16 Mar Art. 171 — Morte del reo dopo la condanna
Posted at 13:01h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Primo – Dei reati in generale > Titolo VI – Della estinzione del reato e della pena > Capo II – Della estinzione della pena
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna [ c.p.p. 648, 650 ], estingue la pena.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 30406/2016
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria
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