Art. 149 – Codice penale – Consiglio di Patronato e Cassa delle ammende

[Presso ciascun tribunale è costituito un consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:

1. prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;

2. prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

Alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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