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Art. 156 — Estinzione del diritto di remissione

Art. 156 — Estinzione del diritto di remissione

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Corte cost. n. 151/1975

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 156 c.p. nella parte in cui non attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

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