Art. 99 – Codice penale – Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e ], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 39439/2025

Ai fini della prescrizione del reato, è necessario tenere conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorchè sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato.

Cass. civ. n. 39140/2025

La concessione del perdono giudiziale, pur comportando l'accertamento della responsabilità dell'imputato, ne determina il proscioglimento, sicché non assume valenza di condanna agli effetti della recidiva.

Cass. civ. n. 37998/2025

È affetta da abnormità, sia sotto il profilo strutturale, sia sotto quello funzionale, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. g), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della mancata contestazione della recidiva, atteso che tale disposizione è riferita alla sola violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ovvero all'enunciazione, in forma chiara e precisa, dell'imputazione. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che giustifica la medesima conclusione l'inquadramento del provvedimento giudiziale in oggetto nell'alveo applicativo dell'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., afferente al caso di omessa contestazione di circostanze aggravanti emergenti dagli atti, posto che la contestazione della recidiva rientra nel potere discrezionale e non sindacabile del pubblico ministero).

Cass. civ. n. 37764/2025

Il riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto comune prevista dall'art. 116 cod. pen. non osta all'applicazione della recidiva nei confronti del concorrente anomalo, in virtù della natura dolosa del fatto da egli originariamente voluto.

Cass. civ. n. 30248/2025

Nel caso di annullamento della sentenza di secondo grado perché è stata erroneamente ritenuta una circostanza aggravante ad effetto speciale, siccome non contestata dal pubblico ministero, il giudizio deve essere rinviato al giudice d'appello, e non a quello di primo grado, qualora tale circostanza sia stata applicata come meno grave rispetto ad altra, a norma dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., essendo tale situazione omogenea a quella in cui una circostanza aggravante ad effetto speciale sia stata giudicata equivalente o subvalente in rapporto ad una circostanza attenuante. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio una sentenza di condanna nella parte relativa all'applicazione della recidiva qualificata, che, pur comportando in linea di principio un aumento di pena superiore ad un terzo, era stata legittimamente ritenuta dai giudici di merito meno grave rispetto all'aggravante della premeditazione).

Cass. civ. n. 29733/2025

In caso di concorso tra recidiva qualificata ed altra circostanza ad effetto speciale, per individuare la più grave tra di esse ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., non si tiene conto del limite di cui al sesto comma dell'art. 99 cod. pen., secondo cui l'aumento di pena per effetto della recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del delitto oggetto di giudizio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che questa conclusione risponde alle esigenze di assicurare certezza e di evitare irragionevoli disparità di trattamento e che il limite fissato dal sesto comma dell'art. 99 cod. pen. rileva soltanto nella fase di concreta determinazione della pena).

Cass. civ. n. 21866/2025

Ai fini della puntuale contestazione della recidiva, non è necessaria la corretta indicazione del comma di riferimento dell'articolo 99 cod. pen., ma è sufficiente la sola individuazione del tipo di recidiva, ovvero di una delle ipotesi previste dalla norma. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la contestazione di recidiva reiterata infraquinquennale, nonostante fosse stato menzionato erroneamente il comma secondo dell'art. 99 cod. pen., anziché il successivo comma quarto).

Cass. civ. n. 19866/2025

In tema di impugnazioni, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche le censure relative alla recidiva che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione.

Cass. civ. n. 8886/2025

In tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto.

Cass. civ. n. 5842/2025

In tema di stupefacenti, l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica.

Cass. civ. n. 29284/2024

L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.

Cass. civ. n. 20351/2024

In tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale).

Cass. civ. n. 20104/2024

La recidiva è una circostanza aggravante e, come tale, per essere ritenuta in sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità della recidiva in relazione al reato di atti persecutori, sebbene fosse stata formalmente contestata con riferimento ad altro capo di imputazione, avente ad oggetto il medesimo titolo di reato ai danni di diversa persona offesa).

Cass. civ. n. 19976/2024

In tema di giudizio di appello, in applicazione del principio devolutivo e delle norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi, l'impugnazione della decisione in punto di sussistenza della natura specifica della recidiva non può estendersi al punto relativo ai presupposti per il riconoscimento di tale aggravante. (In motivazione la Corte ha affermato che diversa deve ritenersi l'ipotesi in cui oggetto del motivo di appello sia la sola natura reiterata della recidiva e con il ricorso per cassazione si contesti il riconoscimento dell'aggravante, tenuto conto che la verifica dei presupposti di cui all'art. 99, comma 4, cod. proc. pen., presuppone l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della condizione di recidivo semplice).

Cass. civ. n. 18865/2024

Viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di bilanciamento può operare solo con le aggravanti già valutate e ritenute sussistenti in primo grado).

Cass. civ. n. 14653/2024

L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.

Cass. civ. n. 12692/2024

L'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva in rapporto di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti, solo quando essa sia l'unica aggravante oggetto del giudizio di bilanciamento, posto che, in tal caso, la sua esclusione comporterebbe l'espansione della riduzione di pena per effetto delle attenuanti.

Cass. civ. n. 49935/2023

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.

Cass. civ. n. 38714/2023

E' legittima la contestazione della recidiva in calce a più imputazioni, a condizione che i reati siano strettamente collegati tra loro, in quanto commessi in concorso formale o anche in concorso materiale, se realizzati nella stessa data e riconducibili alla stessa indole. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la decisione che aveva ritenuto applicabile la recidiva al solo reato rispetto al quale era stata formalmente contestata sul rilievo che gli altri reati indicati nell'imputazione, seppur della stessa indole, erano stati commessi in date diverse).

Cass. civ. n. 32318/2023

In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.

Cass. civ. n. 28203/2023

In tema di recidiva, non assume rilievo la condanna per una fattispecie di reato tipizzata oggetto di "abolitio criminis", in quanto l'abrogazione del reato, così come la depenalizzazione, determina l'eliminazione di ogni effetto penale connesso alla condanna medesima.

Cass. civ. n. 27098/2023

In tema di reato continuato, l'aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, da operarsi ex art. 81, comma quarto, cod. pen. nel caso di recidiva reiterata, incontra il limite previsto dal comma terzo dello stesso articolo con riferimento alla pena che il giudice avrebbe determinato, in concreto, mediante il cumulo materiale e non a quella massima edittale prevista dalla legge.

Cass. civ. n. 18772/2023

In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. avverso la sentenza con la quale, ritenuta sussistente la recidiva, sia stato disposto un aumento per la continuazione inferiore alla misura stabilita dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., non versandosi in ipotesi di pena illegale.

Cass. civ. n. 30490/2022

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che l'aumento minimo di un terzo per la continuazione resta fermo anche nel caso in cui l'imputato sia assolto, nel giudizio di impugnazione, da uno dei reati "satellite", posto che tale incremento sanzionatorio minimo prescinde dal numero dei reati in continuazione, riferendosi all'ipotesi di continuazione nel suo complesso.

Cass. civ. n. 43288/2013

La decisione di escludere la recidiva non è incompatibile con la fissazione di una pena base superiore ai limiti edittali, neanche se questa è giustificata con la gravità del reato e la personalità del reo, stante l'assenza di automatismi valutativi vincolanti per il giudice.

Cass. civ. n. 13398/2013

L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 c.p., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena.

Cass. civ. n. 5859/2012

In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa.

Cass. civ. n. 20798/2011

La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p. (La Corte ha precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo).

Cass. civ. n. 35852/2010

La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è circostanza aggravante a effetto speciale e rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato.

Cass. civ. n. 35738/2010

Ai fini dell'interdizione al cosiddetto "patteggiamento allargato" nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, c.p., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la testuale disposizione dall'art. 444, comma 1-bis, c.p.p., la quale fa riferimento a "coloro che siano stati dichiarati recidivi", è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici "status", come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un'apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge).

Cass. civ. n. 711/2010

Non vi è obbligo di specifica motivazione, in assenza di specifiche deduzioni difensive, per la decisione di aumento di pena per la recidiva facoltativa nei casi di cui all'art. 99, commi terzo e quarto, c.p., trattandosi di un aggravamento previsto dalla legge quale effetto delle condizioni soggettive dell'imputato.

Cass. civ. n. 36915/2009

In tema di recidiva facoltativa, il giudice ha l'obbligo di puntuale motivazione soltanto quando esclude la circostanza, non anche quando la ritiene.

Cass. civ. n. 32625/2009

Il limite di aumento minimo per la continuazione pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, introdotta con la novella dell'art. 81, comma quarto, c.p. ad opera della L. n. 251 del 2005, si applica a condizione che l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva precedente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.

Cass. civ. n. 31546/2009

La disciplina della recidiva reiterata, introdotta dalla L. n. 251 del 2005, si applica ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della suddetta legge anche se i reati pregiudicanti siano stati consumati in epoca anteriore ad essa.

Cass. civ. n. 22619/2009

La recidiva reiterata ha natura di circostanza aggravante a effetto speciale rilevante ai fini del tempo necessario alla prescrizione con conseguente allungamento dei termini prescrizionali; ciò, peraltro, non determina la violazione dell'art. 3 Cost.- non sussistendo uguaglianza di situazioni tra il soggetto incensurato e colui che, invece, abbia riportato precedenti condanne e sia incolpato di un nuovo delitto - e nemmeno quella dell'art. 111 Cost., in quanto non è irragionevole che la durata del processo abbia termini più lunghi per l'imputato recidivo rispetto a quelli previsti per eventuali coimputati non recidivi.

Cass. civ. n. 13923/2009

In assenza di deduzioni difensive, l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva facoltativa nei casi di cui all'art. 99, commi terzo e quarto, c.p., non comporta un obbligo di specifica motivazione, trattandosi di un aggravamento previsto dalla legge quale effetto delle condizioni soggettive dell'imputato. (In motivazione la Corte ha precisato che è solo l'esclusione di tale aggravamento di pena a dover essere motivato).

Cass. civ. n. 13658/2009

Il divieto di prevalenza, nel giudizio di comparazione, delle circostanze attenuanti nel caso di recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, c.p., opera soltanto se il giudice in concreto ritenga di disporre l'aumento di pena per la recidiva, oltre che nel caso in cui la recidiva reiterata sia obbligatoria per essere il nuovo delitto compreso nell'elencazione di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) c.p.p.

Cass. civ. n. 46452/2008

L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra - fatti salvi i casi di operatività obbligatoria di cui all'art. 99, comma quinto, c.p. - nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice e richiede adeguata motivazione, in particolare, con riguardo alla nuova azione costituente reato e alla sua idoneità a manifestare una maggiore capacità a delinquere che giustifichi l'aumento di pena.

Cass. civ. n. 43019/2008

Ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata - circostanza che comporta il divieto di sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 656, comma nono, c.p.p. - non è necessario che essa abbia determinato un aggravamento del trattamento punitivo, essendo sufficiente che essa abbia paralizzato gli effetti della concessione d'attenuanti, impedendo la diminuzione di pena ad esse correlata.

Cass. civ. n. 41288/2008

In tema di recidiva, il giudice della cognizione a differenza di quello d'esecuzione può accertare anche i presupposti di una recidiva che non sia stata previamente dichiarata ; ne deriva che la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice.

Cass. civ. n. 19565/2008

La recidiva reiterata, attesa la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini del computo del termine di prescrizione.

Cass. civ. n. 46243/2007

Il divieto di prevalenza, nel giudizio di comparazione, delle circostanze attenuanti nel caso di recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, c.p. opera soltanto se il giudice in concreto ritenga di disporre l'aumento di pena per la recidiva, oltre che nel caso in cui la recidiva reiterata sia obbligatoria per essere il nuovo delitto compreso nell'elencazione di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) c.p.p.

Cass. civ. n. 26412/2007

La recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, c.p., anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi facoltativa; ne consegue che, qualora il giudice non ritenga di applicare il relativo aumento di pena, non opera, nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, il divieto di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti, introdotto all'art. 69, comma quarto, c.p. dalla legge summenzionata.

Cass. civ. n. 18302/2007

Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata trova applicazione, unitamente alle altre regole sul giudizio di comparazione, pur quando il giudice ritenga, dopo aver accertato la sussistenza della contestata recidiva, di non disporre l'aumento di pena. (La Corte ha annullato con rinvio la sentenza di patteggiamento per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, perché il giudice, escluso l'aumento di pena per la recidiva in ragione di una prognosi non negativa in punto di pericolosità, aveva omesso il giudizio di comparazione, da effettuarsi tenendo conto del divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata).

Cass. civ. n. 11348/2006

La recidiva, per produrre effetti penali ai fini della prescrizione della pena, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione, dopo una sua regolare contestazione, ma una volta che ciò è avvenuto diventa uno status ed opera come preclusione per tutte le condanne riportate dal recidivo siano esse antecedenti o successive a quella in cui è stata ritenuta la recidiva. (In motivazione si è chiarito che la lettera della norma impone la preclusione all'ottenimento della prescrizione della pena per il recidivo in genere e non limitatamente al caso in cui la recidiva sia stata ritenuta nella condanna in relazione alla quale si chiede la prescrizione della pena).

Cass. civ. n. 11008/2005

In tema di prescrizione, se la eventuale circostanza aggravante non è stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può, in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo necessario perchè la causa estintiva maturi, dell'aumento di pena ad essa collegato. A tale regola non si sottrae la recidiva, che ha, nel sistema positivo vigente, natura di circostanza aggravante.

Cass. civ. n. 46229/2004

La recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, settimo comma, c.p., desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione.

Cass. civ. n. 20309/2004

Ai fini dell'ammissibilità dell'oblazione speciale, la recidiva reiterata, pur in mancanza di una precedente apposita dichiarazione giudiziale dello status di recidivo - dichiarazione che non ha natura costitutiva - è ostativa all'applicazione del beneficio (la contestazione della recidiva essendo necessaria unicamente per applicare l'aumento di pena).

Cass. civ. n. 6164/1995

Poiché in relazione alla recidiva il giudice ha la facoltà di non apportare aumenti di pena, correttamente può essere pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora le parti stesse abbiano, anche implicitamente, escluso gli effetti della recidiva sulla misura della pena. (Fattispecie in tema di detenzione di sostanze stupefacenti con applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità).

Cass. civ. n. 185/1990

Quando la recidiva non esplichi alcuna efficacia sulla determinazione della pena, non difetta di motivazione la sentenza che non precisa i motivi della mancata esclusione, giacchè l'art. 99 c.p., nel testo sostituito dall'art. 9, d.l. 11 aprile 1974, n. 99 conv. in L. 7 giugno 1974, n. 220, dà facoltà al giudice non di escludere la circostanza, che è inerente alla persona del colpevole, ma di non apportare gli aumenti di pena che da essa dovrebbero conseguire.

Cass. civ. n. 8579/1988

In virtù della nuova formulazione dell'art. 99 c.p. così come introdotta dall'art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, convertito in L. 7 giugno 1974, l'esistenza e la quantità del disvalore della recidiva devono essere accertate in concreto dal giudice, il quale, nella fase di un giudizio di valore connesso con l'esame del merito delle singole situazioni, può aumentare la pena inflitta all'imputato per il reato commesso. Ne consegue che ove la recidiva non esplichi per effetto della riconosciuta prevalenza o equivalenza di circostanze attenuanti alcuna influenza sulla determinazione della pena non può essere considerata mancante la motivazione della sentenza che non precisi i motivi per i quali il giudice ha ritenuto di non escludere l'aumento di pena per la contestata recidiva. A tal fine è sufficiente che il giudice giustifichi il giudizio di comparazione, sia esso di prevalenza o anche solo di equivalenza, tra le circostanze di segno opposto.

Cass. civ. n. 8346/1984

Ai fini di un corretto accertamento della recidiva è necessario che il giudice soffermi il suo esame sul rapporto esistente tra la precedente condanna e quella che va ad infliggere, onde stabilire se la precedente condanna criminosa esprima una persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, una perdurante inclinazione al delitto, considerata idonea ad influire nella commissione della ultima condotta penalmente rilevante.

Cass. civ. n. 10248/1983

In tema di recidiva, l'art. 99 c.p., nel testo sostituito dall'art. 9 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, dà facoltà al giudice non di escludere la circostanza, ma di non apportare gli aumenti di pena che da essa dovrebbero conseguire. Pertanto, vi è obbligo di motivazione solo quando la recidiva venga esclusa e non anche quando venga ritenuta.

Cass. civ. n. 2031/1983

In base alla normativa sulla recidiva introdotta con la “novella” n. 220 del 1974, il giudice ha la facoltà di escludere la recidiva, che nonostante la particolare natura di qualificazione giuridica inerente alla persona del colpevole, riceve nel vigente ordinamento penale un trattamento giuridico del tutto identico a quello previsto in generale per le circostanze aggravanti del reato.

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