16 Mar Art. 543 — Diritto di querela
Posted at 13:05h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo IX – Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume > Capo III – Disposizioni comuni ai capi precedenti
[ Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.
Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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