Art. 128 – Codice penale – Termine per la richiesta di procedimento
Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità [8-11, 313], la richiesta [c.p.p. 342] non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato [4], la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3375/2003
In tema di richiesta di procedimento, il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, previsto dall'art. 128, primo comma, c.p. per la proposizione della richiesta di procedimento, non è applicabile ai reati per la cui punibilità è necessaria la presenza del colpevole nel territorio dello Stato; per questi reati, invece, è applicabile il secondo comma della stessa norma, che prevede il distinto ed autonomo termine, completamente sganciato dalla notizia del fatto, di tre anni a decorrere dall'inizio di detta presenza.
Cass. civ. n. 4144/1993
In tema di perseguibilità di reati commessi all'estero, i due diversi e distinti termini stabiliti dall'art. 128 c.p. per la richiesta di procedimento (ed applicabili anche per la proposizione della «istanza», atteso il rinvio contenuto nell'art. 130 c.p.) non si sovrappongono poiché distinte e differenziate sono le ipotesi contemplate. Il primo comma di tale articolo, infatti, regola, in genere, il termine della richiesta per un reato che la preveda per la «punibilità» — secondo l'espressione della legge — (tre mesi dal momento in cui il Ministro della giustizia ha avuto notizia del reato). Il secondo comma, invece, regola la specifica ipotesi del reato commesso all'estero che prevede per la sua «punibilità» la richiesta entro tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato; termine, questo, non collegato alla conoscenza della notitia criminis.
Cass. civ. n. 1253/1982
Il termine di tre mesi entro cui il Ministro di grazia e giustizia può chiedere la punizione dei reati perseguibili a sua richiesta decorre dal momento in cui il Ministro ha avuto notizia del reato.