Art. 172 – Codice penale – Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo
La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650], ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena [c.p.p. 296].
Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi , nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali [102-104], professionali [105] o per tendenza [108]; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29284/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 22515/2024
In tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito.
Cass. civ. n. 14653/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 20169/2022
decorrenza di un nuovo termine - Sussistenza - Applicazione misura non detentiva - Rilevanza - Esclusione. L'arresto del condannato effettuato all'estero, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dallo Stato italiano, costituisce atto idoneo ad interromperne il decorso della prescrizione della pena, in quanto ne determina l'inizio dell'esecuzione e il computo "ex novo", a nulla rilevando la successiva scarcerazione del condannato per mancata applicazione di una misura detentiva da parte dell'autorità giudiziaria estera.
Cass. civ. n. 46387/2021
Il procedimento di sospensione temporanea di esecuzione della pena detentiva disciplinato dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non rientra tra le ipotesi riguardanti l'estinzione della pena in caso di esecuzione subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione previste dall'art. 172, quinto comma, cod. pen.
Cass. civ. n. 46804/2021
La recidiva non può essere desunta dal giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., sulla base dei precedenti penali del condannato, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione.
Cass. civ. n. 3189/2020
Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio.
Cass. pen. n. 27328 del 2 settembre 2020
Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca.
Cass. civ. n. 26028/2020
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita nel quarto comma dell'art. 172 cod. pen., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate.
Cass. civ. n. 22312/2020
Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima. (Fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell'ammenda inflitta al condannato si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge).
Cass. civ. n. 23463/2020
In tema di ordinamento penitenziario, l'istituto della prescrizione non è applicabile alla sanzione disciplinare, definitivamente inflitta al detenuto, ma non espiata. (La Suprema Corte ha osservato come tale opzione normativa non determini una lacuna che possa giustificare forme d'integrazione analogica del sistema, trattandosi di un settore, diverso dal diritto penale proprio, nel quale gli interessi primari della tutela della libertà personale e della risocializzazione non ricorrono necessariamente ovvero possono risultare sub-valenti rispetto all'esigenza del mantenimento dell'ordine e della sicurezza interna agli istituti di pena).
Cass. civ. n. 18352/2020
In tema di mandato di arresto europeo, la prescrizione della pena da eseguire, quale motivo obbligatorio di rifiuto della consegna ex art. 18, lett. n), della legge 22 aprile 2005, n. 69, si computa a decorrere dalla esecutività della sentenza di condanna e non invece dalla sua irrevocabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato il "dies a quo" del termine prescrizionale in quello del passaggio in giudicato della revoca della sospensione condizionale subordinata alla riparazione del danno, successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna).
Cass. civ. n. 11239/2020
Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 4095/2019
L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa.
Cass. civ. n. 49747/2018
Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell'art. 172, comma quarto, cod. pen., e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, è estraneo alla "ratio" dell'art. 172, comma quinto, cod. pen., che disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione; né lo stesso configura alcuna causa di sospensione del predetto termine prescrizionale).
Cass. civ. n. 3883/2017
In tema di prescrizione della pena, l'arresto del condannato in esecuzione di un mandato di arresto europeo determina l'inizio dell'esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 172, comma primo, cod. pen., a nulla rilevando la successiva decisione dell'autorità estera (nella specie quella tedesca) di non estradare il condannato e revocare il m.a.e., in quanto tale determinazione attiene al rapporto di collaborazione interstatuale ma non incide su quello tra il condannato e lo Stato italiano.
Cass. civ. n. 21627/2014
In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, il "dies a quo", ai sensi dell'art. 172, comma quarto, c.p., si individua nel giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o in quello in cui il condannato si è volontariamente sottratto alla sua esecuzione, se già iniziata, mentre le cause di sospensione di tale termine, di cui al comma quinto del predetto art. 172, sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione. (Fattispecie in tema di estinzione della pena rilevata nell'ambito di un procedimento di estradizione).
Cass. civ. n. 19736/2013
Il termine di prescrizione della pena pecuniaria individuato dall'art. 172, comma terzo, c.p., viene determinato "per relationem", in funzione di quello applicabile alla pena detentiva congiuntamente inflitta e non è influenzato da vicende successive, quali quelle concernenti l'esecuzione della predetta sanzione detentiva. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso del condannato che aveva sostenuto che, una volta espiata la pena detentiva, il termine di prescrizione della pena pecuniaria dovesse essere disciplinato dal comma secondo, e non più dal terzo, dell'art. 172 c.p.).
Cass. civ. n. 18791/2013
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita nel quarto comma dell'art. 172 c.p., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate.
Cass. civ. n. 13398/2013
L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 c.p., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena.
Cass. civ. n. 10924/2012
Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a causa della revoca dell'indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui in concreto si è verificato il presupposto per la revoca del beneficio e non da quello in cui è divenuta definitiva la decisione che ne ha accertato la condizione risolutiva.
Cass. civ. n. 30593/2011
Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell'indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca.
Cass. civ. n. 29856/2009
Ai fini dell'operatività della preclusione all'estinzione della pena per decorso del tempo prevista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell'art. 99 c.p., è necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta.
Cass. civ. n. 37550/2008
La recidiva ritualmente contestata all'imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativo aumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172, comma settimo, c.p..
Cass. civ. n. 6411/2008
L'estinzione delle pene per decorso del tempo non ha luogo se l'interessato è stato condannato con applicazione della recidiva, pur se i reati su cui si è fondato il riconoscimento della recidiva siano successivamente fatti oggetto di abolitio criminis dovendosi aver riguardo al momento della pronuncia di condanna e non potendo la norma posteriore più favorevole intaccare il giudicato.
Cass. civ. n. 38048/2006
Ai fini dell'estinzione della pena ex art. 172, comma quinto c.p., qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il dies a quo da computare decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva.
Cass. civ. n. 37442/2006
La prescrizione della pena pecuniaria applicata congiuntamente a quella detentiva, è sempre collegata al decorso del termine previsto per quest'ultima, tranne che nel caso in cui la pena detentiva sia estinta o interamente espiata, nel qual caso la prescrizione della pena pecuniaria riprende ad essere disciplinata dalle norme specificatamente previste per ognuna di esse.
Cass. civ. n. 21867/2006
Ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell'estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell'art. 172 c.p., deve intendersi per «pena inflitta» quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte di essa eventualmente coperta da condono.
Cass. civ. n. 17346/2006
Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui sussistano le condizioni per revocare la sospensione condizionale, decorre dal momento in cui si sono verificate dette condizioni e non da quello in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio, e ciò sulla base sia del dettato letterale dell'art. 172, comma quinto, c.p. sia della ratio della disciplina della prescrizione, che, essendo ispirata all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, non può dipendere dalle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 31196/2004
L'art. 172 c.p. individua il dies a quo ai fini dell'estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato e le cause di sospensione di tale termine sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all'attività posta in essere dagli organi deputati alla esecuzione.
Cass. civ. n. 18990/2004
All'estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte, c.p., non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizionale, ancorché intervenuta successivamente ad esso.
Cass. civ. n. 32021/2003
A norma dell'art. 172, primo comma, c.p., la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non inferiore a dieci anni. Il termine di estinzione della pena decorre, di regola, dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, sul presupposto che l'esecuzione della pena non sia in corso, mentre in caso contrario essa può essere interrotta per fatto volontario del condannato che si sottrae all'esecuzione della pena già iniziata, in cui il termine estintivo inizia a decorrere dal giorno della volontaria sottrazione. Ne consegue che nel caso in cui il condannato, sottoposto ad esecuzione della pena a seguito di sentenza irrevocabile di condanna si sottragga volontariamente all'esecuzione, il termine di cui all'art. 172, primo comma, c.p. decorre dal giorno in cui tale condotta sia posta in essere.
Cass. civ. n. 636/2000
In tema di prescrizione della pena, poiché, quando viene riconosciuta la continuazione fra un reato da giudicare e uno già giudicato, è la seconda sentenza a determinare complessivamente il trattamento sanzionatorio, con perdita di autonomia della precedente statuizione, deve ritenersi che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui la seconda sentenza è divenuta definitiva.
Cass. civ. n. 2998/1999
Il termine di prescrizione della pena sulla quale sia stato applicato un indulto soggetto a revoca decorre dal momento in cui, verificatasi la decadenza di detto beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione; condizione, questa, che si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la sussistenza della causa di revoca, costituita dalla commissione, entro il termine previsto, di un nuovo reato.