Art. 162 – Codice penale – Oblazione nelle contravvenzioni
Nelle contravvenzioni , per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [c.p.p. 492], ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p. 459, 565], una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34999/2024
Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).
Cass. civ. n. 32767/2024
In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).
Cass. civ. n. 29185/2024
In tema di impugnazioni, il deposito dell'elezione di domicilio a norma dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avvenuto unitamente alla proposizione dell'appello, trasmesso a mezzo PEC dal difensore, rende tale elezione parte integrante dell'atto di gravame, sicché l'autenticazione della firma apposta dall'imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell'appello da parte del difensore.
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 22287/2024
La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.
Cass. civ. n. 16663/2024
La notificazione dell'atto di appello perfezionatasi presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, non è inesistente ma nulla, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di mera difformità del procedimento notificatorio dal modello legale, non quella di carenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come notificazione.
Cass. civ. n. 14359/2024
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.
Cass. civ. n. 14196/2024
In tema di ammissione al concordato preventivo in pendenza del giudizio per la dichiarazione di fallimento, al termine concesso per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 162, comma 1, l.fall., avente natura perentoria, non si applica la sospensione feriale dei termini, essendo prevalenti le esigenze di celerità sottese alla discussione dell'istanza di fallimento.
Cass. civ. n. 9451/2024
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.
Cass. civ. n. 5829/2024
Ai fini dell'ammissione all'oblazione speciale di cui all'art. 162-bis cod. pen., l'apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto, ai sensi dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., deve essere condotto tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli allegati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale.
Cass. civ. n. 5279/2024
Qualora la domanda di concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l.fall., sia stata dichiarata inammissibile ex art. 162 l.fall. e ne sia conseguita la dichiarazione di fallimento, è sufficiente, ai fini dell'opponibilità a quest'ultimo del decreto ingiuntivo, che il visto di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c. sia stato apposto anteriormente alla declaratoria fallimentare, ma non anche alla domanda di concordato, atteso che il principio dell'unitarietà fra concordato preventivo e fallimento consecutivo è applicabile, quanto agli effetti del secondo all'apertura del primo, solo in relazione alle ipotesi in cui ciò sia specificamente previsto.
Cass. civ. n. 922/2024
In tema di concordato preventivo, la Corte d'appello, in sede di reclamo avverso una statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda concordataria dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l'impugnazione, deve rimettere la causa al tribunale medesimo per l'esame nel merito della domanda di concordato, non potendo prenderla direttamente in esame.
Cass. civ. n. 898/2024
La definizione di società di partecipazione, contenuta nell'art. 162-bis TUIR, non si applica ai fini della disciplina della participation exemption (cd. PEX), di cui all'art. 87, comma 5, TUIR, che è norma speciale rispetto alla prima e va interpretata nel senso che, per valutare l'attività prevalente nell'assunzione di partecipazioni, occorre fare riferimento al valore corrente delle stesse e non al valore iscritto in bilancio.
Cass. civ. n. 42603/2023
In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 35554/2023
In tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini dell'accesso al concordato preventivo e per l'assistenza nel corso della procedura, il curatore, che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, ha solo l'onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un'obbligazione di risultato, l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione - anticipata o non approvata giudizialmente - e nel conseguente fallimento.
Cass. civ. n. 33409/2023
La richiesta di oblazione, in quanto negozio giuridico unilaterale nel quale la volontà dell'imputato non può essere interpretata in senso contrario a ciò che emerge dalle espressioni usate nel "petitum" e nella "causa petendi", non può essere subordinata alla condizione della derubricazione della fattispecie di reato contestata in altra meno grave, che ne delimiti l'oggetto al solo caso in cui il giudice aderisca alla proposta riqualificazione del fatto.
Cass. civ. n. 30969/2023
Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.
Cass. civ. n. 26945/2023
La rinnovazione degli atti travolti dalla declaratoria di nullità di un atto presupposto è consentita nei limiti del perimetro autorizzato dalle preclusioni processuali eventualmente maturate.
Cass. civ. n. 25567/2023
Il notaio richiesto di stipulare l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l'annotazione nell'atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda, non potendo sostituirsi alla pubblica amministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né avendo la disponibilità di strumenti legali per rimediare all'inerzia di quest'ultima.
Cass. civ. n. 23971/2023
In tema di espropriazione forzata, il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l'eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato.
Cass. civ. n. 22798/2023
In tema di illecito amministrativo previsto dall'art. 161 e 162, comma 2-bis, del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018, trova applicazione l'art. 18 del citato d.lgs., in forza del quale il contravventore può definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della novella; in mancanza di tale pagamento, l'atto di contestazione della violazione originariamente notificata acquisisce "ex lege" il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione, e il contravventore, entro il termine di sessanta giorni, deve provvedere al pagamento della sanzione o può produrre eventuali memorie difensive, ma non può avvalersi della c.d. opposizione "recuperatoria".
Cass. civ. n. 21597/2023
In tema di concordato preventivo, il procedimento ex art. 162 l. fall., come evincibile dall'impiego dell'espressione "sentito il debitore in camera di consiglio", non richiede particolari formalità di rito, né impone una necessaria corrispondenza tra le questioni oggetto del decreto di convocazione previsto dalla norma in parola e quelle effettivamente dibattute ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato, postulando, ai fini della regolarità procedimentale, la sola osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 20210/2023
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicché ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi.
Cass. civ. n. 19265/2023
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
Cass. civ. n. 15230/2023
In tema di concordato preventivo, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, riguardano necessariamente, non sono solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori, che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria. (Fattispecie nella quale, nel contesto di un'operazione di scissione societaria, i creditori non sono stati informati della cessione di una partecipazione societaria che ha consentito ad un bene immobile di ingente valore di uscire dal perimetro dell'attivo patrimoniale della società proponente un concordato con cessione dei beni).
Cass. civ. n. 13997/2023
La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la S.C., pur ribadendo il principio, ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva fatto discendere l'asserita condotta abusiva del debitore dalla mera rinuncia ad una prima domanda di concordato, seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione alla procedura concordataria a distanza di quindi mesi, senza rilevare che nel caso concreto alcuna richiesta di fallimento era stata avanzata dai creditori e senza motivare sul perché la seconda domanda avesse pregiudicato un credito bancario che nella proposta concordataria figurava tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l'integrale pagamento).
Cass. civ. n. 8942/2023
In tema di protezione dei dati personali, l'imposizione di un termine per fornire le informazioni necessarie al Garante per l'espletamento dei propri compiti ex art. 157 del d.lgs. n. 196 del 2003 è un elemento tipico della fattispecie dell'illecito omissivo proprio di cui all'art. 164 del codice della "privacy", che si perfeziona e consuma nel momento in cui scade il termine senza che l'Autorità abbia avuto risposta.
Cass. civ. n. 8506/2023
Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado.
Cass. civ. n. 7555/2023
L'art. 130, comma 4, del d. lgs. n. 196 del 2003 va interpretato nel senso che non è necessario il consenso dell'interessato se il titolare del trattamento utilizza, ai fini della vendita diretta di propri prodotti o servizi le coordinate di posta elettronica fornite dal medesimo nel contesto della vendita, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni; diversamente deve essere richiesto il consenso, ai sensi dei commi 1 e 2 della medesima norma, nell'ipotesi in cui l'interessato abbia solamente effettuato la registrazione sul sito web, abbia concluso un contratto di prova o comunque abbia concluso un contratto a titolo gratuito con il titolare del trattamento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l., titolare di un sito internet che offriva il servizio di comparazione di preventivi, alla quale il Garante aveva notificato ordinanza ingiunzione ex art. 162, comma 2 bis del d.lgs. cit. per avere trattato, senza la previa acquisizione del suo consenso, i dati personali di un cliente, che si era registrato sul sito internet riferibile alla predetta società, solo per provarlo, senza concludere alcun contratto di vendita di un bene o di un servizio).
Cass. civ. n. 7362/2023
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la rimessione in termini prevista dall'art. 162-ter, comma secondo cod. pen. presuppone, a fronte di un già proposto congruo risarcimento, l'impossibilità per l'imputato di adempiere per causa a lui non imputabile che non può, quindi, individuarsi nell'omessa quantificazione del danno da riparare a opera della persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte, evidenziato che l'istituto deflattivo non prevede l'accordo tra l'imputato e la persona offesa, ha censurato la decisione del giudice di merito che, dando rilievo alla circostanza che la richiesta di liquidazione rivolta alle parti civili era rimasta senza risposta, aveva dichiarato estinto il reato nonostante la quantificazione e l'offerta di risarcimento fossero avvenute oltre il termine di apertura del dibattimento).
Cass. civ. n. 3048/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza, non può ritenersi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore d'ufficio che abbia accettato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in difetto di altri elementi indicativi dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il domiciliatario e il proprio assistito a dimostrazione della sua effettiva conoscenza del processo ovvero della sua volontaria sottrazione ad esso.
Cass. civ. n. 640/2023
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello anche nel caso in riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che, al di fuori dei casi di remissione della stessa, nelle more del giudizio di impugnazione, l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell'imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente. (Fattispecie di riqualificazione, da parte del giudice di primo grado, del reato di furto aggravato in quello di furto semplice, in cui la Corte ha precisato che tale riqualificazione non costituisce condizione "ex se" sufficiente a giustificare la concessione del termine dilatorio previsto dall'art. 162-ter, comma secondo, cod. pen.).
Cass. pen. n. 38435/2021
L'istanza di oblazione già respinta può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, sicché è tardiva la richiesta formulata dall'imputato successivamente alle conclusioni del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 12296/2019
L'oblazione, sia ordinaria che speciale, non trova applicazione nel procedimento a carico di imputati minorenni, atteso che le finalità di economia processuale di detto istituto sono intrinsecamente incompatibili con il vigente modello di giustizia minorile, volto al perseguimento di obiettivi pedagogico-rieducativi, anziché retributivo-punitivi, e perciò improntato esclusivamente al recupero ed alla tutela del minore attraverso un'attenta valutazione della sua personalità, con conseguente ripudio di soluzioni deflattive incentrate sulla monetizzazione del procedimento.
Cass. pen. n. 1231/2019
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere all'oblazione l'imputato, perché priva quest'ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato anche nel caso in cui l'imputato, con l'atto di opposizione, non abbia chiesto il giudizio).
Cass. pen. n. 23513/2019
L'adempimento dell'obbligo pecuniario a seguito dell'ammissione all'oblazione in difetto delle condizioni previste dalla legge non determina l'immediata estinzione del reato, condizionata esclusivamente alla verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la dichiarazione predibattimentale di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per intervenuta oblazione alla quale l'imputato era stato ammesso a seguito di erronea riqualificazione, in esito all'udienza preliminare, del delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, originariamente contestato nella richiesta di rinvio a giudizio).
Cass. pen. n. 32896/2017
Nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., e l'imputato abbia proposto istanza di riqualificazione in un reato che ammetta l'oblazione, il giudice ha l'onere di attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., rimettendo in termini l'imputato, sia qualora condivida la qualificazione giuridica del fatto proposta dall'imputato, sia anche ove provveda di ufficio, ex art. 521 cod. proc. pen., a qualificare il fatto in un ulteriore reato comunque oblabile.
Cass. pen. n. 23856/2016
È ammissibile la domanda di oblazione presentata, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, in via subordinata rispetto alla richiesta di applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari può essere legittimamente adito, con l'atto di opposizione, non solo per accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'oblazione, ma anche per una preliminare verifica circa la possibilità di definire il procedimento con la più favorevole pronuncia ex art. 129, sia pure nei limiti della prospettazione offerta dall'opponente in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dal predetto articolo, e ferma restando l'irrevocabilità della domanda di oblazione, anche qualora il G.i.p. disattenda la richiesta preliminare. (V. Corte cost., sent. n. 14 del 13 febbraio 2015).
Cass. pen. n. 8606/2015
È inammissibile, in quanto volto a sollecitare una pronuncia "di mero principio", il ricorso per cassazione fondato sulla mancata previsione di un meccanismo che consenta all'imputato di fruire dell'oblazione - in astratto applicabile per il reato ritenuto in sentenza, a seguito di diversa qualificazione giuridica - qualora l'imputato stesso non abbia formulato la relativa istanza, posto che la pronuncia rescindente sollecitata risulterebbe priva di contenuto, non essendo comunque ipotizzabile una definizione del processo, alternativa alla sentenza di condanna, in assenza del presupposto essenziale costituito dall'istanza di oblazione.
Cass. pen. n. 45944/2012
È inammissibile l'oblazione richiesta dall'imputato con riferimento ad una pluralità di reati in mancanza di una espressa contestazione della continuazione da parte del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 40037/2011
Nel caso in cui il giudice, al momento della deliberazione finale, abbia derubricato un reato non oblabile in altro oblabile, l'imputato ha il diritto di chiedere l'oblazione soltanto se, entro il momento della formulazione delle conclusioni, abbia proposto la relativa istanza per l'ipotesi di derubricazione dell'originaria imputazione. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato, nelle conclusioni, aveva espressamente proposto istanza di oblazione nell'ipotesi in cui il reato di ricettazione fosse derubricato - come poi accadde - in quello di cui all'art. 712 c.p.).
Cass. pen. n. 12518/2011
È inammissibile la domanda di oblazione, presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna ma in via subordinata alla richiesta di dichiarazione di nullità del decreto per insussistenza del fatto e del conseguente proscioglimento in quanto il giudice deve decidere sulla domanda di oblazione in via prioritaria. (Nella specie il giudice, in considerazione della richiesta principale, aveva emesso il decreto di citazione per il giudizio, con conseguente preclusione della successiva richiesta di oblazione).
Cass. pen. n. 8973/2011
La somma di denaro dovuta a titolo di oblazione, non è rateizzabile dato che è predeterminata dalla legge senza che rilevino le condizioni economiche dell'imputato.
Cass. pen. n. 16488/2006
Non costituisce motivo di inammissibilità della domanda di oblazione la circostanza che l'imputato sia stato chiamato a rispondere, nello stesso processo, anche di altro reato non oblabile.
Cass. pen. n. 3396/2006
In materia di oblazione, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma dovuta non può essere prodotta direttamente davanti alla Corte di cassazione, giacché davanti al giudice di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio.
Cass. pen. n. 28682/2004
Quando, a seguito della derubricazione del fatto contestato ex art. 521 c.p.p., il giudice pronuncia sentenza di condanna per un reato che, a differenza di quello contestato originariamente, consente l'oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., deve determinare la pena e fissare la somma da versare nel termine di dieci giorni ai sensi dell'art. 141 comma quarto att. c.p.p., sempre che — nel caso di oblazione c.d. condizionale — non la ritenga preclusa ai sensi del disposto di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 162 bis c.p. L'efficacia della condanna è pertanto subordinata alla condizione negativa che l'imputato non perfezioni l'oblazione nel termine fissato.
Cass. pen. n. 20309/2004
Ai fini dell'ammissibilità dell'oblazione speciale, la recidiva reiterata, pur in mancanza di una precedente apposita dichiarazione giudiziale dello status di recidivo - dichiarazione che non ha natura costitutiva - è ostativa all'applicazione del beneficio (la contestazione della recidiva essendo necessaria unicamente per applicare l'aumento di pena).
Cass. pen. n. 40694/2002
L'imputato che abbia chiesto la definizione del processo mediante giudizio abbreviato non può successivamente avanzare domanda di oblazione, perché l'espressione «prima dell'apertura del dibattimento» che figura negli artt. 162 e 162 bis c.p. va intesa nel senso che tale domanda deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, si svolga esso con il rito ordinario o con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione di quest'ultimo nel procedimento di oblazione. (Nella specie, la domanda di oblazione era stata presentata in limine del giudizio dinanzi alla corte d'appello, investita di gravame avverso sentenza di condanna emessa dal Gip con rito abbreviato).
Cass. pen. n. 33420/2002
Il superamento del termine dell'apertura del dibattimento previsto dagli artt. 162 e 162 bis c.p. non preclude la possibilità di richiedere l'oblazione, in quanto, nei casi di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile la procedura estintiva, spetta al giudice, a norma dell'art. 141, comma 4 bis disp. att. c.p.p., rimettere in termini l'imputato affinché possa esercitare tale facoltà, indipendentemente dall'esistenza o meno di precedenti istanze e dal tempo in cui siano state formulate.
Qualora l'estinzione del reato per oblazione divenga possibile solo in seguito alla modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, con la quale venga inflitta la pena per il reato in essa ritenuto, il giudice, con la stessa sentenza, deve rimettere in termini l'imputato per consentirgli di presentare domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 141 comma 4 bis disp. att. c.p.p., subordinando l'efficacia della condanna alla inutile scadenza del termine assegnato o al mancato pagamento tempestivo della somma dovuta; pertanto, se la procedura di oblazione si perfeziona con il pagamento della somma dovuta, il reato deve essere dichiarato estinto, ad istanza di parte, dal giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art. 676 c.p.p., altrimenti la condanna diviene efficace ed eseguibile (nell'affermare tale principio la Corte ha espressamente richiamato l'istituto della sentenza condizionata, ritenendolo non del tutto estraneo alla materia penale, con riferimento, in particolare, alla sospensione condizionale della pena nonché alla concessione dell'amnistia e dell'indulto condizionati).
Cass. pen. n. 23873/2002
In tema di oblazione, il mancato esame della istanza di ammissione proposta in fase di indagini preliminari non comporta alcuna invalidità degli atti del procedimento, considerata la regola di tassatività dei casi di nullità ed atteso che, comunque, la domanda può essere riproposta in sede di opposizione al decreto penale di condanna oppure, ove non si proceda per decreto, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Cass. pen. n. 23605/2001
Avverso l'ordinanza che rigetta l'istanza di oblazione non è previsto alcun specifico mezzo di impugnazione. Ne consegue — in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 c.p.p., — l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 21441/2001
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che abbia respinto la domanda di oblazione ai sensi dell'art. 141, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.p. in quanto nessun mezzo di impugnazione è previsto avverso tale provvedimento, dal quale non deriva alcun effetto preclusivo della riproposizione della istanza.
Cass. pen. n. 11591/2000
La facoltà di proporre istanza di oblazione può essere esercitata esclusivamente dall'imputato, in quanto si configura come un diritto personalissimo che implica la rinuncia a far valere la propria difesa in vista della estinzione del reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il difensore, non munito di procura speciale, non fosse legittimato a proporre istanza di oblazione per conto dell'imputato).
Cass. pen. n. 13850/1999
Le somme da pagare a titolo di oblazione sono predeterminate e non suscettibili, alla stregua della chiara formulazione normativa di cui all'art. 162 c.p., di adeguamento discrezionale da parte del giudice. Detto principio opera anche nell'ipotesi di reato continuato per il quale si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, sicché, per effetto dell'oblazione, su tale aumento massimo deve essere calcolata la somma corrispondente alla terza parte. Nell'ipotesi, invece, in cui non sia ravvisato il vincolo della continuazione oppure il concorso dei reati, occorrerà riferirsi a ciascuna violazione e richiedere distinti versamenti per ciascuna di essi.
Cass. pen. n. 10/1999
L'oblazione di cui all'art. 162 c.p. (al pari di tutte le cause estintive del reato) non è applicabile ai reati permanenti finché la permanenza non sia cessata. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato estinto per oblazione il reato di cui all'art. 221 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, di cui non risultava la cessazione della permanenza per l'avvenuto conseguimento dell'autorizzazione o la desistenza dall'utilizzazione dell'immobile).
Cass. pen. n. 13278/1998
Non può dolersi dell'impossibilità di addivenire ad oblazione, in caso di derubricazione in reato oblabile di una contestazione in origine preclusiva di detta causa estintiva, l'imputato che non abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto e, conseguentemente, la possibilità di essere ammesso all'oblazione.
Cass. pen. n. 793/1996
Nella contravvenzione prevista dall'art. 4, commi secondo e terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, l'ipotesi di lieve entità — sanzionata con la sola pena pecuniaria — costituisce circostanza attenuante del reato-base, punito con pena congiunta, e non figura autonoma di reato. Ne consegue che è inammissibile l'oblazione per la pena solo pecuniaria applicabile dal giudice in concreto per i casi ritenuti di lieve entità.
Cass. pen. n. 575/1996
Il termine «prima dell'apertura del dibattimento», entro il quale il controventore ai sensi dell'art. 162 c.p. può chiedere di essere ammesso all'oblazione, deve essere considerato di natura assolutamente perentoria, perché la ratio legis si fonda sul principio che la solutio attua la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo: principio del tutto eccezionale che, come tale, è vincolato a perentori termini di decadenza. Ne consegue che, rinviatosi il processo a tempo indeterminato, non è più ammissibile la richiesta di oblazione formulata prima dell'apertura del dibattimento nella nuova data, in cui questo viene a celebrarsi.
Cass. pen. n. 8893/1995
Dal mancato esame dell'istanza di ammissione all'oblazione non deriva alcuna nullità. Deve applicarsi, invero, il principio della tassatività delle nullità, stabilito dall'art. 177 c.p.p., e tale sanzione — per l'evenienza in esame — non è prevista da alcuna norma, né l'omissione in oggetto può essere inquadrata nell'ambito delle nullità di ordine generale. Il sistema delineato dagli artt. 162 c.p., 577 c.p.p. e 141 att. non consente una diversa conclusione, dacché la domanda di oblazione può essere proposta (e comunque riproposta in ipotesi dispersione o mancato reperimento di esso) fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed a carico di colui che la propone si pone comunque un onere di diligenza in una sequenza procedimentale ove la sua partecipazione non è limitata all'atto di impulso (quale esercizio della facoltà di richiesta di ammissione), ma trova la sua essenziale estrinsecazione nel pagamento dell'oblazione quale presupposto indefettibile per la declaratoria di estinzione del reato.
Cass. pen. n. 6592/1994
La permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte dell'autore di questo, preclude l'ammissione all'oblazione solo per le contravvenzioni punibili con pena alternativa; per quelle punibili con la sola ammenda invece l'oblazione costituisce un diritto soggettivo pubblico dell'imputato.
Cass. pen. n. 3236/1994
L'istituto dell'oblazione previsto dall'art. 162 c.p. si differenzia sostanzialmente da quello di cui all'art. 162 bis stesso codice, aggiunto dall'art. 12 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Nel primo si configura un vero e proprio diritto pubblico soggettivo in capo all'imputato, con conseguente limitazione del potere-dovere all'accertamento formale della figura di reato e al controllo dell'avvenuto pagamento della somma corrispondente all'entità prevista dalla norma e dalle spese di giustizia. Per contro, nell'ipotesi prevista dall'art. 162 bis c.p., al giudice di merito è riconosciuto un ampio potere discrezionale, con riferimento alla valutazione del fatto materiale, alla sua gravità, alle conseguenze dannose o pericolose ed alla eventuale possibilità di eliminazione delle stesse da parte dell'imputato. Ne consegue che la permanenza di conseguenza dannose o pericolose del reato, eliminabili dal contravventore, viene in evidenza ed ha efficacia ostativa al ricorso — ed all'ammissione — all'oblazione soltanto quando si verte nelle ipotesi previste dall'art. 162 bis c.p.
Il procedimento per l'oblazione di cui all'art. 162 c.p. è ammissibile anche in relazione ai reati permanenti e a quelli eventualmente permanenti. La permanenza, in mancanza del fatto dell'agente, viene a cessare proprio con la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato, della quale la procedura di ammissione all'oblazione costituisce soltanto un presupposto necessario.
Cass. pen. n. 442/1994
L'oblazione non può essere applicata ad un reato in corso di consumazione al momento della contestazione, in quanto non si può dichiarare estinto un reato permanente che continua e ciò non solo per ragioni soggettive, ma per una intrinseca considerazione oggettiva di legalità e giustizia. (Fattispecie in tema di mancanza di licenza di abitabilità).
Cass. pen. n. 1660/1993
Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per oblazione (anche speciale) le spese del procedimento penale devono gravare sull'imputato.
Cass. pen. n. 7125/1993
L'ammissione dell'imputato all'oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, che - salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all'ipotesi di patteggiamento - è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile.
Cass. pen. n. 3434/1993
Il presupposto della non persistenza delle conseguenze dannose e pericolose del reato eliminabili dal contravventore è richiesto per essere ammessi all'oblazione discrezionale prevista dall'art. 162 bis c.p. per le contravvenzioni punite con pena alternativa, ma non può essere considerato una condizione per l'esercizio dell'oblazione ordinaria prevista per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria. (Nella specie, relativa ad annullamento di sentenza per violazione di legge, la Suprema Corte ha ritenuto che, poiché le contravvenzioni contestate all'imputato erano punite con la sola ammenda, questi doveva essere ammesso all'oblazione ordinaria ai sensi dell'art. 162 c.p., avendone fatto tempestiva richiesta, essendo questa oblazione un vero e proprio diritto soggettivo dell'imputato non subordinato a nessun altro presupposto).
Cass. pen. n. 6998/1992
È consentito proporre domanda di oblazione anche in un momento successivo alla scadenza del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio e fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ai sensi dell'art. 162 c.p., in quanto il suddetto termine fissato dall'art. 555 lett. e) c.p.p. deve essere collegato unicamente ai nuovi istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
Cass. pen. n. 247/1992
L'oblazione è ammissibile soltanto con riferimento alla pena pecuniaria (ammenda) o alternativa (arresto o ammenda) astrattamente prevista dal legislatore per le contravvenzioni, e non anche a quella solo pecuniaria applicabile in concreto dal giudice per i casi dallo stesso ritenuti di «lieve entità». (Fattispecie in tema di porto di pugnale fuori della abitazione, di cui all'art. 4, comma terzo, L. 18 aprile 1975, n. 110).