Art. 171 – Codice penale – Morte del reo dopo la condanna

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna [c.p.p. 648, 650], estingue la pena.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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