Cass. pen. n. 3375 del 23 gennaio 2003

Testo massima n. 1


In tema di richiesta di procedimento, il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, previsto dall'art. 128, primo comma, c.p. per la proposizione della richiesta di procedimento, non è applicabile ai reati per la cui punibilità è necessaria la presenza del colpevole nel territorio dello Stato; per questi reati, invece, è applicabile il secondo comma della stessa norma, che prevede il distinto ed autonomo termine, completamente sganciato dalla notizia del fatto, di tre anni a decorrere dall'inizio di detta presenza.

Testo massima n. 2


In tema di rogatorie all'estero, l'esecuzione parziale della rogatoria non determina di per sè l'inutilizzabilità degli atti acquisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 727, comma 5 bis, e 729, comma 1 bis, c.p.p., in quanto quest'ultima discende solo nel caso di esecuzione della rogatoria con modalità diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l'applicazione. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione degli atti di un procedimento straniero acquisiti a seguito di rogatoria, ancorché non siano state sentite, come invece richiesto dall'autorità giudiziaria italiana, le persone che tali atti avevano redatto).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi