Art. 157 – Codice penale – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato [56], senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2005/2025
Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto compensabile il credito vantato per canoni di locazione da una società in concordato con quello della banca verso la propria locatrice, discendente da contratti bancari e di finanziamento, individuando il momento genetico di debenza dei canoni, anche successivi all'ammissione alla procedura concorsuale, nella data - anteriore - di stipulazione del contratto di locazione).
Cass. civ. n. 36036/2024
In tema di impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche per "altra causa", non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 35108/2024
In tema di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il raddoppio del termine di prescrizione ex art. 157, comma sesto, cod. pen., decorrente dalla cessazione della condotta organizzata, opera in relazione ai fatti illeciti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1, legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il delitto già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispetto al quale sussiste continuità normativa, a nulla rilevando che l'intero titolo VI-bis, libro secondo, cod. pen. sia stato inserito nell'elenco di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen. solo con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, legge 22 maggio 2015, n. 68.
Cass. civ. n. 34395/2024
In tema di circostanze, costituisce fatto valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche la rinuncia alla prescrizione, che, pur essendo evenienza successiva alla commissione del reato, rappresenta un elemento rilevante a norma dell'art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.
Cass. civ. n. 30716/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, richieste ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
Cass. civ. n. 30372/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, la notificazione all'indagato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame, prevista dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere eseguita mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, a norma dell'art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen, nel caso in cui non sia possibile effettuarla presso il domicilio in precedenza dichiarato o eletto.
Cass. civ. n. 29233/2024
L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 29156/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Cass. civ. n. 28908/2024
Il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanze attenuanti dalle quali derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea.
Cass. civ. n. 28558/2024
Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 27386/2024
In tema di impugnazioni, opera anche nei confronti dell'appellante in regime di detenzione domiciliare la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio contestualmente alla proposizione del gravame, posto che tale misura alternativa, presupponendo l'avvenuta scarcerazione del sottoposto e trovando esecuzione fuori dagli istituti penitenziari, non elide l'onere imposto dall'indicata disposizione.
Cass. civ. n. 26294/2024
In tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11, lett. b), legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che quello indicato costituisce regime più favorevole, sia rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede), che, vigente dal 1 gennaio 2020, ha riformulato l'art. 159, comma secondo, cod. pen., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all'esecutività della sentenza o all'irrevocabilità del decreto, sia rispetto a quello delineato dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, abrogativo dell'art. 159, secondo comma, cit., che ha introdotto l'art. 161-bis, cod. pen., a termini del quale il decorso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, nonché l'art. 344-bis, cod. proc. pen., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione entro i termini rispettivamente indicati costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale). bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 11 lett. B CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 15 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 95 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2
Cass. civ. n. 25584/2024
Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.
Cass. civ. n. 24326/2024
In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24299/2024
In tema di impugnazioni avverso sentenze emesse nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dev'essere depositata, a pena d'inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronunzia della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 23462/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'appello, al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dalla sua assistita in sede di identificazione e poi ribadita nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e durante l'esame reso in udienza).
Cass. civ. n. 23275/2024
L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto. (Fattispecie relativa all'elezione di domicilio presso il difensore effettuata da imputato detenuto, sempre presente nel giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 22287/2024
La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.
Cass. civ. n. 21940/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 21930/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere personalmente sottoscritta dall'imputato al fine di consentire l'inequivoca individuazione del luogo della notifica. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto sufficiente il generico richiamo del luogo di domiciliazione nell'atto di appello, che non recava la firma dell'imputato).
Cass. civ. n. 21005/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all'imputato.
Cass. civ. n. 20082/2024
In materia di notificazione all'imputato non detenuto, nell'ipotesi di notifica effettuata a familiare convivente ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., non è necessario che l'ufficiale giudiziario dia un ulteriore avviso al destinatario mediante l'invio di una lettera raccomandata.
Cass. civ. n. 19547/2024
In tema di impugnazioni, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza appellata, atteso che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado di giudizio non ha più valenza illimitata, sicché l'interessato è tenuto a depositare, con l'impugnazione, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, sì da darle attualità ai fini della proposizione del gravame.
Cass. civ. n. 18370/2024
In tema di stupefacenti, nel caso di detenzione di sostanze di diverso tipo, è legittima l'esclusione della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, motivata con la gravità complessiva del fatto, ove sia maturata la prescrizione in relazione alla detenzione di alcune soltanto di esse, concernendo le modalità e le circostanze del fatto, suscettibili di valutazione negativa, anche la condotta detentiva prescritta.
Cass. civ. n. 17761/2024
La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio.
Cass. civ. n. 17118/2024
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, la nullità dell'elaborato disposto nel primo grado di giudizio per avere il c.t.u. utilizzato documenti irritualmente acquisiti, utili a provare i fatti principali, va fatta valere con l'appello, determinandosi nella specie un vizio processuale che, ove non ritualmente impugnato, resta sanato.
Cass. civ. n. 17055/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio effettuata per la notifica della citazione di primo grado, secondo la nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., non si estende ai gradi successivi essendo necessario, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, che venga consapevolmente rinnovata, contestualmente all'impugnazione delle parti private e dei difensori, la volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui uno dei ricorrenti, al momento della proposizione dell'appello, era sottoposto alla detenzione domiciliare).
Cass. civ. n. 15666/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 15124/2024
In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.
Cass. civ. n. 14895/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'adempimento, richiesto a pena di inammissibilità, al momento del deposito dell'impugnazione, conserva efficacia nell'ipotesi in cui, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sia intervenuta la scarcerazione dell'appellante).
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 14027/2024
L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. (Fattispecie relativa a prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, estesa negli effetti al coimputato di cui erano stati dichiarati inammissibili l'appello e il ricorso).
Cass. civ. n. 14019/2024
Gli avvisi di accertamento concernenti la sussistenza di una frode IVA idonea a giustificare la comunicazione di una notizia di reato ex art. 331 c.p.p. rientrano tra gli atti indifferibili e urgenti che possono essere notificati anche durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020.
Cass. civ. n. 13714/2024
In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).
Cass. civ. n. 13203/2024
L'aggravante ad effetto speciale che sia stata ritenuta nella sentenza è rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione del reato anche se, nel calcolo della pena, non sia stata indicata la misura dell'aumento conseguente al suo riconoscimento.
Cass. civ. n. 11137/2024
In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.
Cass. civ. n. 7245/2024
In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie relativa alla ricettazione di oltre milleduecento supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in epoca prossima al suo accertamento in ragione della rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotti e della scarsa convenienza economica a detenerli a lungo, prima della messa in vendita). (Conf.: n. 2865 del 1991,
Cass. civ. n. 7020/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi.
Cass. civ. n. 6839/2024
Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, é sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo; il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire, anche a mezzo presunzioni, la relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad un furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza di un'obbligazione di custodia senza valutare, ai fini della prova presuntiva dell'inclusione del servizio di guardiania nel contratto, tutti gli elementi indiziari acquisiti in giudizio, quali la previsione di uno specifico costo, con doppio pagamento per il noleggio e per la guardiania, e la presenza di una sottoscrizione, risultata apocrifa, di una clausola di esonero da responsabilità del circolo nell'ipotesi di furto).
Cass. civ. n. 4578/2024
In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la condanna al risarcimento dei danni, subiti dal conduttore in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi a causa di vizi interessanti la copertura del capannone locato, sull'art. 2051 c.c.).
Cass. civ. n. 4405/2024
In tema di cessione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, unitamente al trasferimento d'azienda, ai fini del rispetto del beneficium ordinis previsto dall'art. 36 della l. n. 392 del 1978, ciò che rileva è l'inadempimento del cessionario/conduttore che, da parte del locatore, deve essere fatto constatare con autonomo atto, prima di rivolgersi al cedente e di esperire l'azione giudiziale; tale atto può essere anche costituito dalla domanda di mediazione, ovvero dalla richiesta di partecipazione alla mediazione, estese - in funzione del successivo giudizio - anche al cessionario (e, nel caso di cessioni successive, all'ultimo cessionario), atteso che una simile iniziativa, per le sue caratteristiche funzionali, ben può essere considerata come una richiesta di adempimento ante causam rivolta al cessionario (o all'ultimo cessionario).
Cass. civ. n. 4357/2024
In tema di espropriazione immobiliare, l'obbligazione, assunta col contratto di donazione dal donatario di un immobile, di concedere ai donanti il godimento del cespite donato per tutta la durata della loro vita naturale non è opponibile ai creditori del donatario, né all'aggiudicatario del bene, poiché non si tratta di un'obbligazione "propter rem", bensì dell'attribuzione di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al "modus" della donazione, e la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all'onere carattere reale, stante il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori.
Cass. civ. n. 4342/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa.
Cass. civ. n. 3583/2024
In tema di irragionevole durata del processo penale, la presunzione di insussistenza del pregiudizio per il caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato previsto dal comma 2-sexies, lett. a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, non opera in ipotesi di domanda di equa riparazione proposta dalla parte civile, per la quale la prescrizione - diversamente dall'imputato - è un elemento che semmai aggrava il patema d'animo, potendo venir meno ogni utilità della propria linea difensiva.
Cass. civ. n. 3184/2024
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Cass. civ. n. 3118/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dai suoi assistiti nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza).
Cass. civ. n. 1795/2024
Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita a uno stesso illecito, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.
Cass. civ. n. 1227/2024
In tema di reati tributari, la sospensione del processo e del corso della prescrizione, prevista, in pendenza dell'istanza di "rateizzazione" del debito tributario, dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trova applicazione in tutti i casi in cui l'estinzione di tale debito consegue al suo pagamento dilazionato, con cadenze scaglionate nel tempo, essendo funzionale a consentire all'imputato di fruire delle cause di non punibilità disciplinate dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. citato.
Cass. civ. n. 51273/2023
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.
Cass. civ. n. 49935/2023
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
Cass. civ. n. 46476/2023
Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Cass. civ. n. 45104/2023
In tema di impugnazioni, anche nel caso di prescrizione del reato maturata a seguito di annullamento con rinvio, la corte di appello è tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti, poiché una pronuncia adottata "de plano" non consentirebbe all'imputato di rinunciare alla prescrizione, ovvero di manifestare interesse all'assoluzione con formule più ampiamente liberatorie.
Cass. civ. n. 44610/2023
La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.
Cass. civ. n. 43339/2023
Nei reati procedibili a querela, il termine di decorrenza della prescrizione va computato dalla data del commesso reato e non da quello di presentazione della querela.
Cass. civ. n. 42603/2023
In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 42232/2023
E' legittima la notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei suoi due difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto.
Cass. civ. n. 41858/2023
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputato al momento della proposizione del gravame).
Cass. civ. n. 41384/2023
In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore alla agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testimoni da escutere che, anzi, costituisce l'effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall'Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell'obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modif. sui servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull'adesione al c.d. sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell'intero periodo di sospensione.
Cass. civ. n. 41308/2023
Nel giudizio di primo grado, ove sia maturata la prescrizione del reato, l'eventuale prosecuzione dell'istruttoria in relazione a reati connessi non ancora prescritti non consente di esprimere alcun giudizio sull'imputazione per cui è maturata la causa estintiva, nemmeno ai fini della confisca, essendo al riguardo preclusa non solo ogni ulteriore specifica indagine istruttoria che, in ipotesi, si rendesse necessaria, stante l'autonomia dei relativi giudizi, ma anche ogni valutazione approfondita sui presupposti della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a confisca obbligatoria diretta del prezzo del reato di corruzione, prescritto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado).
Cass. civ. n. 34824/2023
In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno o più di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della valutazione della sussistenza del lucro di speciale tenuità. (Fattispecie in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti in cui la Corte ha ritenuto che la speciale tenuità vada rapportata non solo all'entità economica del danno cagionato all'Erario, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati dal reato, in termini effettivi o potenziali).
Cass. civ. n. 33560/2023
A seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, in special modo se riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che dall'annullamento per l'erroneità della precedente dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, nessuna preclusione potesse derivare in ordine alla individuazione del tempo necessario a prescrivere).
Cass. civ. n. 33355/2023
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.
Cass. civ. n. 33336/2023
Il rinvio dell'udienza disposto al fine di verificare la possibilità di rimessione della querela determina la sospensione del termine di prescrizione, posto che la richiesta di differimento, non essendo funzionale a consentire al difensore di prendere completa cognizione degli atti e a garantire un consapevole e pieno esercizio della difesa tecnica, non può essere intesa, in tal caso, come finalizzata alla concessione di un "termine a difesa" ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33266/2023
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, in assenza di una doglianza specifica in ordine all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati tributari, aveva confermato la confisca integrale del profitto).
Cass. civ. n. 33030/2023
A fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale.
Cass. civ. n. 31964/2023
In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. – mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario – possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Cass. civ. n. 31783/2023
È viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di appello sul rilievo che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio era stata eseguita direttamente presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, senza che fosse previamente verificata la sua idoneità alla ricezione delle notifiche).
Cass. civ. n. 31744/2023
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato - ossia la relazione del consulente tecnico d'ufficio -, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 29714/2023
Nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 29518/2023
In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile non consente, in caso di ritenuta inammissibilità dei motivi attinenti alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l'azione civile.
Cass. civ. n. 29303/2023
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che, in seguito alla cessazione del rapporto, chieda il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non ha l'onere di provare che l'immobile era utilizzato per il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, se questa circostanza derivi dalla stessa destinazione contrattuale dell'immobile, gravando sul locatore, che eccepisce la diversa destinazione effettiva, l'onere di provare tale fatto impeditivo della suddetta pretesa, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. Qualora, invece, la destinazione contrattualmente individuata dalle parti non contempli necessariamente il contatto diretto con il pubblico, potendo implicarlo o meno, nel quadro dell'attività della parte conduttrice o anche della stessa destinazione prevista dalle parti, compete al conduttore provare che - com'era lecito nell'economia del regolamento contrattuale - l'immobile sia stato effettivamente adibito ad attività comportante il contatto in questione. (Nella specie, con riguardo alla locazione di un appartamento, le cui camere venivano pacificamente utilizzate, in aggiunta a quelle della struttura principale, per ospitare i clienti di un albergo, la S.C. ha confermato, in parte qua, la sentenza di merito che aveva ritenuto incombesse al locatore dimostrare una diversa modalità di utilizzo, onde sottrarsi all'obbligo di corrispondere al conduttore l'indennità di cui all'art. 34 della l. n. 392 del 1978).
Cass. civ. n. 27945/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna oggettivamente cumulativa, l'accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso relativo al "punto" della decisione concernente la confisca per equivalente determina, attesa la natura sanzionatoria della predetta misura, l'utile decorso del termine di prescrizione dei reati che ne costituiscono il fondamento e la conseguente estinzione degli stessi quando il termine prescrizionale si sia esaurito prima della sentenza di legittimità.
Cass. civ. n. 27567/2023
In tema di prescrizione, nel caso in cui la connessione con reati attribuisca al giudice penale la cognizione di un'infrazione amministrativa, il processo iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all'interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 interrompe la prescrizione dell'illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 157 cod. pen., bensì quella di cui agli artt. 2943 e 2945 cod. civ.
Cass. civ. n. 26807/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 25764/2023
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, 41 e 111, comma secondo, Cost., giustificandosi, in ragione della diversità di natura di tale illecito, il previsto regime derogatorio rispetto alla prescrizione del reato delle persone fisiche e costituendo il complessivo sistema di responsabilità "ex delicto" dell'ente disciplina attuativa del citato art. 41, volta ad evitare che, anziché favorire l'attività sociale, l'iniziativa economica privata rappresenti l'occasione per agevolare la commissione di reati. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che tale disciplina contrasti con le garanzie convenzionali relative alla "matière pénale", di cui all'art. 6 CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117 Cost., in considerazione dell'autonomia dell'illecito dell'ente rispetto al reato presupposto e della maggiore complessità del relativo accertamento).
Cass. civ. n. 25368/2023
Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Cass. civ. n. 23275/2023
In caso di restituzione degli atti al pubblico ministero per l'accertata diversità del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. e di successivo nuovo esercizio dell'azione penale, non hanno effetto le cause di interruzione e di sospensione del corso della prescrizione verificatesi anteriormente alla nuova determinazione del rappresentante della pubblica accusa, trattandosi di due distinti procedimenti, in ragione della diversità del fatto.
Cass. civ. n. 20885/2023
Il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.
Cass. civ. n. 20884/2023
Nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Cass. civ. n. 19568/2023
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il "dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima.
Cass. civ. n. 19265/2023
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Cass. civ. n. 18370/2023
La specifica e seria proposta di nuova locazione – suscettibile di rilevare, in relazione al disposto dell'art. 1591 c.c., ai fini della prova del danno subito dal locatore per non aver potuto dare in locazione il bene ad un canone più elevato, a causa del ritardo nella restituzione dell'immobile - può identificarsi anche con quella proveniente dallo stesso conduttore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva utilizzato, quale parametro per la quantificazione del danno ex art. 1591 c.c., il canone di cui alla proposta di rinnovo del contratto, escludendo – in ragione della qualità di pubblica amministrazione del Ministero dal quale proveniva – che la relativa attendibilità potesse essere sminuita da una supposta condizione di "soggetto debole" del conduttore, interessato comunque a mantenere in vita il rapporto).
Cass. civ. n. 16367/2023
In tema di "sale and lease back", contratto socialmente tipico, ai fini della violazione del divieto di patto commissorio non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, in quanto assume rilevo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idonei indici rivelatori.
Cass. civ. n. 16137/2023
La regola dettata dal terzo comma dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., cassando con rinvio, ha dichiarato nulla la sentenza di appello confermativa della proposizione vittoriosa dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardante un atto di compravendita, da parte della banca creditrice, sul rilievo che, nel giudizio di secondo grado, il terzo acquirente non aveva evocato in giudizio la debitrice alienante quale litisconsorte necessario, ma solo la banca creditrice).
Cass. civ. n. 16022/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso la condanna per il reato più grave era stato ritenuto ammissibile in quanto questo si era prescritto prima della sentenza di appello, con la conseguenza che anche la prescrizione del reato satellite, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, poteva essere rilevata in sede di legittimità).
Cass. civ. n. 15405/2023
Il rinvio del dibattimento disposto su richiesta del responsabile civile non determina la sospensione del corso della prescrizione, nel caso in cui la difesa dell'imputato, limitandosi a "nulla opporre", non abbia espressamente acconsentito all'istanza di differimento.
Cass. civ. n. 15237/2023
In tema di igiene e sicurezza del lavoro, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 4, comma 7, legge 22 luglio 1961, n. 628, non è idonea la notifica della richiesta dell'Ispettorato del lavoro di fornire notizie e documenti perfezionatasi con le forme della compiuta giacenza, posto che l'effettiva conoscenza di tale richiesta è elemento costitutivo del reato.
Cass. civ. n. 14779/2023
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le
Cass. civ. n. 14423/2023
La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo il rilievo, la regola si riespande, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo, così come si verifica laddove l'appellante non abbia integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, contumace in primo grado, che non cessa per tale motivo di poter denunziare il vizio in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito sullo stato di adottabilità del minore, assunta senza che il giudice del gravame avesse integrato il contraddittorio nei confronti della madre, contumace in primo grado e non evocata nel giudizio di appello dal padre, ricorrente in cassazione).
Cass. civ. n. 14178/2023
Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 14067/2023
Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, con la conseguenza che, ove egli non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato, sicché la destinazione particolare dell'immobile (tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative) diviene rilevante - quale condizione di efficacia, elemento presupposto o, infine, contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto - solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un immobile adibito a bar, aveva ravvisato nel mancato pagamento del canone di locazione e nell'esecuzione di lavori di adeguamento strutturale senza l'autorizzazione del locatore, un inadempimento del conduttore suscettibile di fondare la risoluzione del contratto di locazione, rigettando, per converso, la domanda di risoluzione proposta, in via riconvenzionale, da quest'ultimo, per non avere il locatore eseguito, a sua volta, le opere necessarie a consegnargli un immobile idoneo alla destinazione in discorso).
Cass. civ. n. 13870/2023
In tema di contratto di locazione, il mancato versamento di alcune annualità dell'imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva al fine della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui all'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto.
Cass. civ. n. 12610/2023
Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale, diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), prescrive che l'atto contenga a pena di nullità unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto del giudizio, con la conseguenza che la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non è causa di invalidità dell'atto introduttivo.
Cass. civ. n. 10983/2023
In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Nella specie, con riferimento alla caduta dalla passerella del palco di un cine-teatro - occorsa, a causa di un improvviso "black-out" elettrico, a un tecnico incaricato di effettuare le riprese video di un evento culturale, mentre eseguiva un sopralluogo -, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al conduttore, sul presupposto che tanto il palco quanto l'impianto elettrico costituissero parti dell'immobile acquisite alla sua disponibilità).
Cass. civ. n. 9883/2023
In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.
Cass. civ. n. 9456/2023
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Cass. civ. n. 8998/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Cass. civ. n. 8659/2023
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per la sua natura di reato di pericolo eventualmente permanente, si perfeziona al realizzarsi della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la sua consumazione si protrae nel caso in cui siano posti in essere ulteriori atti simulati o fraudolenti, sicché i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto idoneo a mettere a repentaglio le ragioni esecutive dell'erario. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli ulteriori atti devono essere in grado, "ex se", di ledere il bene giuridico tutelato, ritenendo irrilevante che, nel caso di specie, dopo la vendita simulata di un immobile a una società, realizzata dagli indagati onde sottrarsi alle azioni esecutive per il pagamento di debiti tributari, la società acquirente avesse concesso in locazione quell'immobile a uno degli indagati).
Cass. civ. n. 8139/2023
In tema di impugnazioni, la riforma della sentenza di non doversi procedere che, accertati i fatti in contestazione, abbia dichiarato il reato estinto per un errore nel calcolo dei termini di prescrizione non deve essere preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto il ribaltamento della decisione non deriva da una valutazione delle prove dichiarative diversa da quella svolta nella sentenza di proscioglimento.
Cass. civ. n. 6991/2023
In tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché, qualora il giudice di appello non rilevi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato ed il menzionato errore sia stato dedotto mediante ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata, dovendosi ritenere caducato anche l'accordo complessivo sulla pena.
Cass. civ. n. 6596/2023
Quando in un contratto di locazione la parte locatrice è costituita da più locatori, dal lato passivo ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, mentre dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292 c.c., la quale, tuttavia, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a un contratto di locazione che prevedeva che il pagamento del canone avvenisse mediante bonifico su un conto corrente intestato a due dei plurimi locatori - aveva ritenuto che la chiusura di tale conto, a seguito del decesso dei relativi intestatari, non legittimasse in alcun modo il conduttore ad interrompere il pagamento del canone, che avrebbe dovuto invece effettuarsi al domicilio di altro co-locatore, in applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.).
Cass. civ. n. 6338/2023
Il comproprietario può concedere in locazione la cosa comune nei limiti della propria quota ideale, dal momento che il potere di disporre di quest'ultima – assicurato a ciascun partecipante alla comunione dall'art. 1103 c.c. – non è limitato dalla disposizione di cui all'art 1105 c.c., la quale regola il potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza.
Cass. civ. n. 6312/2023
Qualora il giudice d'appello, in riforma della statuizione di primo grado d'inammissibilità della testimonianza ex art. 1417 c.c., abbia ammesso la prova testimoniale della simulazione, la parte appellata che, resistendo al gravame, ha insistito per la conferma della decisione è tenuta ad eccepire la nullità della pronuncia di ammissione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione della prova. (In applicazione di tale principio in un processo soggetto al rito del lavoro, la S.C. ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione - sollevata per la prima volta in sede di legittimità - di nullità della testimonianza, che la parte avrebbe dovuto proporre nel grado d'appello al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione).
Cass. civ. n. 5815/2023
La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può farla valere, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a una domanda nuova ex art. 345 c.p.c., la cui inammissibilità non era stata fatta valere dalle parti né era stata rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, venendo dedotta, per la prima volta, col ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 5755/2023
In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.
Cass. civ. n. 5735/2023
La condotta del conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo - il quale rifiuti di traferirsi in altri locali per consentire l'esecuzione dei lavori idonei a neutralizzare un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi - può assumere rilievo nell'eziologia del danno ed essere ritenuta da sola sufficiente a provocarlo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., solo qualora il rifiuto sia ingiustificato ed il locatore possa ritenersi liberato dalla mora nell'adempimento dell'obbligazione di riparazione a seguito di formale intimazione ex art. 1207 c.c., accompagnata dalla proposta di un provvisorio trasferimento dell'attività in altro locale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur in presenza di un ritardo del locatore nel procedere alle riparazioni, aveva ritenuto determinante nella causazione del danno il rifiuto opposto dal conduttore al trasferimento provvisorio in altri locali, senza previamente verificare se l'offerta di tale trasferimento, avanzata dal locatore, avesse formato oggetto di apposita intimazione ex art. 1207 c.c. e fosse stata ingiustificatamente rifiutata).
Cass. civ. n. 5377/2023
La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del contratto qualificato come fattispecie di "sale and lease back" riverberasse i suoi effetti anche sui distinti giudizi relativi al contratto di leasing, strettamente collegato perché attuativo di un medesimo fine illecito e stipulato in esecuzione della stessa operazione elusiva).
Cass. civ. n. 5370/2023
In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti.
Cass. civ. n. 4947/2023
Qualora le parti del contratto di locazione di un immobile urbano definiscano transattivamente le liti giudiziarie fra loro pendenti circa la durata del rapporto e l'ammontare del canone, stabilendo, fra l'altro, una determinata scadenza per il rilascio dell'immobile ed un certo corrispettivo per il suo ulteriore godimento, questo nuovo rapporto, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nei patti del negozio transattivo e, in via analogica, nella normativa generale delle locazioni urbane, ma si sottrae - data la sua genesi e l'unicità della causa che avvince il complesso rapporto - alla speciale disciplina giuridica che regola la materia delle locazioni (leggi di proroga legale, legge cosiddetta dell'equo canone e successive modificazioni) cui è assolutamente insensibile. Peraltro il precedente rapporto, che deve ritenersi convenzionalmente estinto alla data della transazione, resta regolato - per quanto riguarda il suo svolgimento e la sua cessazione - dallo stesso negozio transattivo ovvero, in mancanza di patti contrari, dalla normativa ordinaria e da quella speciale previgenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che la rinuncia all'indennità di avviamento contenuta in un accordo, trasfuso nel verbale di conciliazione concluso tra le parti a definizione di un precedente contenzioso tra le stesse, è sottratta alla sanzione della nullità ex art. 79 l. n. 392 del 1978).
Cass. civ. n. 4668/2023
In tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, l'estinzione del reato per prescrizione non determina l'estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico, avendo la parte civile diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria mediante verifica dell'integrazione della fattispecie dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..
Cass. civ. n. 2078/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato.
Cass. civ. n. 809/2023
In tema di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della "vocatio in iudicium" notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato. (In motivazione la Corte ha, altresì, statuito che la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 19415/2022
Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Cass. civ. n. 14033/2022
In tema di notificazioni a mezzo posta, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria dell'atto rifiutato dal destinatario ovvero non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'operatore postale attesti, nella ricevuta della raccomandata, il compimento di tutti gli incombenti, quali l'affissione alla porta dell'abitazione o l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso di deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale.
Cass. pen. n. 12498/2022
In tema di atti persecutori, il termine di prescrizione, per la natura abituale del reato, decorre, in caso di contestazione "aperta", dal momento in cui cessa il compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dell'abitualità, ove emerga dalle risultanze processuali.
Cass. pen. n. 19415/2022
Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Cass. pen. n. 37193/2022
In tema di giudizio di cassazione, il rilievo da parte della Corte della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione comporta necessariamente, ai fini dell'esame dei capi della sentenza impugnata riguardanti gli interessi civili, in ipotesi di responsabilità medica per omissione, l'annullamento di detta sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo preclusa alla Corte di cassazione, per i limiti connessi al giudizio di legittimità, quanto all'accertamento del nesso di causalità, la valutazione, da effettuarsi secondo il criterio del "più probabile che non" a seguito della sentenza della Corte cost. n. 182 del 2021, del materiale probatorio raccolto.
Cass. pen. n. 26877/2022
In tema di prescrizione, ove il giudice ritenga di escludere la recidiva, pur legittimamente contestata, essa resta ininfluente ad ogni ulteriore effetto, anche ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere.
Cass. pen. n. 24585/2022
Il delitto di diffamazione tramite inserimento di un video nel canale "You Tube" ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato.
Cass. pen. n. 25962/2022
Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non esclude la rilevanza dell'aggravante a effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, ossia paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreta attenuazione della pena da irrogare.
Cass. pen. n. 6568/2022
All'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato.
Cass. pen. n. 2891/2021
Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza.
Cass. pen. n. 38618/2021
Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.
Cass. pen. n. 43700/2021
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.
Cass. pen. n. 42631/2021
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente sanzionato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., avendo natura di reato abituale proprio, si consuma con la cessazione di tali complessive attività, e non in corrispondenza di ogni singola condotta, sì che, ai fini della prescrizione, deve tenersi conto delle modifiche normative, anche in peius, nelle more intervenute. (Fattispecie in cui l'ultima attività illecita rilevante era stata posta in essere nell'anno 2011 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, che, inserendo la fattispecie di cui all'art. 260 d.lgs. citato nel novero dei reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha determinato il raddoppio del termine massimo di prescrizione da sette anni e sei mesi a quindici anni).
Cass. pen. n. 36376/2021
Nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili. (La Corte ha precisato che i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione).
Cass. pen. n. 19645/2021
Si può procedere alla confisca in assenza di condanna (nella specie, per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione) anche quando sia "per equivalente", sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 322-ter cod. pen., giacché il richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. non è limitato ai soli casi di confisca diretta di cui al primo comma dell'art. 322-ter medesimo. (In motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che la natura solo "parzialmente sanzionatoria" della confisca di valore - in quanto connotata piuttosto da una funzione ripristinatoria diretta al riallineamento degli squilibri patrimoniali generati dall'illecito - non implica la sua attrazione nell'area della sanzione penale in senso stretto).
La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen., estesa, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio "tempus regit actum", non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna.
Cass. pen. n. 22781/2021
In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento.
Cass. pen. n. 20793/2021
La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo.
Cass. pen. n. 19150/2021
In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, relativo alla commissione di fatti di lieve entità ex art. 73, comma 5, dello stesso decreto, non è soggetto al raddoppio dei termini di prescrizione, dovendosi escludere che l'indicazione dell'art. 74 cit. da parte dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall'art. 157 cod. pen., implicante effetti derogatori "in peius", ricomprenda anche l'ipotesi di cui al comma 6, costituente fattispecie delittuosa autonoma - e non attenuata - rispetto a quella di cui al comma 1.
Cass. pen. n. 12093/2021
È inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato).
Cass. pen. n. 17598/2020
La dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato diviene irrevocabile allorquando sia portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria, in quanto, una volta scelta la via del giudizio sul merito a fronte della potenziale estinzione del reato, la rinuncia esplica i suoi effetti "hic et nunc", dando immediatamente luogo all'espletamento dell'attività processuale volta ad accertare la consistenza del tema di accusa.
Cass. pen. n. 2385/2020
Non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e l'aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato è stato commesso da un soggetto non imputabile va considerato nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell'assetto circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolosità sociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 cod. pen.
Cass. pen. n. 52/2020
Nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non è consentito disporre la confisca facoltativa diretta del profitto del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., che presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna.
Cass. pen. n. 36258/2020
Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.
Cass. pen. n. 23410/2020
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado riqualificando i fatti da delitti tentati a consumati, tornando alla imputazione originaria, rispetto alla quale, pertanto, ha sottolineato la Corte, l'imputato aveva avuto ampia possibilità di far valere le proprie ragioni).
Cass. pen. n. 13671/2020
In tema di violazione della disciplina delle accise sugli idrocarburi, il giudice di appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato previsto dall'art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non ha l'obbligo di revocare la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi disposta ai sensi dell'art. 44 dello stesso d.lgs., sempre che sia integralmente ribadito, in via incidentale, l'accertamento già operato in primo grado in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato.
Cass. pen. n. 15238/2020
In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa).
Cass. pen. n. 15109/2020
Il decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l'estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza.
Cass. pen. n. 18182/2020
Nel caso di annullamento, per difetto di motivazione rafforzata, della sentenza di appello che abbia condannato l'imputato in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, la declaratoria di estinzione del reato conseguente alla prescrizione nel frattempo maturata non prevale sul giudizio di assoluzione dell'imputato nel merito, non adeguatamente confutato. (In motivazione, la Corte ha precisato che quando, come nella specie, l'annullamento del capo della sentenza concernente l'azione civile derivi dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata, con revoca delle statuizioni civili).
Cass. pen. n. 15758/2020
In tema di ricorso per cassazione, la sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della decisione di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice d'appello, allorché l'imputato rinunci alla prescrizione (nella specie, contenuta nella procura speciale conferita al difensore per il giudizio di legittimità) allegando, così, un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso.
Cass. pen. n. 13539/2020
In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (In motivazione la Corte, confermando la confisca disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale).
Cass. pen. n. 11928/2020
L'omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio al responsabile civile assente all'udienza preliminare, ancorché regolarmente citato, impedisce che egli acquisti la qualità di parte e che nei suoi confronti faccia stato l'accertamento contenuto nella sentenza. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 23/05/2018).
Cass. pen. n. 11042/2020
È nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la corte di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/07/2018).
Cass. pen. n. 14041/2020
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'art.578-bis cod.proc.pen. consente la confisca per equivalente ex art.322-ter cod.pen., anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, in quanto tale forma di ablazione, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l'esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna.
Cass. pen. n. 41992/2019
Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 legge 30 gennaio 1963, n. 300), unicamente nell'ambito delle cd. estradizioni processuali, relative cioè all'esercizio dell'azione penale o comunque a un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, e non anche nell'ambito delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (cd. esecutive).
Cass. pen. n. 43255/2019
In tema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto, attesa la natura eventualmente abituale dei reati, solo in questo momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 26868/2019
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con contestata recidiva reiterata).
Cass. pen. n. 46744/2018
Il termine di prescrizione del delitto di appropriazione indebita, nel caso di mandato a vendere, comincia a decorrere dal momento in cui il mandatario rifiuta, senza alcuna giustificazione, di dar seguito alla richiesta del mandante di trasferimento del denaro ricevuto dal compratore, poiché è in questo momento che egli manifesta la volontà di detenere "uti dominus" il bene sul quale non ha più alcun diritto.
Cass. pen. n. 40150/2018
In tema di prescrizione, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, durante il tempo necessario all'espletamento della procedura di informativa alla persona offesa della facoltà di proporre querela, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del predetto decreto, non opera la sospensione del corso della prescrizione del reato, non potendo gravare sull'imputato l'impiego di un termine per consentire alla persona offesa di esprimersi, con la possibilità di far proseguire il processo pendente.
Cass. pen. n. 27582/2018
In tema di reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il termine di prescrizione decorre da ciascuna singola condotta di per sé idonea ad integrare il reato e non dall'ultima di queste. (In motivazione, la Corte ha precisato che per la consumazione del reato eventualmente abituale - quali sono le fattispecie in oggetto - è sufficiente il compimento della condotta tipica anche una sola volta, sicché la reiterazione della medesima condotta, sorretta da un'unitaria volizione delittuosa, dà luogo ad un unico reato, pur aggravandone il disvalore penale).
Cass. pen. n. 25532/2018
I reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sono sottoposti al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge citata (quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti), non essendo ad essi applicabile il minor termine previsto dal comma 5 della medesima disposizione.
Cass. pen. n. 3391/2018
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva. (In motivazione la S.C. ha chiarito che l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione).
Cass. pen. n. 9956/2018
Ai fini della prescrizione del delitto di "stalking", che è reato abituale, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità.
Cass. pen. n. 46467/2017
In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili.
Cass. pen. n. 22127/2017
Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione ai sensi degli artt. 157, comma secondo, e 161, comma secondo, cod. pen., oltre che dell'aggravamento della pena edittale, la recidiva reiterata infraquinquennale è del tutto equiparata alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, essendo sufficiente, per la determinazione dei predetti effetti, la presenza anche di due soli elementi specializzanti rispetto alla recidiva semplice.
Cass. pen. n. 14767/2017
In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo.
Cass. pen. n. 6369/2017
In tema di prescrizione dei reati colposi, è legittima, in quanto non viola il principio di legalità, la contestuale applicazione della disposizione di cui all'art. 157 cod. pen., nel testo previgente alla legge 5 dicembre 2005 n.251 (in quanto legge più favorevole al reo), e la disposizione dell'art. 4 della stessa legge, che ha abolito la previsione della recidiva nei reati colposi, attesa l'autonomia degli istituti della prescrizione e della recidiva.
Cass. pen. n. 53667/2016
In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre nella seconda dalla consumazione dei singoli fatti illeciti.
Cass. pen. n. 48578/2016
Il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale; termine che, con riferimento alla dichiarazione 2008 relativa al periodo di imposta 2007, deve essere individuato nel 30 settembre 2008, anziché nell'ordinario 31 luglio, per effetto della proroga disposta dall'art. 3 del D.L. n. 97 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2008.
Cass. pen. n. 44335/2016
Nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica, la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'insorgenza della malattia "in fieri", anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente.
Cass. pen. n. 35404/2016
Il raddoppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen., introdotto (anche) per il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. dall'art. 4, comma primo, legge 1 ottobre 2012, n. 172, non è applicabile a fatti di violenza sessuale arrestatisi sulla soglia del tentativo.
Cass. pen. n. 29869/2016
In tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso che la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere valutata in relazione alle singole condotte di "sostituzione" del danaro provento di reato, attuate attraverso operazioni su conti correnti bancari).
Cass. pen. n. 29627/2016
In tema di contravvenzioni, la disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore e relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima
Cass. pen. n. 44826/2014
Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute, con la conseguenza che è illegittima, in tal caso, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Cass. pen. n. 45158/2013
In tema di prescrizione del reato, nell'ipotesi di imputazione plurima, il principio che impone l'applicazione integrale della disciplina più favorevole tra quella introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e quella precedente trova applicazione con riferimento a ogni singolo fatto di reato, ben potendo darsi il caso che per un reato sia più favorevole il vecchio regime prescrizionale e per un altro, pur contestualmente contestato, sia più favorevole il nuovo.
In tema di prescrizione del reato, la Corte di cassazione può procedere all'immediata declaratoria dell'estinzione del reato solo in presenza di riferimenti temporali che siano di per sé sufficientemente univoci o di riferimenti temporali la cui incertezza sia insanabile; diversamente, si rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per consentire al giudice di merito una nuova valutazione sul punto.
Cass. pen. n. 34568/2013
La rinunzia alla impugnazione, in quanto unica causa di inammissibilità che si connota come sopravvenuta, non opera con riferimento ad un reato, il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente ad essa.
Cass. pen. n. 28290/2013
In materia di prescrizione, nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario di cui all'art. 157 cod. pen., la prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo di cui al comma secondo dell'art. 161 cod.pen.
Cass. pen. n. 23944/2013
Il raddoppio dei termini prescrizionali previsto dall'art. 157, comma sesto, c.p. è applicabile esclusivamente alle ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, commi secondo e terzo, c.p.) o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto inapplicabile l'aumento dei termini di prescrizione all'ipotesi di concorso formale di più omicidi colposi).
Cass. pen. n. 7553/2013
In tema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui gli atti sono restituiti al giudice remittente.
Cass. pen. n. 15933/2012
Ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.
Cass. pen. n. 26826/2011
Non deve tenersi conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, una volta riconosciuta all'imputato l'attenuante dell'art. 8, comma primo, del medesimo D.L. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 abbia come effetto l'elisione automatica della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del medesimo D.L.)
Cass. pen. n. 20832/2011
La causa estintiva della prescrizione, una volta dichiarata con sentenza, non può essere oggetto di rinuncia nei gradi successivi. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove ciò avvenisse, sarebbe violato il divieto di "reformatio in peius").
Cass. pen. n. 14248/2011
Non deve tenersi conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, dell'aumento di pena collegato alla recidiva che non sia stata contestata.
Cass. pen. n. 12400/2011
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.
Cass. pen. n. 10725/2011
La disciplina della prescrizione del reato introdotta con la novella codicistica apportata con la L. n. 251 del 2005 non trova applicazione, seppure i termini di prescrizione risultino per i reati per cui si procede più brevi, nei processi in cui già prima dell'entrata in vigore della indicata legge di modifica era stata emessa la sentenza di primo grado, e ciò pur quando il processo sia successivamente regredito a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza medesima.
Cass. pen. n. 45023/2010
La prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell'art. 444 del codice di rito, non costituisce ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.
Cass. pen. n. 43771/2010
In tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata (art. 99, comma quarto, c.p.), non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato.
Cass. pen. n. 43343/2010
In tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto applicabili le nuove norme sulla prescrizione, in quanto la sentenza di condanna di primo grado era stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005).
Cass. pen. n. 33871/2010
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all'aumento di pena così come determinato in forza dell'art. 63. comma quarto, c. p.. (In motivazione, la S.C. ha affermato che il principio di cui in massima trova applicazione anche nel vigore della disciplina introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251).
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronuncia della sentenza.
Cass. pen. n. 26312/2010
La disciplina della prescrizione più favorevole in riferimento ai reati di usura commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, la quale ha contestualmente modificato i termini di prescrizione dei reati in generale ed ha aumentato la pena detentiva edittale massima per il reato di usura portandola da sei a dieci anni, è quella contenuta nell'indicata novella. (La Corte ha escluso in motivazione che l'applicazione del nuovo più breve termine prescrizionale parametrato alla pregressa più lieve pena si risolva nella indebita creazione di una "tertia lex" ).
Cass. pen. n. 22357/2010
Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.
Cass. pen. n. 21947/2010
La determinazione del termine di prescrizione del reato va effettuata secondo il calendario comune con decorrenza dal giorno successivo al verificarsi del fatto e senza tenere conto dei giorni effettivi di cui è composto l'anno o il mese.
Cass. pen. n. 20567/2010
Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, pur se la prescrizione sia maturata prima del passaggio in giudicato della sentenza, in ragione della immodificabilità, in sede esecutiva, del giudicato.
Cass. pen. n. 6306/2010
La prescrizione del reato maturata anteriormente alla rinuncia all'appello proposto dal solo P.M. avverso sentenza di condanna dell'imputato va dichiarata dalla Corte di cassazione, qualora non vi abbia provveduto il giudice di secondo grado che erroneamente abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione, sempre che non emergano elementi certi per un proscioglimento dell'imputato nel merito.
Cass. pen. n. 3368/2010
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicabilità retroattiva del termine prescrizionale più favorevole, di cui all'art. 10, comma terzo, L. 7 dicembre 2005, n. 251, è rilevante il "tempus commissi delicti" e non già la formale pendenza del procedimento penale, connessa alla data di iscrizione del reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. (Nella fattispecie, il P.M. ricorrente aveva sostenuto che doveva essere applicato il più lungo periodo prescrizionale previsto dalla nuova normativa, in quanto, benchè il reato risultasse consumato nel gennaio 2005, alla data dell'entrata in vigore della L. 251 del 2005 non era stata effettuata la relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato) della disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. 7 dicembre 2005, n. 251.
Cass. pen. n. 48042/2009
In tema di prescrizione dei reati è consentita la simultanea applicazione della disciplina del termine di prescrizione anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, se più favorevole all'imputato, e della disciplina relativa alla durata massima della sospensione del medesimo termine dettata dall'art. 159, comma primo, n. 3 c.p., come modificato dalla legge indicata, qualora all'entrata in vigore di quest'ultima il procedimento non risulti pendente in grado di appello non essendo stata pronunciata la sentenza di condanna di primo grado. (In motivazione la S.C. ha affermato che dal secondo e dal terzo comma dell'art. 10 L. n. 251 del 2005 deve trarsi l'implicazione che il criterio ispiratore della disciplina dell'istituto è quello del "favor rei", come è reso evidente dall'espresso richiamo all'art. 2 c.p.).
Cass. pen. n. 41964/2009
L'esclusione della prescrizione dei delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, quantunque oggetto di formalizzazione con L. 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al c.p. e alla L. 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), è antecedente ad essa. Ne consegue che il reato punito con detta pena commesso prima dell'entrata in vigore della citata legge è imprescrittibile pur senza una specifica disposizione in tal senso. (Fattispecie concernente misura cautelare personale disposta in relazione a delitto di omicidio volontario aggravato, ritenuta dall'imputato illegittima per l'intervenuta prescrizione del reato).
Cass. pen. n. 13523/2009
In tema di prescrizione del reato, ai fini del meccanismo di calcolo delle circostanze attenuanti speciali, deve ritenersi che, a seguito della disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, continui ad applicarsi ai medesimi anche la previgente disposizione di cui all'art. 157, comma secondo, c.p., con la conseguenza che alla diminuzione minima corrisponde il massimo della pena edittale autonomamente stabilita per questo tipo di attenuanti rispetto alla pena ordinaria del reato. (Fattispecie relativa all'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990).
Cass. pen. n. 12374/2009
Gli effetti della rinuncia alla prescrizione non sono limitati alla fase processuale nella quale è intervenuta (nel caso di specie, il giudizio di primo grado).
Cass. pen. n. 7112/2009
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, quando il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza di assoluzione, il momento determinante per stabilire la pendenza del procedimento in appello va individuato nell'emissione del decreto di citazione per il giudizio ex art. 601 c.p.p..
Cass. pen. n. 47380/2008
Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto "quoad poenam", sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato.
Cass. pen. n. 43372/2008
La sospensione del termine di prescrizione disposta dal giudice su accordo delle parti, ma fuori dai casi previsti dalla legge, è priva di effetti.
Cass. pen. n. 38558/2008
Il termine di prescrizione applicabile ai reati di guida in stato d'ebbrezza commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 in relazione a fatti sussumibili nella più favorevole fattispecie incriminatrice di cui all'art. 186, comma secondo, lett. a ), c.s., ora in vigore, è in ogni caso quello previsto dall'art. 157 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge menzionata. (In motivazione la Corte ha precisato che l'applicazione della norma incriminatrice come modificata dal D.L. n. 117 del 2007 comporta anche l'applicazione dei più lunghi termini di prescrizione introdotti per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria dalla L. n. 251 del 2005 e dunque determina un risultato meno favorevole per l'imputato ).
Cass. pen. n. 33344/2008
La rinuncia alla prescrizione inequivocabilmente portata a conoscenza dell'organo procedente è irrevocabile.
Cass. pen. n. 31702/2008
La presenza del giudizio d'appello, rilevante, secondo la normativa transitoria dettata dall'art. 10, comma 3, L. n. 251 del 2005 (come interpretato dalla Corte costituzionale a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 393 del 2006), ai fini dell'applicazione delle “vecchie” o delle “nuove” norme in tema di prescrizione, ha inizio nel momento della pronunzia della sentenza di primo grado, che coincide con il momento della lettura del dispositivo e non con quello, eventualmente successivo, del deposito della motivazione.
Cass. pen. n. 26101/2008
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado di appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio nel momento in cui è proposto l'appello.
Cass. pen. n. 18382/2008
In tema di prescrizione del reato, il deposito dell'atto di appello segna il momento nel quale si determina la pendenza del giudizio di secondo grado, che rappresenta il discrimine temporale per l'applicazione dei termini prescrizionali più favorevoli all'imputato nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
Cass. pen. n. 16701/2008
La norma transitoria di cui all'art. 10, comma terzo, della L. n. 251 del 2005, anche come integrata con la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, esclude la retroattività della sopravvenuta più favorevole disciplina della prescrizione in tutti i giudizi di impugnazione, incluso quello di rinvio, che non consiste nella semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, condizionata dalla pronuncia della Corte di cassazione.
La norma transitoria di cui all'art. 10. comma terzo, della L. n. 251 del 2005, anche come integrata con la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, esclude la retroattività della sopravvenuta più favorevole disciplina della prescrizione in tutti i giudizi di impugnazione, incluso quello di rinvio, che non consiste nella semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, condizionata dalla pronuncia della Corte di cassazione.
Cass. pen. n. 2126/2008
In tema di prescrizione dei reati contravvenzionali non è consentita la simultanea applicazione di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al c.p. in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi di usura e di prescrizione) e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, della legge citata. (Nella specie, il ricorrente pretendeva di applicare la disciplina previgente, quanto all'applicazione del termine di prescrizione ordinario e quella sopravvenuta quanto al computo dei periodi di sospensione del suo corso).
Cass. pen. n. 1574/2008
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle norme transitorie previste dall'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005 la pendenza del grado d'appello ha inizio dopo la sentenza di primo grado, che deve ritenersi intervenuta all'atto della lettura del dispositivo.
Cass. pen. n. 41965/2007
In tema di prescrizione del reato, la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006 non comporta un'applicazione indistinta della previsione di cui all'art. 6 L. n. 251 del 2005, avendola limitata ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge. (La Corte ha precisato che, con la pronuncia della sentenza, il giudizio di primo grado è definitivamente concluso e che la proposizione dell'atto di appello determina automaticamente la competenza del giudice di appello a conoscere del processo).
Cass. pen. n. 34915/2007
In tema di prescrizione, qualora sia stato contestato un reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, punibile ai sensi dell'art. 416 c.p., in quanto costituito da condotta posta in essere anteriormente all'entrata in vigore della L. 19 marzo 2001 n. 92 — introduttiva, con l'art. 1, comma primo, lett. a), della specifica figura di reato di cui all'art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 — deve tenersi conto, ai fini dell'individuazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, L. 5 dicembre 2005 n. 251, di quale sia la disciplina più favorevole, anche del raddoppio dei termini previsto dall'art. 157, comma sesto, c.p., nel testo introdotto dall'art. 6 della cit. Legge n. 251 del 2005, per il caso di delitti compresi tra quelli di cui all'art. 51, commi terzo bis e terzo quater c.p.p., tra i quali è stato inserito il delitto di cui all'art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973, fermo restando che la pena da assumere a base del computo dev'essere sempre quella, meno grave, prevista dalla norma incriminatrice vigente all'epoca del fatto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che fossero quindi più favorevoli i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p. nel testo previgente).
Cass. pen. n. 28539/2007
Il termine di prescrizione dei delitti di competenza del giudice di pace è quello ordinario e non quello di tre anni previsto dall'art. 157, comma quinto, c.p. in relazione ai reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, a nulla rilevando la circostanza che nel procedimento dinanzi al predetto giudice possano essere irrogate solo le pene pecuniarie vigenti, se esclusive, ovvero quelle paradetentive della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di quelle detentive, sole o congiunte a pene pecuniarie, in quanto le citate sanzioni paradetentive sono considerate per ogni effetto giuridico come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Fattispecie relativa a concorso dei reati di ingiuria e lesione personale)
Cass. pen. n. 18391/2007
La rinuncia alla prescrizione — esercitabile dall'imputato di persona ovvero con il ministero di un procuratore speciale, solo dopo la maturazione del relativo termine di legge — presuppone, ai sensi dell'art. 157 c.p., così come novellato dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne consegue che la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non costituisce un'ipotesi tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.
L'art. 157 c.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 251 del 2004, prevede che la rinuncia alla prescrizione debba essere operata espressamente dall'imputato; ne consegue che è necessaria, per la sua efficacia, una dichiarazione di volontà espressa e pacifica che non ammette equipollenti, come ad esempio la proposizione della istanza di applicazione della pena.
Cass. pen. n. 17399/2007
È legittima la decisione con cui il giudice di pace applichi — in ordine al reato di lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.) — il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 157, comma quinto, c.p. (nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005), considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale «la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive» e che, ai sensi dell'art. 18 c.p., sono pene detentive l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Ne deriva che le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (applicabili nella specie) non possono essere considerate pene detentive ai fini dell'applicazione dell'art. 157, comma quinto, c.p., ancorché l'art. 58 D.L.vo n. 274 del 2000 assegni ad esse tale valenza giuridica ad ogni altro effetto di legge, sia pure in contrasto con l'art. 53, comma secondo, del suddetto D.L.vo n. 274, in virtù del quale il condannato alla permanenza domiciliare non è considerato in stato di detenzione.
Cass. pen. n. 39086/2006
In materia di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione, introdotta con la L. 5 dicembre 2005 n. 251, è meno favorevole di quella previgente, con la conseguenza che essa non si applica ai procedimenti in corso.
Cass. pen. n. 19472/2006
In tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del favor rei deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.
Cass. pen. n. 27449/2005
In ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo da parte del condannato, qualora questi non ottemperi all'obbligo il termine iniziale della prescrizione del reato coincide non con la data di scadenza del termine originariamente assegnato dal giudice per l'adempimento, ma con la data in cui il provvedimento di revoca del beneficio è divenuto definitivo.
Cass. pen. n. 23412/2005
La rinuncia alla prescrizione non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 c.p.p., in quanto costituisce, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 157 nella parte in cui non prevedeva tale possibilità a favore dell'imputato, un diritto personalissimo dello stesso che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso altresì la possibilità che il silenzio dell'imputato, in presenza di una richiesta avanzata dal difensore, possa essere equiparato ad un comportamento concludente diretto a manifestare una positiva volontà alla rinuncia).
Cass. pen. n. 12380/2005
È inefficace la rinuncia alla prescrizione proveniente dal difensore non munito di apposita procura speciale, ancorché la relativa dichiarazione sia stata avanzata alla presenza dell'imputato.
Cass. pen. n. 6986/2005
Il reato di omesso pagamento della somma applicata a titolo di sanzione sostitutiva, dal giudice in sede di condanna su richiesta dell'imputato (art. 83 legge 24 novembre 1981, n. 689), ha natura omissiva e l'antigiuridicità della condotta permane fino a quando permane l'interesse dello Stato all'adempimento, con la conseguenza che non inizia a decorrere il termine di prescrizione fino a quando non si adempia all'ordine di pagamento.
Cass. pen. n. 42557/2004
L'estinzione per prescrizione di una contravvenzione (nella specie: art. 186 codice della strada) che commini oltre alla sanzione penale anche una sanzione amministrativa, non comporta anche l'estinzione di quest'ultima, atteso che l'accertamento del fatto-reato cui consegue la sanzione amministrativa deve ritenersi effettuato anche nel caso in cui il processo si concluda con declaratoria di prescrizione.
Cass. pen. n. 3900/2004
In tema di prescrizione del reato (art. 157 c.p.), il diritto di rinuncia può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel momento l'interessato può valutarne gli effetti. (Contrasto segnalato con relazione n. 50 del 1999).
Cass. pen. n. 49540/2003
In tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, questi ha l'onere di prospettare, in modo tempestivo e motivato, le ragioni che gli impediscono di presenziare, nonché di fornire specifica ragione della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio; da parte sua il giudice deve valutare accuratamente le deduzioni documentate, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato con quelle dell'amministrazione della giustizia, accertando che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto motivato il diniego di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, oltre che per insufficiente giustificazione, anche in considerazione del fatto che il difensore aveva ottenuto in precedenza già due rinvii e che si trattava di reato prossimo alla prescrizione).
Cass. pen. n. 47437/2003
In tema di estinzione del reato, la declaratoria di falsità documentale, dovendo essere adeguatamente motivata, va emessa solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale. Essa dunque non può essere fatta meccanicamente conseguire, quale inevitabile effetto della causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare, né in ordine alla sussistenza del fatto, né in ordine alla colpevolezza dell'imputato. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale la Suprema Corte ha annullato la statuizione di falsità documentale relativa ad una domanda di condono edilizio con riferimento ad imputati, per i quali era stata applicata, nella fase di merito, la causa estintiva).
Cass. pen. n. 34481/2003
L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 368 c.p. (calunnia) si realizza anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia.
Cass. pen. n. 25680/2003
Il termine di prescrizione deve essere computato in riferimento alla specifica e concreta configurazione finale che del fatto il giudice abbia ritenuto in sentenza, avuto riguardo alla qualificazione giuridica ed agli elementi circostanziali, e ciò anche in relazione alle fasi processuali precedenti, dovendosi in base ad esso stabilire, nella verifica di eventuale estinzione del reato, l'efficacia dei fatti interruttivi o sospensivi di volta in volta intervenuti.
Cass. pen. n. 23251/2003
L'estensione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., non preclude il formarsi ab initio del giudicato, con la conseguenza che l'operatività, in via di estensione, di una causa estintiva del reato derivante, come la prescrizione, dal decorso del tempo, presuppone che essa preesista alla proposizione del ricorso da parte dell'imputato non appellante, restando altrimenti preclusa la sua operatività dal passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti.
Cass. pen. n. 13710/2003
Il giudice che decide sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una volta escluso, sulla base degli atti, che debba essere pronunciato proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., non può successivamente dichiarare estinto per prescrizione il reato nella fase in cui valuti positivamente l'accordo concluso fra le parti in ordine al riconoscimento di attenuanti e al conseguente loro bilanciamento, accordo finalizzato alla determinazione della pena da infliggere in concreto e non già ad ottenere la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione a seguito dell'abbreviazione del relativo termine derivante dalla riduzione della pena edittale.
Cass. pen. n. 7307/2003
Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni c.d. paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 comma 1 n. 5) c.p., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Nel caso di specie si trattava delle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi al controllo alcoolimetrico, previste dall'art. 186 commi 2 e 6 c.s.).
Cass. pen. n. 22648/2001
L'omessa citazione dell'imputato nel giudizio di appello nel quale sia stata dichiarata la prescrizione integra una nullità assoluta che, nonostante l'intervenuta estinzione del reato, prevale sull'obbligo di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità ed impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Cass. pen. n. 13992/2001
In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie punita dall'art. 25, sesto comma, del D.P.R. n. 203 del 1988, per l'omessa richiesta di autorizzazione in caso di modificazione o trasferimento dell'impianto producente emissioni, è reato a condotta mista (omissivo-commissiva) i cui effetti permanenti, consistenti nella mancata conoscenza delle caratteristiche dell'impianto e/o della relativa sua ubicazione (c.d. informazione ambientale) da parte dell'autorità amministrativa, cessano o per ottemperanza tardiva dell'agente oppure per la conoscenza che l'amministrazione ne abbia comunque avuto. (Fattispecie in materia di applicazione della prescrizione del reato a seguito di cessazione degli effetti per la sopravvenuta conoscenza da parte della P.A.).
Cass. pen. n. 12369/2000
La prescrizione del reato, maturatasi nel corso del giudizio di secondo grado promosso da uno degli imputati, può operare, in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione, anche a favore di altro imputato non appellante, solo a condizione che nei confronti di quest'ultimo la sentenza non fosse già divenuta esecutiva prima che il termine prescrizionale venisse a scadenza.
Cass. pen. n. 12048/2000
Nel caso in cui venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, a norma dell'articolo 531 c.p.p., al giudice non è consentito inserire nel dispositivo alcuna indicazione assertiva della responsabilità penale dell'imputato essendovi incompatibilità logica fra l'affermazione di responsabilità e la statuizione di non doversi procedere; tuttavia, qualora alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilità penale.
Cass. pen. n. 4146/2000
Quando con l'impugnazione si faccia questione unicamente della mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie al reato, gli aspetti penali della regiudicanda sono intangibili in quanto coperti dal giudicato ed è pertanto irrilevante l'eventuale prescrizione del reato maturata nel frattempo.
Cass. pen. n. 9031/2000
In tema di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, l'accertamento della nullità del decreto di citazione a giudizio non è di ostacolo al riconoscimento degli effetti della prescrizione, nel frattempo maturata, atteso che la predetta nullità, se pur fosse dichiarata, farebbe semplicemente regredire il processo nella fase preliminare al giudizio di secondo grado, fase nella quale il giudice dovrebbe comunque prendere atto della estinzione del reato.
Cass. pen. n. 1217/2000
Le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva sono esclusivamente quelle che operano successivamente al passaggio in giudicato della condanna, sicché dal novero di esse va esclusa la prescrizione del reato i cui effetti estintivi operano soltanto in relazione al decorso del tempo durante la fase di cognizione, e anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, mentre l'eventuale compimento del termine prescrizionale dopo tale evento non può avere effetto.
Cass. pen. n. 5496/2000
Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione penale quello di dichiarare estinti per prescrizione i reati in ordine ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si fosse verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, nella pendenza del procedimento da essa definito. Ed invero, la decisione di condanna del giudice di merito passata in giudicato, non può essere suscettibile di alcuna modificazione in sede esecutiva, poiché ciò comporterebbe una inammissibile violazione del principio di intangibilità del giudicato penale.
Cass. pen. n. 1018/2000
In tema di prescrizione, pur in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata la estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 c.p. (vale a dire il termine ordinario, più la sua metà), ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto, nelle sue sei ipotesi, nel comma primo dell'art. 157 stesso codice. Conseguentemente, come è indubbio che il termine prescrizionale deve ritenersi spirato se, tra la data di commissione del reato ed il primo atto potenzialmente interruttivo, sia trascorso il termine ordinario, così è altrettanto evidente che il medesimo effetto si verifica nella ipotesi in cui, dopo il compimento di un atto interruttivo, non risulti compiuto nel procedimento, entro i termini temporali normativamente prefissati dall'art. 157 c.p., alcun altro atto idoneo a determinare la interruzione.
Cass. pen. n. 14109/1999
In tema di patteggiamento, nel caso in cui la scelta pattizia volta all'applicazione della pena su richiesta ricada anche su una ipotesi di reato la cui prescrizione sia maturata anteriormente alla scelta stessa, deve ravvisarsi da parte dell'imputato una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione, non più revocabile.
Cass. pen. n. 13300/1999
La rinuncia alla prescrizione è consentita solo dopo il maturarsi di tale causa estintiva; invero la rinuncia presuppone che il diritto il cui esercizio essa ha ad oggetto sia già maturato, dato che, solo da quel momento, l'interessato può realmente valutarne gli effetti. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di appello, in presenza della rinuncia alla prescrizione operata dall'imputato, aveva ugualmente dichiarato la estinzione del reato ai sensi degli artt. 157-160 c.p., ritenendo che la rinuncia alla prescrizione, intervenuta dopo lo spirare del termine previsto per il suo maturare, fosse ininfluente).
Cass. pen. n. 11945/1999
La finalità della richiesta di patteggiamento è quella di condurre alla applicazione della pena concordata; pertanto la indicazione, nell'accordo, di circostanze attenuanti ha come scopo unicamente la determinazione, in concreto, della pena e non certo quello di conseguire la estinzione del reato per prescrizione, nel qual caso il giudice deve non ratificare l'accordo delle parti.
Cass. pen. n. 7018/1999
Nel giudizio di legittimità non può essere dichiarata la prescrizione di un reato laddove in punto di responsabilità, ritenuta ed accertata, si sia determinato il giudicato prima del maturarsi del termine di prescrizione, sussistendo il limite del principio della formazione progressiva del giudicato, per cui la mancanza di impugnazione di quel capo della sentenza rende definitivo il relativo iter processuale sul punto.
Cass. pen. n. 4383/1999
In tema di assegno bancario, la tesi della emissione del titolo in una data diversa da quella che appare sullo stesso deve essere rigorosamente provata, in quanto, fino a dimostrazione del contrario, avrà vigore la prova derivante dal dato formale e documentale evidenziato dal titolo e dalla disciplina sostanziale del sistema di norme che regola la materia, sistema che, imponendo rigidi requisiti formali e vietando il patto di successivo riempimento, comporta la presunzione semplice della corrispondenza della data apposta sul titolo a quella di compilazione e di effettiva traditio. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva eccepito la prescrizione, sostenendo che il titolo era stato emesso prima della data sullo stesso apposta e denunciando che, in sede di appello, si era omessa l'assunzione di prova decisiva sul punto. La Suprema Corte, sulla base dei principi sopra esposti e rilevando che la mancata rinnovazione del dibattimento in secondo grado era da addebitarsi all'inerzia del ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che regola il processo accusatorio, ha rigettato il ricorso).
Cass. pen. n. 4704/1998
In tema di prescrizione del reato, il permanere dell'interesse dello Stato al perseguimento del reato resta giuridicamente rilevante solo entro le cadenze temporali indicate dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p. e pertanto si verifica la prescrizione qualora dopo un atto interruttivo non sia compiuto alcun atto del procedimento per il periodo fissato dall'art. 157 detto codice. (Fattispecie in cui è stato ritenuto prescritto il reato di falsa testimonianza commesso il 31 maggio 1991, per il quale era stata pronunciata sentenza di primo grado il 19 marzo 1992 ed emesso decreto di citazione a giudizio il 23 giugno 1997).
Cass. pen. n. 4307/1998
Per determinare il tempo della prescrizione il giudice non può non tenere conto del bilanciamento delle circostanze, onde nell'ipotesi in cui con la sentenza di annullamento venga confermato il reato-base ma rinviata al giudice di merito la valutazione sulle circostanze, non può dirsi che il fatto-reato nella sua interezza abbia ormai autorità di giudicato, stante la connessione essenziale tra il reato base e le circostanze. Pertanto, qualora il giudice del rinvio, investito sul punto dalla sentenza di annullamento, ritenga l'esistenza delle attenuanti o la loro prevalenza sulle aggravanti, e, per tale ragione, si concretizzi il tempo della prescrizione, è tenuto a dichiarare estinto il reato.
Cass. pen. n. 2809/1998
La regola secondo la quale l'inizio del termine di prescrizione del reato coincide con l'esaurimento del reato continuato è applicabile anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione, non enunciato nella formale contestazione, sia individuato successivamente nella sentenza, dal momento che, ai fini dell'estinzione per decorso del tempo, il reato continuato va considerato in modo unitario, sicché la prescrizione non può avere inizio finché sussiste ed è in corso la condotta determinata dall'unitario disegno criminoso.
Cass. pen. n. 2522/1998
In materia di malattia professionale eziologicamente connessa a fattori determinanti una evoluzione nel tempo, come nel caso di ipoacusia, il momento consumativo del reato non è quello in cui sarebbe venuto meno il comportamento del responsabile bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché ai fini della prescrizione il dies commissi delicti deve essere retrodatato al momento in cui risulti comunque la malattia in fieri, anche se non stabilizzata.
Cass. pen. n. 11541/1997
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente al fine di far valere la prescrizione del reato, intervenuta nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza di merito e la scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione. Invero, fino a quando la sentenza non sia divenuta irrevocabile, il giudice, salvo eventuali preclusioni, deve sempre applicare la legge penale e, nella specie, l'art. 129 c.p.p. impone al giudice il dovere di dichiarare l'estinzione del reato in qualsiasi stato e grado del processo.
Cass. pen. n. 9553/1997
L'effetto estintivo della prescrizione che maturi nella pendenza del ricorso per cassazione produce i suoi effetti anche con riferimento agli imputati non ricorrenti indipendentemente dalla fondatezza dei motivi prospettati dal ricorrente, purché non di natura strettamente personale.
Cass. pen. n. 7739/1997
Al reato di porto di armi improprie senza giustificato motivo, ancorché punito in concreto con la sola ammenda in virtù del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 4, terzo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, si applica il termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art. 157, primo comma, n. 5 c.p. (In motivazione la Corte ha osservato che dovendosi ritenere la circostanza attenuante in parola di tipo «discrezionale» — per essere meramente facoltativa l'irrogazione della sola pena pecuniaria anche in presenza di un fatto ritenuto lieve — il riconoscimento della sua sussistenza è inidoneo ad influire sulla durata del termine utile per la prescrizione, dato che il reato rimane sempre astrattamente sanzionato anche con la pena detentiva, precludendo così il ricorso al termine di due anni fissato dalla legge per le contravvenzioni punite con la sola ammenda; ed ha altresì precisato che neppure può invocarsi il principio secondo il quale la durata della prescrizione deve essere determinata in relazione al reato ritenuto in sentenza, la cui operatività è esclusa dalla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 157 c.p., in forza della quale «quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva»).
Cass. pen. n. 5354/1997
Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione di un reato occorre avere riguardo alla fattispecie criminosa nella sua concreta e specifica configurazione finale così come accertata e descritta dal giudice in sentenza a seguito dell'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; e ciò, nell'ipotesi di reati in continuazione, con riferimento a ciascuno di essi, sicché è indifferente, una volta concesse le attenuanti generiche, che esse siano state ritenute equivalenti alle aggravanti contestate in ordine ad altri reati, se per uno o per alcuni di essi non sia stata contestata o ritenuta aggravante alcuna: in tal caso, ed in relazione a questi, la pena edittale deve essere pertanto ridotta — ai sensi del secondo comma dell'art. 157 c.p. — nella misura minima di un giorno, e sulla base dell'esito di tale operazione deve essere apprezzato il termine per la prescrizione. (Fattispecie in cui, essendo stato contestato il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere in continuazione con altri reati, solo essi aggravati, ed essendo state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la Corte ha ritenuto prescritto il reato associativo in quanto, non risultando esso aggravato, la riduzione di un giorno operata sulla pena edittale massima in virtù della concessione delle predette attenuanti aveva reso applicabile il più breve termine di estinzione del reato di cui all'art. 157, primo comma, n. 4 c.p.).
Cass. pen. n. 2626/1997
Anche nel giudizio speciale di cui all'art. 444 c.p.p. (cosiddetto patteggiamento) il tempo necessario per la prescrizione dei reati va determinato con riguardo alla pena stabilita per il reato ritenuto in sentenza ed in particolare tenendo conto delle attenuanti che hanno formato oggetto dell'accordo. Invero la verifica in ordine all'insussistenza dei presupposti per far luogo ad un proscioglimento è imposta al giudice dall'art. 444 comma secondo in virtù dell'esercizio del potere giurisdizionale attuato anche nel procedimento in questione. Né d'altro canto può rinviarsi, nella richiesta di applicazione della pena, alcuna forma negoziale né legale di rinuncia alla prescrizione.
Cass. pen. n. 604/1997
Il reato di cui all'art. 1164 c.n. (inosservanza di provvedimento di demolizione e sgombero di opere abusive), consistendo nell'inosservanza di una disposizione legislativa o regolamentare o di un provvedimento amministrativo, è reato omissivo permanente, la cui permanenza cessa quando il contravventore non è più in grado di ottemperare alla disposizione o al provvedimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la permanenza era cessata alla data in cui il sequestro preventivo era stato notificato all'imputato, poiché solo da questa data egli — perdendo anche la disponibilità materiale del bene — era giuridicamente impossibilitato ad ottemperare all'ingiunzione; che, invece, è infondato sostenere che la permanenza sia cessata dopo la scadenza dei trenta giorni stabiliti nell'ingiunzione, oltre i quali l'esecuzione poteva avvenire d'ufficio a spese dell'interessato, poiché la scadenza di questo termine ha solo l'effetto di facultare l'ufficio all'esecuzione diretta e di caricare sul contravventore le eventuali spese ulteriori, ma non espropria il contravventore della possibilità (ora concorrente) di provvedere personalmente, possibilità che invece resta esclusa dopo l'esecuzione di un sequestro sull'opera da demolire).
Cass. pen. n. 630/1996
La decisione che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione — quantunque l'imputato sia deceduto — sul presupposto che la prescrizione si era verificata prima della morte, deve qualificarsi inesistente. E ciò in quanto, rivestendo la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione carattere di accertamento costitutivo, si compia in tal modo un accertamento nei confronti di una persona non più in vita ed a fronte di un rapporto processuale ormai estinto.
Cass. pen. n. 11226/1994
Ai fini della produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione del reato, è sufficiente che l'atto idoneo a determinarlo sia emesso, non occorrendone anche la notificazione. (Fattispecie relativa a decreto di citazione non notificato all'imputato perché questi era sconosciuto all'indirizzo risultante dagli atti).
Cass. pen. n. 8470/1994
L'estinzione del reato per prescrizione deve essere dichiarata anche nell'ipotesi in cui il relativo termine sia maturato nel periodo intercorrente tra l'emissione del decreto di citazione e la notifica all'imputato: il decreto di citazione a giudizio, infatti, per conseguire il suo effetto di diritto sostanziale quale atto idoneo ad interrompere il decorso del termine, deve essere notificato all'imputato. All'atto interruttivo deve riconoscersi invero natura recettizia, in quanto non esula dalle finalità dell'istituto della prescrizione l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, esigenze al cui appagamento è interessato anche ed in primo luogo l'imputato.
Cass. pen. n. 5333/1993
Poiché la prescrizione costituisce un'ipotesi di rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva la sua operatività va verificata con riferimento all'azione penale esercitata per il reato che — nelle sue componenti essenziali ed accessorie — abbia ricevuto la qualifica definitiva; non, quindi — ove intervengano statuizioni innovative dell'accusa genetica, rilevanti ai fini del tempo necessario al maturarsi della prescrizione — con riguardo al fatto storico che ha determinato la formulazione dell'imputazione. E ciò anche considerando la funzione delle cause interruttive del decorso della prescrizione, connaturate alla logica stessa dell'istituto, quale manifestazione dell'interesse dello Stato alla punizione del reato, un interesse da rapportare necessariamente — condizionato come esso appare al disvalore del fatto — alla decisione ritenuta in sentenza. Ne deriva che il compimento del termine di prescrizione di un reato in data anteriore alla emissione del decreto di citazione a giudizio non può mai considerarsi un fatto sopravvenuto alla condanna, trattandosi di un evento ad essa anteriore che la decisione di merito si limita a verificare utilizzando gli strumenti più articolati e complessi propri della fase del giudizio, il cui epilogo si sostanzia, per il profilo riguardante la valutazione retrospettiva delle vicende cronologiche, in un atto di accertamento costitutivo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha statuito che, nel caso in cui il giudice conceda le attenuanti generiche dichiarando la loro equivalenza con la contestata aggravante, i termini di prescrizione vanno stabiliti con riferimento al reato ritenuto in sentenza e non a quello originariamente contestato: un'operazione da utilizzare, non soltanto ai fini della individuazione della distanza cronologica concretamente esistente fra tempus commissi delicti e sentenza di condanna, ma anche allo scopo di verificare la susseguente efficacia di un atto interruttivo allorché l'imputazione originaria venga ad essere adottata — ed eventualmente ridotta quanto alla sua valenza antisociale — alle esigenze teologiche proprie della decisione di merito).
Corte cost. n. 275/1990
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., l'art. 157 c.p., nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunciata dall'imputato.
Cass. pen. n. 5610/1988
In tema di determinazione del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art. 157 c.p. deve tenersi conto dell'aumento di pena stabilito per la recidiva in quanto, il carattere facoltativo dell'aumento della pena stabilito nell'art. 9 della L. 7 giugno 1974, n. 220 che ha modificato l'art. 99 c.p. attiene soltanto ai poteri discrezionali del giudice di cognizione nell'apprezzamento complessivo del fatto sottoposto al suo esame. Tuttavia, non può tenersi conto dell'aumento di pena ai fini della prescrizione ove la circostanza non sia stata contestata anteriormente allo spirare del tempo necessario a prescrivere, calcolato secondo la originaria configurazione del fatto - reato; ciò in relazione alla natura costitutiva della contestazione dell'accusa. Pertanto, quando la prescrizione si è già verificata in relazione alla contestazione originaria, deve pronunciarsi l'estinzione del reato per tale causa non potendo valere la contestazione della recidiva, come di ogni altra circostanza aggravante, avvenuta successivamente alla scadenza del termine di prescrizione.