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Art. 162 — Oblazione nelle contravvenzioni

Art. 162 — Oblazione nelle contravvenzioni

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento [ c.p.p. 492 ], ovvero prima del decreto di condanna [ c.p.p. 459, 565 ], una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 32896/2017

Nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall’art. 162-bis cod. pen., e l’imputato abbia proposto istanza di riqualificazione in un reato che ammetta l’oblazione, il giudice ha l’onere di attivare il meccanismo di cui all’art. 141, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., rimettendo in termini l’imputato, sia qualora condivida la qualificazione giuridica del fatto proposta dall’imputato, sia anche ove provveda di ufficio, ex art. 521 cod. proc. pen., a qualificare il fatto in un ulteriore reato comunque oblabile.

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Cass. pen. n. 23856/2016

È ammissibile la domanda di oblazione presentata, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, in via subordinata rispetto alla richiesta di applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari può essere legittimamente adito, con l’atto di opposizione, non solo per accertare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’oblazione, ma anche per una preliminare verifica circa la possibilità di definire il procedimento con la più favorevole pronuncia ex art. 129, sia pure nei limiti della prospettazione offerta dall’opponente in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dal predetto articolo, e ferma restando l’irrevocabilità della domanda di oblazione, anche qualora il G.i.p. disattenda la richiesta preliminare. (V. Corte cost., sent. n. 14 del 13 febbraio 2015).

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Cass. pen. n. 8606/2015

È inammissibile, in quanto volto a sollecitare una pronuncia “di mero principio”, il ricorso per cassazione fondato sulla mancata previsione di un meccanismo che consenta all’imputato di fruire dell’oblazione – in astratto applicabile per il reato ritenuto in sentenza, a seguito di diversa qualificazione giuridica – qualora l’imputato stesso non abbia formulato la relativa istanza, posto che la pronuncia rescindente sollecitata risulterebbe priva di contenuto, non essendo comunque ipotizzabile una definizione del processo, alternativa alla sentenza di condanna, in assenza del presupposto essenziale costituito dall’istanza di oblazione.

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Cass. pen. n. 45944/2012

È inammissibile l’oblazione richiesta dall’imputato con riferimento ad una pluralità di reati in mancanza di una espressa contestazione della continuazione da parte del pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 40037/2011

Nel caso in cui il giudice, al momento della deliberazione finale, abbia derubricato un reato non oblabile in altro oblabile, l’imputato ha il diritto di chiedere l’oblazione soltanto se, entro il momento della formulazione delle conclusioni, abbia proposto la relativa istanza per l’ipotesi di derubricazione dell’originaria imputazione. (Fattispecie nella quale la difesa dell’imputato, nelle conclusioni, aveva espressamente proposto istanza di oblazione nell’ipotesi in cui il reato di ricettazione fosse derubricato – come poi accadde – in quello di cui all’art. 712 c.p.).

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Cass. pen. n. 12518/2011

È inammissibile la domanda di oblazione, presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna ma in via subordinata alla richiesta di dichiarazione di nullità del decreto per insussistenza del fatto e del conseguente proscioglimento in quanto il giudice deve decidere sulla domanda di oblazione in via prioritaria. (Nella specie il giudice, in considerazione della richiesta principale, aveva emesso il decreto di citazione per il giudizio, con conseguente preclusione della successiva richiesta di oblazione).

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Cass. pen. n. 8973/2011

La somma di denaro dovuta a titolo di oblazione, non è rateizzabile dato che è predeterminata dalla legge senza che rilevino le condizioni economiche dell’imputato.

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Cass. pen. n. 16488/2006

Non costituisce motivo di inammissibilità della domanda di oblazione la circostanza che l’imputato sia stato chiamato a rispondere, nello stesso processo, anche di altro reato non oblabile.

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Cass. pen. n. 3396/2006

In materia di oblazione, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma dovuta non può essere prodotta direttamente davanti alla Corte di cassazione, giacché davanti al giudice di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio.

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Cass. pen. n. 47289/2005

Il delitto di concussione si sviluppa mediante azioni causalmente concatenate ovvero abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale, costrizione o induzione del concusso ad un determinato atteggiamento, promessa o dazione, fermo restando che esso, pur potendosi consumare con la sola promessa di denaro o di altra utilità e pur rimanendo unico quando alla promessa segua la dazione, postula lo spostamento in avanti del momento consumativo in coincidenza con la dazione medesima.

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Cass. pen. n. 28682/2004

Quando, a seguito della derubricazione del fatto contestato ex art. 521 c.p.p., il giudice pronuncia sentenza di condanna per un reato che, a differenza di quello contestato originariamente, consente l’oblazione ai sensi dell’artt. 162 e 162 bis c.p., deve determinare la pena e fissare la somma da versare nel termine di dieci giorni ai sensi dell’art. 141 comma quarto att. c.p.p., sempre che — nel caso di oblazione c.d. condizionale — non la ritenga preclusa ai sensi del disposto di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 162 bis c.p. L’efficacia della condanna è pertanto subordinata alla condizione negativa che l’imputato non perfezioni l’oblazione nel termine fissato.

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Cass. pen. n. 20309/2004

Ai fini dell’ammissibilità dell’oblazione speciale, la recidiva reiterata, pur in mancanza di una precedente apposita dichiarazione giudiziale dello status di recidivo – dichiarazione che non ha natura costitutiva – è ostativa all’applicazione del beneficio (la contestazione della recidiva essendo necessaria unicamente per applicare l’aumento di pena).

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Cass. pen. n. 40694/2002

L’imputato che abbia chiesto la definizione del processo mediante giudizio abbreviato non può successivamente avanzare domanda di oblazione, perché l’espressione «prima dell’apertura del dibattimento» che figura negli artt. 162 e 162 bis c.p. va intesa nel senso che tale domanda deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, si svolga esso con il rito ordinario o con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione di quest’ultimo nel procedimento di oblazione. (Nella specie, la domanda di oblazione era stata presentata in limine del giudizio dinanzi alla corte d’appello, investita di gravame avverso sentenza di condanna emessa dal Gip con rito abbreviato).

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Cass. pen. n. 33420/2002

Il superamento del termine dell’apertura del dibattimento previsto dagli artt. 162 e 162 bis c.p. non preclude la possibilità di richiedere l’oblazione, in quanto, nei casi di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile la procedura estintiva, spetta al giudice, a norma dell’art. 141, comma 4 bis disp. att. c.p.p., rimettere in termini l’imputato affinché possa esercitare tale facoltà, indipendentemente dall’esistenza o meno di precedenti istanze e dal tempo in cui siano state formulate.
Qualora l’estinzione del reato per oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell’originaria imputazione disposta con la sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, con la quale venga inflitta la pena per il reato in essa ritenuto, il giudice, con la stessa sentenza, deve rimettere in termini l’imputato per consentirgli di presentare domanda di oblazione, ai sensi dell’art. 141 comma 4 bis disp. att. c.p.p., subordinando l’efficacia della condanna alla inutile scadenza del termine assegnato o al mancato pagamento tempestivo della somma dovuta; pertanto, se la procedura di oblazione si perfeziona con il pagamento della somma dovuta, il reato deve essere dichiarato estinto, ad istanza di parte, dal giudice dell’esecuzione, competente ai sensi dell’art. 676 c.p.p., altrimenti la condanna diviene efficace ed eseguibile (nell’affermare tale principio la Corte ha espressamente richiamato l’istituto della sentenza condizionata, ritenendolo non del tutto estraneo alla materia penale, con riferimento, in particolare, alla sospensione condizionale della pena nonché alla concessione dell’amnistia e dell’indulto condizionati).

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Cass. pen. n. 23873/2002

In tema di oblazione, il mancato esame della istanza di ammissione proposta in fase di indagini preliminari non comporta alcuna invalidità degli atti del procedimento, considerata la regola di tassatività dei casi di nullità ed atteso che, comunque, la domanda può essere riproposta in sede di opposizione al decreto penale di condanna oppure, ove non si proceda per decreto, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

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Cass. pen. n. 23605/2001

Avverso l’ordinanza che rigetta l’istanza di oblazione non è previsto alcun specifico mezzo di impugnazione. Ne consegue — in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568 c.p.p., — l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 21441/2001

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che abbia respinto la domanda di oblazione ai sensi dell’art. 141, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.p. in quanto nessun mezzo di impugnazione è previsto avverso tale provvedimento, dal quale non deriva alcun effetto preclusivo della riproposizione della istanza.

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Cass. pen. n. 11591/2000

La facoltà di proporre istanza di oblazione può essere esercitata esclusivamente dall’imputato, in quanto si configura come un diritto personalissimo che implica la rinuncia a far valere la propria difesa in vista della estinzione del reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il difensore, non munito di procura speciale, non fosse legittimato a proporre istanza di oblazione per conto dell’imputato).

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Cass. pen. n. 13850/1999

Le somme da pagare a titolo di oblazione sono predeterminate e non suscettibili, alla stregua della chiara formulazione normativa di cui all’art. 162 c.p., di adeguamento discrezionale da parte del giudice. Detto principio opera anche nell’ipotesi di reato continuato per il quale si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, sicché, per effetto dell’oblazione, su tale aumento massimo deve essere calcolata la somma corrispondente alla terza parte. Nell’ipotesi, invece, in cui non sia ravvisato il vincolo della continuazione oppure il concorso dei reati, occorrerà riferirsi a ciascuna violazione e richiedere distinti versamenti per ciascuna di essi.

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Cass. pen. n. 10/1999

L’oblazione di cui all’art. 162 c.p. (al pari di tutte le cause estintive del reato) non è applicabile ai reati permanenti finché la permanenza non sia cessata. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato estinto per oblazione il reato di cui all’art. 221 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, di cui non risultava la cessazione della permanenza per l’avvenuto conseguimento dell’autorizzazione o la desistenza dall’utilizzazione dell’immobile).

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Cass. pen. n. 13278/1998

Non può dolersi dell’impossibilità di addivenire ad oblazione, in caso di derubricazione in reato oblabile di una contestazione in origine preclusiva di detta causa estintiva, l’imputato che non abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto e, conseguentemente, la possibilità di essere ammesso all’oblazione.

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Cass. pen. n. 793/1996

Nella contravvenzione prevista dall’art. 4, commi secondo e terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, l’ipotesi di lieve entità — sanzionata con la sola pena pecuniaria — costituisce circostanza attenuante del reato-base, punito con pena congiunta, e non figura autonoma di reato. Ne consegue che è inammissibile l’oblazione per la pena solo pecuniaria applicabile dal giudice in concreto per i casi ritenuti di lieve entità.

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Cass. pen. n. 575/1996

Il termine «prima dell’apertura del dibattimento», entro il quale il controventore ai sensi dell’art. 162 c.p. può chiedere di essere ammesso all’oblazione, deve essere considerato di natura assolutamente perentoria, perché la ratio legis si fonda sul principio che la solutio attua la trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo: principio del tutto eccezionale che, come tale, è vincolato a perentori termini di decadenza. Ne consegue che, rinviatosi il processo a tempo indeterminato, non è più ammissibile la richiesta di oblazione formulata prima dell’apertura del dibattimento nella nuova data, in cui questo viene a celebrarsi.

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Cass. pen. n. 8893/1995

Dal mancato esame dell’istanza di ammissione all’oblazione non deriva alcuna nullità. Deve applicarsi, invero, il principio della tassatività delle nullità, stabilito dall’art. 177 c.p.p., e tale sanzione — per l’evenienza in esame — non è prevista da alcuna norma, né l’omissione in oggetto può essere inquadrata nell’ambito delle nullità di ordine generale. Il sistema delineato dagli artt. 162 c.p., 577 c.p.p. e 141 att. non consente una diversa conclusione, dacché la domanda di oblazione può essere proposta (e comunque riproposta in ipotesi dispersione o mancato reperimento di esso) fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed a carico di colui che la propone si pone comunque un onere di diligenza in una sequenza procedimentale ove la sua partecipazione non è limitata all’atto di impulso (quale esercizio della facoltà di richiesta di ammissione), ma trova la sua essenziale estrinsecazione nel pagamento dell’oblazione quale presupposto indefettibile per la declaratoria di estinzione del reato.

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Cass. pen. n. 6592/1994

La permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte dell’autore di questo, preclude l’ammissione all’oblazione solo per le contravvenzioni punibili con pena alternativa; per quelle punibili con la sola ammenda invece l’oblazione costituisce un diritto soggettivo pubblico dell’imputato.

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Cass. pen. n. 3236/1994

L’istituto dell’oblazione previsto dall’art. 162 c.p. si differenzia sostanzialmente da quello di cui all’art. 162 bis stesso codice, aggiunto dall’art. 12 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Nel primo si configura un vero e proprio diritto pubblico soggettivo in capo all’imputato, con conseguente limitazione del potere-dovere all’accertamento formale della figura di reato e al controllo dell’avvenuto pagamento della somma corrispondente all’entità prevista dalla norma e dalle spese di giustizia. Per contro, nell’ipotesi prevista dall’art. 162 bis c.p., al giudice di merito è riconosciuto un ampio potere discrezionale, con riferimento alla valutazione del fatto materiale, alla sua gravità, alle conseguenze dannose o pericolose ed alla eventuale possibilità di eliminazione delle stesse da parte dell’imputato. Ne consegue che la permanenza di conseguenza dannose o pericolose del reato, eliminabili dal contravventore, viene in evidenza ed ha efficacia ostativa al ricorso — ed all’ammissione — all’oblazione soltanto quando si verte nelle ipotesi previste dall’art. 162 bis c.p.

Il procedimento per l’oblazione di cui all’art. 162 c.p. è ammissibile anche in relazione ai reati permanenti e a quelli eventualmente permanenti. La permanenza, in mancanza del fatto dell’agente, viene a cessare proprio con la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato, della quale la procedura di ammissione all’oblazione costituisce soltanto un presupposto necessario.

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Cass. pen. n. 442/1994

L’oblazione non può essere applicata ad un reato in corso di consumazione al momento della contestazione, in quanto non si può dichiarare estinto un reato permanente che continua e ciò non solo per ragioni soggettive, ma per una intrinseca considerazione oggettiva di legalità e giustizia. (Fattispecie in tema di mancanza di licenza di abitabilità).

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Cass. pen. n. 1660/1993

Nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per oblazione (anche speciale) le spese del procedimento penale devono gravare sull’imputato.

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Cass. pen. n. 7125/1993

L’ammissione dell’imputato all’oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, che – salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all’ipotesi di patteggiamento – è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile.

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Cass. pen. n. 3434/1993

Il presupposto della non persistenza delle conseguenze dannose e pericolose del reato eliminabili dal contravventore è richiesto per essere ammessi all’oblazione discrezionale prevista dall’art. 162 bis c.p. per le contravvenzioni punite con pena alternativa, ma non può essere considerato una condizione per l’esercizio dell’oblazione ordinaria prevista per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria. (Nella specie, relativa ad annullamento di sentenza per violazione di legge, la Suprema Corte ha ritenuto che, poiché le contravvenzioni contestate all’imputato erano punite con la sola ammenda, questi doveva essere ammesso all’oblazione ordinaria ai sensi dell’art. 162 c.p., avendone fatto tempestiva richiesta, essendo questa oblazione un vero e proprio diritto soggettivo dell’imputato non subordinato a nessun altro presupposto).

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Cass. pen. n. 6998/1992

È consentito proporre domanda di oblazione anche in un momento successivo alla scadenza del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio e fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ai sensi dell’art. 162 c.p., in quanto il suddetto termine fissato dall’art. 555 lett. e) c.p.p. deve essere collegato unicamente ai nuovi istituti del giudizio abbreviato e dell’applicazione della pena su richiesta delle parti.

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Cass. pen. n. 247/1992

L’oblazione è ammissibile soltanto con riferimento alla pena pecuniaria (ammenda) o alternativa (arresto o ammenda) astrattamente prevista dal legislatore per le contravvenzioni, e non anche a quella solo pecuniaria applicabile in concreto dal giudice per i casi dallo stesso ritenuti di «lieve entità». (Fattispecie in tema di porto di pugnale fuori della abitazione, di cui all’art. 4, comma terzo, L. 18 aprile 1975, n. 110).

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