cass. civ. n. 8291/2022
In tema di recidiva, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce aumenti di pena in misura fissa per la recidiva reiterata, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto si tratta di opzione sanzionatoria rientrante nella discrezionalità del legislatore e non manifestamente irragionevole, siccome insuscettibile di produrre "ex se" sperequazioni prive di "ratio" giustificativa nel trattamento di situazioni omogenee, e in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost., per incompatibilità con i principi di gradualità e finalismo rieducativo, poiché la tendenziale contrarietà delle pene fisse al "volto costituzionale" dell'illecito penale va riferita alle pene fisse nel loro complesso e non anche ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell'adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete.
Cass. civ. n. 26877/2022
In tema di prescrizione, ove il giudice ritenga di escludere la recidiva, pur legittimamente contestata, essa resta ininfluente ad ogni ulteriore effetto, anche ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere.
Cass. civ. n. 27450/2022
E' preclusa l'applicazione della recidiva reiterata, di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui non sia mai stata precedentemente applicata la recidiva, semplice, aggravata o pluriaggravata, per la mancanza del presupposto formale dell'anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato.
Cass. civ. n. 30046/2022
In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157c.p. art. 157 - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti.
Cass. civ. n. 10988/2022
Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".
Cass. civ. n. 42568/2022
In tema di concorso di circostanze del reato, qualora, tra le circostanze attenuanti da bilanciare con la recidiva reiterata, ve ne sia una per la quale non opera il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. - nella specie, l'attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., a seguito della sentenza Corte cost. n. 73 del 2020Corte cost., Sent., (data ud. 06/04/2020) 24/04/2020, n. 73 - il giudizio di comparazione va scisso in due momenti successivi ed operato con modalità differenziate, dovendo, una volta bilanciate in termini di equivalenza con la recidiva le circostanze per le quali vige il divieto, applicarsi la diminuzione sulla pena base per l'altra, se ritenuta prevalente.
Cass. civ. n. 26477/2021
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto l'imputato a norma dell'art. 599, comma secondo, cod. pen., revocando le statuizioni civili).
Cass. civ. n. 4943/2021
In tema di diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., l'illegittimità intrinseca che deve connotare il "fatto ingiusto" altrui non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento dell'illegittimità di un atto amministrativo, ma si configura solo in comportamenti che "ictu oculi" non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile.
Cass. civ. n. 22341/2021
In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 cod. pen., ma dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110.
Cass. civ. n. 5083/2021
Integra la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" urticante a base di "oleoresin capsicum", a condizione che ne siano accertate in giudizio le caratteristiche di offensività stabilite dall'art. 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 103, non rilevando, a tal fine, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 2 del citato D.M..
Cass. civ. n. 23840/2021
Integra la contravvenzione di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., e non quella di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110, il porto ingiustificato di un tirapugni metallico, il quale, non avendo altra funzione che quella di incrementare la potenzialità lesiva dell'azione violenta perpetrata a mezzo di esso, costituisce un'arma propria cd. bianca. (In motivazione, la Corte ha precisato che la noccoliera, a differenza del tirapugni metallico, non ha siffatta esclusiva funzione, in quanto può essere utilizzata anche allo scopo di proteggere le nocche della mano).
Cass. civ. n. 994/2021
In tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva.
Cass. civ. n. 46804/2021
La recidiva non può essere desunta dal giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., sulla base dei precedenti penali del condannato, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione.
Cass. civ. n. 32785/2021
Ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto.
Cass. civ. n. 32780/2021
E' inammissibile il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva quando in fase di appello sia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l'esclusione della natura infranquiquennale della stessa, trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti, in quanto la prima implica la valutazione della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono segno, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente tra loro e dell'eventuale occasionalità della ricaduta, mentre la seconda richiede solo il controllo di un dato cronologico obiettivo.
Cass. civ. n. 28532/2021
Il giudice di appello che, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, escluda uno o più connotati di maggior aggravamento della recidiva (nella specie, riqualificando solo come infraquinquennale, la recidiva contestata e ritenuta dal primo giudice, altresì specifica e reiterata), può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione.
Cass. civ. n. 15591/2021
Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale.
Cass. civ. n. 22966/2021
La recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse, salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse.
Cass. civ. n. 22066/2021
In tema di recidiva aggravata, l'aumento di pena, previsto al massimo "sino alla metà", non può essere determinato in misura inferiore ad un terzo. (In motivazione la Corte ha precisato che una diversa interpretazione, da un lato, rende irrazionale la disposizione di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen. rispetto a quanto stabilito nel primo comma e, dall'altro, contrasta con la "ratio" della legge 5 dicembre 2005, n. 251 che, in quasi tutti i casi, ha sottratto al giudice ogni discrezionalità nella determinazione dell'aumento di pena, laddove ritenga di applicare la recidiva).
Cass. civ. n. 10219/2021
Ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato essendo comunque sufficiente che, successivamente a detta irrevocabilità, sia posta in essere anche solo una minima parte del nuovo reato.
Cass. civ. n. 2519/2021
E' preclusa l'applicazione della recidiva reiterata, di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui non sia mai stata precedentemente applicata la recidiva, semplice, aggravata o pluriaggravata, per la mancanza del presupposto formale dell'anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato.
Cass. civ. n. 5729/2021
In tema di bilanciamento tra circostanze, il diniego di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sull'aggravante della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., fondato sul solo divieto "obbligato" previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. - dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 2020 - e non anche sull'applicazione di norme diverse, è causa di annullamento con rinvio della sentenza.
Cass. civ. n. 17941/2020
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione che abbia riconosciuto l'esimente di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., atteso che la parte civile una volta deciso di perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all'azione civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 14233/2020
In tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione.
Cass. civ. n. 1489/2020
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica.
Cass. civ. n. 27256/2020
Non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale che ne abbiano modificato "in melius" la portata precettiva.
Cass. civ. n. 23903/2020
Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, talchè il giudice di appello non può modificare l'entità della componente intermedia inerente all'aumento per la recidiva rispetto a quanto statuito in primo grado.
Cass. civ. n. 35730/2020
In tema di reato continuato, la recidiva reiterata infraquinquennale contestata in relazione ai reati unificati in continuazione, si estende anche agli ulteriori reati oggetto di rituale contestazione suppletiva, risultando identico il giudizio in ordine alla maggiore pericolosità dell'agente in presenza di un unico disegno criminoso.
Cass. civ. n. 28872/2020
In tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice di appello che, investito della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio, non aveva motivato in ordine alla mancata esclusione della recidiva).