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Art. 170 — Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

Art. 170 — Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

L’estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione [ 61 n.2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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