Art. 162 – Codice penale – Oblazione nelle contravvenzioni
Nelle contravvenzioni , per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [c.p.p. 492], ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p. 459, 565], una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34999/2024
Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).
Cass. civ. n. 32767/2024
In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 5829/2024
Ai fini dell'ammissione all'oblazione speciale di cui all'art. 162-bis cod. pen., l'apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto, ai sensi dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., deve essere condotto tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli allegati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale.
Cass. civ. n. 33409/2023
La richiesta di oblazione, in quanto negozio giuridico unilaterale nel quale la volontà dell'imputato non può essere interpretata in senso contrario a ciò che emerge dalle espressioni usate nel "petitum" e nella "causa petendi", non può essere subordinata alla condizione della derubricazione della fattispecie di reato contestata in altra meno grave, che ne delimiti l'oggetto al solo caso in cui il giudice aderisca alla proposta riqualificazione del fatto.
Cass. civ. n. 20210/2023
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicché ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi.
Cass. civ. n. 7362/2023
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la rimessione in termini prevista dall'art. 162-ter, comma secondo cod. pen. presuppone, a fronte di un già proposto congruo risarcimento, l'impossibilità per l'imputato di adempiere per causa a lui non imputabile che non può, quindi, individuarsi nell'omessa quantificazione del danno da riparare a opera della persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte, evidenziato che l'istituto deflattivo non prevede l'accordo tra l'imputato e la persona offesa, ha censurato la decisione del giudice di merito che, dando rilievo alla circostanza che la richiesta di liquidazione rivolta alle parti civili era rimasta senza risposta, aveva dichiarato estinto il reato nonostante la quantificazione e l'offerta di risarcimento fossero avvenute oltre il termine di apertura del dibattimento).
Cass. civ. n. 640/2023
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello anche nel caso in riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che, al di fuori dei casi di remissione della stessa, nelle more del giudizio di impugnazione, l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell'imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente. (Fattispecie di riqualificazione, da parte del giudice di primo grado, del reato di furto aggravato in quello di furto semplice, in cui la Corte ha precisato che tale riqualificazione non costituisce condizione "ex se" sufficiente a giustificare la concessione del termine dilatorio previsto dall'art. 162-ter, comma secondo, cod. pen.).
Cass. civ. n. 38435/2021
L'istanza di oblazione già respinta può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, sicché è tardiva la richiesta formulata dall'imputato successivamente alle conclusioni del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 24633/2021
In tema di reati ambientali, la facoltà di cui all'art. 162-bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, potendo essere esercitata non solo quando non ricorrano le condizioni per l'esperimento della procedura estintiva di settore, ma anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene.
Cass. civ. n. 39304/2021
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è rilevabile in sede di legittimità, nei processi in cui la dichiarazione di apertura del dibattimento sia successiva alla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato da detta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta.
Cass. civ. n. 39252/2021
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta è quella prevista dall'art. 469, cod. proc. pen., che è condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato e non richiede, invece, il consenso della parte civile, le cui pretese potranno essere fatte valere in sede civile, ove la dichiarazione di estinzione non produce alcun effetto, in quanto volta a eliminare esclusivamente l'interesse pubblico alla condanna.
Cass. civ. n. 30714/2021
Ai fini della presentazione, nell'interesse dell'imputato, della richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per riparazione del danno o di concessione di un termine per provvedere al risarcimento alla persona offesa, il difensore non deve essere munito di procura speciale.
Cass. civ. n. 22098/2021
La causa estintiva del reato per condotte riparatorie, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., è applicabile anche nei procedimenti cumulativi in cui sono contestati reati aventi differente regime di procedibilità, ancorché produca effetto limitatamente ai reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione, posto che, in mancanza di espresse disposizioni contrarie, deve valorizzarsi la finalità del nuovo istituto tesa a favorire il risarcimento del danno da reato.
Cass. civ. n. 16674/2021
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., l'intervento del giudice prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente il termine ultimo previsto a pena di decadenza per l'operatività della condotta riparatoria o dell'offerta reale, è finalizzato a valutare, nel contraddittorio fra le parti, ove tra le stesse non vi sia accordo, a fronte di una condotta di concreta disponibilità dell'imputato alla riparazione, la congruità della somma versata od offerta nelle forme di cui all'art. 1208 cod. civ.
Cass. civ. n. 2490/2020
La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto. (Fattispecie in tema di furto in cui l'autore, una volta scoperto, aveva restituito la merce asportata agli addetti alla vigilanza dell'esercizio commerciale).
Cass. civ. n. 14030/2020
La causa estintiva di cui all'art. 162-ter cod. pen., presupponendo che il reato commesso sia procedibile a querela soggetta a remissione, non è applicabile al reato di atti persecutori commesso con minacce gravi e reiterate, che rientra tra le ipotesi di procedibilità a querela irrevocabile, ai sensi dell'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen. (Fattispecie relativa al delitto di atti persecutori commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 148 del 2017, convertito nella legge n. 172 del 2017 che ha escluso l'applicabilità della causa estintiva per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.).
Cass. civ. n. 12296/2019
L'oblazione, sia ordinaria che speciale, non trova applicazione nel procedimento a carico di imputati minorenni, atteso che le finalità di economia processuale di detto istituto sono intrinsecamente incompatibili con il vigente modello di giustizia minorile, volto al perseguimento di obiettivi pedagogico-rieducativi, anziché retributivo-punitivi, e perciò improntato esclusivamente al recupero ed alla tutela del minore attraverso un'attenta valutazione della sua personalità, con conseguente ripudio di soluzioni deflattive incentrate sulla monetizzazione del procedimento.
Cass. civ. n. 1231/2019
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere all'oblazione l'imputato, perché priva quest'ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato anche nel caso in cui l'imputato, con l'atto di opposizione, non abbia chiesto il giudizio).
Cass. civ. n. 23513/2019
L'adempimento dell'obbligo pecuniario a seguito dell'ammissione all'oblazione in difetto delle condizioni previste dalla legge non determina l'immediata estinzione del reato, condizionata esclusivamente alla verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la dichiarazione predibattimentale di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per intervenuta oblazione alla quale l'imputato era stato ammesso a seguito di erronea riqualificazione, in esito all'udienza preliminare, del delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, originariamente contestato nella richiesta di rinvio a giudizio).
Cass. civ. n. 43278/2019
È inapplicabile in sede esecutiva la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., a prescindere dal momento in cui tali condotte siano realizzate, giacché detta causa ha natura sostanziale ed il procedimento volto a verificarne la sussistenza, nel prevedere che siano sentiti l'imputato e la persona offesa, presuppone la pendenza del giudizio di cognizione e la presenza delle parti che possono interloquire sull'esito estintivo.
Cass. civ. n. 27624/2019
La richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per riparazione del danno prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, è applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva omesso di considerare l'offerta reale effettuata dall'imputato nel giudizio d'appello, dopo l'entrata in vigore dell'istituto).
Cass. civ. n. 8182/2018
La richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per la riparazione del danno, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, può essere formulata anche nel giudizio di legittimità, ferma l'esclusione, in tal caso, della possibilità di chiedere la fissazione di un termine per provvedere alla condotta riparatoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in sede di legittimità, l'applicazione di detta causa estintiva può essere richiesta sulla base di documentazione comprovante l'esistenza di condotte riparatorie già perfezionatesi).
Cass. civ. n. 31994/2018
La richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per la riparazione del danno, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, può essere formulata anche nel giudizio di legittimità, ferma l'esclusione, in tal caso, della possibilità di chiedere la fissazione di un termine per provvedere alla condotta riparatoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in sede di legittimità, l'applicazione di detta causa estintiva può essere richiesta sulla base di documentazione comprovante l'esistenza di condotte riparatorie già perfezionatesi).
Cass. civ. n. 21922/2018
La richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per la riparazione del danno, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, è applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge e nei quali il pagamento delle somme sia stato effettuato prima di detta vigenza, ma può essere valutata nel giudizio di legittimità sempre che non siano necessari nuovi accertamenti in fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'applicabilità in astratto dell'istituto di favore - escluso in concreto - al delitto di atti persecutori, solo successivamente eliminato dal novero dei reati ai quali è applicabile la predetta causa di estinzione con disciplina legislativa irretroattiva perché sfavorevole).
Cass. civ. n. 32896/2017
Nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., e l'imputato abbia proposto istanza di riqualificazione in un reato che ammetta l'oblazione, il giudice ha l'onere di attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., rimettendo in termini l'imputato, sia qualora condivida la qualificazione giuridica del fatto proposta dall'imputato, sia anche ove provveda di ufficio, ex art. 521 cod. proc. pen., a qualificare il fatto in un ulteriore reato comunque oblabile.
Cass. civ. n. 3671/2017
In tema di sicurezza ed igiene del lavoro, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 19 e ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, l'organo di vigilanza deve ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, con effetto estintivo del reato contravvenzionale, anche in caso di tempestiva eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose con modalità diverse da quelle stabilite nella prescrizione di regolarizzazione. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che la violazione di tale obbligo da parte dell'autorità di vigilanza sia causa di improcedibilità dell'azione penale, potendo l'imputato estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. citato). (Annulla senza rinvio, Trib. S. M. Capua Vetere, 16/09/2016).
Cass. civ. n. 4992/2017
In tema di contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., è tenuto ad accertare anche d'ufficio che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all'accoglimento della domanda, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione. (Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Avezzano, 17/05/2016).
Cass. civ. n. 35550/2017
L'ordinanza che, a seguito dell'opposizione a decreto penale di condanna, rigetta la domanda di oblazione, non è autonomamente impugnabile, potendosi far valere eventuali vizi di essa con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio di opposizione. (Annulla senza rinvio, Trib. Firenze, 10/04/2015).
Cass. civ. n. 29238/2017
Non costituisce causa ostativa all'ammissione all'oblazione speciale prevista dall'art. 162 bis cod. pen. lo "status" di recidivo reiterato, pur non giudizialmente dichiarato, per contravvenzioni e delitti colposi commessi anteriormente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251. (Annulla in parte con rinvio, Trib. Asti, 15/04/2016).
Cass. civ. n. 30176/2017
In tema di contravvenzioni antinfortunistiche, la notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, può avvenire anche a mezzo del servizio postale e, qualora la raccomandata non venga consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, si perfeziona per compiuta giacenza. (Dichiara inammissibile, Trib. Chieti, 18/01/2016).
Cass. civ. n. 7678/2017
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758 del 1994, la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata). (Annulla senza rinvio, Trib. Barcellona Pozzo Di Gotto, 09/09/2015).
Cass. civ. n. 23856/2016
È ammissibile la domanda di oblazione presentata, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, in via subordinata rispetto alla richiesta di applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari può essere legittimamente adito, con l'atto di opposizione, non solo per accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'oblazione, ma anche per una preliminare verifica circa la possibilità di definire il procedimento con la più favorevole pronuncia ex art. 129, sia pure nei limiti della prospettazione offerta dall'opponente in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dal predetto articolo, e ferma restando l'irrevocabilità della domanda di oblazione, anche qualora il G.i.p. disattenda la richiesta preliminare. (V. Corte cost., sent. n. 14 del 13 febbraio 2015).
Cass. civ. n. 55123/2016
Ai fini dell'ammissione dell'oblazione speciale prevista dall'art. 162 bis cod. pen., non è richiesto che la recidiva reiterata sia stata giudizialmente dichiarata, essendo sufficiente l'oggettiva sussistenza dello "status" di recidiva, né il giudice può escludere la causa ostativa, valutando la scarsa consistenza dei precedenti penali, se oggettivamente sussistenti.
Cass. civ. n. 18991/2015
In materia di oblazione, il legislatore, con l'art. 141 disp. att. c.p.p., ha introdotto una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, con riferimento tanto alle ipotesi di cui all'art. 162 c.p., quanto a quelle di cui all'art. 162 bis c.p., prevedendo un diverso procedimento rispetto a quanto stabilito dall'art. 162 bis, comma secondo, c.p., con la conseguenza che anche per i casi contemplati da quest'ultima disposizione non è più necessario il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda.
Cass. civ. n. 8606/2015
È inammissibile, in quanto volto a sollecitare una pronuncia "di mero principio", il ricorso per cassazione fondato sulla mancata previsione di un meccanismo che consenta all'imputato di fruire dell'oblazione - in astratto applicabile per il reato ritenuto in sentenza, a seguito di diversa qualificazione giuridica - qualora l'imputato stesso non abbia formulato la relativa istanza, posto che la pronuncia rescindente sollecitata risulterebbe priva di contenuto, non essendo comunque ipotizzabile una definizione del processo, alternativa alla sentenza di condanna, in assenza del presupposto essenziale costituito dall'istanza di oblazione.
Cass. civ. n. 45944/2012
È inammissibile l'oblazione richiesta dall'imputato con riferimento ad una pluralità di reati in mancanza di una espressa contestazione della continuazione da parte del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 40037/2011
Nel caso in cui il giudice, al momento della deliberazione finale, abbia derubricato un reato non oblabile in altro oblabile, l'imputato ha il diritto di chiedere l'oblazione soltanto se, entro il momento della formulazione delle conclusioni, abbia proposto la relativa istanza per l'ipotesi di derubricazione dell'originaria imputazione. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato, nelle conclusioni, aveva espressamente proposto istanza di oblazione nell'ipotesi in cui il reato di ricettazione fosse derubricato - come poi accadde - in quello di cui all'art. 712 c.p.).