Art. 126 – Codice penale – Estinzione del diritto di querela

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa [543, 597].

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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