Art. 174 – Codice penale – Indulto e grazia
L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna [210].
Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.
Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151 [c.p.p. 672].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36866/2023
In tema di revoca dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso accertato nell'anno 2003 fino alla data del 30 novembre 2007).
Cass. civ. n. 3631/2022
Ai fini del calcolo della soglia di pena per l'ammissione al regime di semilibertà, deve aversi riguardo non già alla pena irrogata con la sentenza di condanna ma a quella in concreto da espiarsi dopo le detrazioni conseguenti all'eventuale applicazione delle cause di estinzione della pena e, in particolare, dell'indulto.
Cass. civ. n. 11344/2020
In tema di indulto, il termine di cinque anni entro il quale la commissione di un nuovo delitto determina, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241, la revoca del beneficio concesso in applicazione della medesima legge, si calcola computando, quale "dies a quo", la data di entrata in vigore della legge stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse essere revocato l'indulto concesso "ex lege" n. 241 del 2006, entrata in vigore il 1 agosto 2006, a causa di delitto commesso in data 1 agosto 2011).
Cass. civ. n. 4786/2020
L'intervento di una causa estintiva della pena non esclude l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in relazione al reato per il quale è stata irrogata la sanzione condonata.
Cass. civ. n. 30080/2020
Una precedente condanna, anche se a pena interamente condonata per indulto, osta alla successiva concessione della sospensione condizionale della pena ove questa, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio, ma tale causa ostativa non legittima la revoca di diritto in sede esecutiva se essa, pur emergendo dagli atti nella disponibilità del giudice della cognizione, non sia stata da questo rilevata.
Cass. civ. n. 30147/2019
Nel caso in cui, nel giudizio di merito, non sia negato all'imputato il diritto di godere dell'indulto ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non si determina né nullità, né alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrà adire il giudice dell'esecuzione per conseguire il beneficio.
Cass. civ. n. 2/2015
Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio.
Cass. civ. n. 20011/2013
In tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, solo una parte dei quali commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio, se la sentenza non ha fornito specifica indicazione in proposito, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare i titoli di condanna e delibare quanto della condotta in esame sia collocabile oltre il termine di entrata in vigore della disciplina indulgenziale e, conseguentemente, quale frazione sanzionatoria determinata dal giudice della cognizione sia riferibile ad esse. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, adito dal P.M. ai fini della revoca dell'indulto, ha ritenuto non precisamente identificabili le parti di condotta consumate oltre il termine di efficacia della misura clemenziale, ed ha conseguentemente adottato la decisione più conforme al principio del "favor rei").
Cass. civ. n. 16743/2013
Le condizioni o gli obblighi cui può essere subordinato l'indulto possono essere previsti, ai sensi degli artt. 174, comma terzo, e 151 c.p., solo dalla legge che concede la causa estintiva della pena e non dal giudice che applica il beneficio. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che il giudice della esecuzione non ha il potere di revocare il provvedimento con cui il giudice di merito abbia applicato l'indulto, sottoponendolo irritualmente ad una condizione, non essendo tale causa di revoca prevista dalla legge 241del 2006).
Cass. civ. n. 18616/2013
A fronte di un reato abituale, la cui consumazione si sia protratta in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività del provvedimento di concessione dell'indulto, non sussiste il diritto ad un indulto frazionato con riferimento alla parte di condotta posta in essere nel periodo precedente. (Fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti, le cui condotte iniziali erano state commesse prima della scadenza del termine di operatività dell'indulto previsto dalla l. n. 241 del 2006).
Cass. civ. n. 20508/2013
Nell'applicazione dell'indulto, è illegittimo il frazionamento, all'interno dello stesso reato aggravato, della pena complessivamente inflitta per esso, al fine di scorporarne la parte imputabile alla circostanza aggravante. (Fattispecie relativa a reato aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991).
Cass. civ. n. 43264/2013
Il giudice dell'esecuzione ha il potere di ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, perché il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura.
Cass. civ. n. 45296/2013
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'intervenuta estinzione della pena concordata per indulto non osta al verificarsi dell'effetto estintivo del reato, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 20907/2010
La revoca dell'indulto conseguente a condanna successiva per delitto non colposo è consentita solo se quest'ultima sia irrevocabile.
Cass. civ. n. 10019/2010
La dichiarazione di estinzione della pena per indulto è provvedimento più favorevole all'imputato rispetto all'applicazione di una sanzione sostitutiva, la quale, seppure afflittiva in minore grado rispetto alla detenzione, costituisce purtuttavia una pena da espiare.
Cass. civ. n. 5397/2010
L'efficacia estintiva dell'indulto, in caso di concorso di reati, alcuni dei quali sono d'ostacolo alla concessione della detenzione domiciliare, va riferita in primo luogo, proprio al fine della concessione della detenzione domiciliare, alle pene inflitte per i reati ostativi.
Cass. civ. n. 10412/2010
Nel concorso di diverse cause estintive della pena, opera quella di dette cause che sia sorta per prima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile l'indulto, poiché la relativa legge concessiva era intervenuta prima della maturazione dei termini per la prescrizione della pena).
Cass. civ. n. 31697/2010
Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, perché il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura, né questa operazione comporta la revoca dei condoni eventualmente applicati in eccesso, in quanto l'art. 174, comma secondo, c.p. stabilisce che l'indulto si applica una sola volta in sede di cumulo.
Cass. civ. n. 33528/2010
L'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione per la sopravvenienza di una causa di revoca ovvero per la considerazione di una causa preesistente, a condizione però che la stessa non sia stata nota al giudice della cognizione.
Cass. civ. n. 36837/2010
Con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l'indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest'ultimo beneficio prevale sul primo.
Cass. civ. n. 8115/2010
In caso di pene concorrenti, inflitte con plurime sentenze di condanna, l'indulto non può essere imputato a una singola pena prima che si proceda al cumulo materiale, ma si applica una sola volta dopo la formazione del cumulo, nell'ambito del quale va individuata la più grave delle pene concorrenti, da assumere a base di calcolo per la determinazione del limite moderatore del quintuplo previsto dall'art. 78, comma primo, c.p..
Cass. civ. n. 8316/2010
L'inapplicabilità dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 alle pene irrogate per i reati indicati nell'art. 1, comma secondo, lettera b) della stessa legge opera solo con riferimento ai delitti consumati e non si estende ai delitti tentati. (In motivazione, la S.C. ha riferito il principio enunciato in massima anche ai reati indicati nell'art. 1, comma secondo, lett. a), L. n. 241 del 2006).
Cass. civ. n. 25204/2009
Ai fini dell'applicazione dell'indulto in caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, la pena oggetto di condono va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.
Cass. civ. n. 21501/2009
In tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali - compreso quello più grave - siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta; a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato.
Cass. civ. n. 2060/2009
In tema di revoca dell'indulto, nel caso in cui il reato commesso entro il termine all'uopo rilevante risulti unito in continuazione con altro più grave commesso precedentemente, per valutare il superamento del limite di pena preclusivo alla concessione del beneficio, il giudice non deve considerare l'aumento di pena applicato in concreto ma deve aver riguardo alla sanzione edittale minima prevista per il reato, con la massima riduzione consentita in presenza di circostanze attenuanti.
Cass. civ. n. 5954/2009
Il termine per l'applicazione dell'indulto va individuato, ove sia incerto il tempo di commissione del reato, in favore del condannato, sulla base del principio "in dubio pro reo".
Cass. civ. n. 5978/2009
I provvedimenti applicativi dell'indulto adottati in relazione a singole condanne hanno carattere provvisorio e sono destinati ad essere assorbiti e superati dall'applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo ex art. 174 c.p..
Cass. civ. n. 43037/2008
La non applicabilità dell'indulto elargito con L. 31 luglio 2006 n. 241 alle pene inflitte per reati in relazione ai quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203 (agevolazione o metodo mafioso) opera anche per i delitti tentati.
Cass. civ. n. 41073/2008
L'indulto concesso con L. n. 241 del 2006 non può applicarsi nel caso in cui il giudicato sia comprensivo della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991. (Nel caso di specie, la sussistenza della circostanza era indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, ancorché nella motivazione di quest'ultima ne era stata enunciata l'esclusione).
Cass. civ. n. 39331/2008
Le sentenze di condanna per le quali non è stata concessa l'estradizione non possono essere eseguite, sicché, qualora concorrano più pene delle quali alcune siano ineseguibili per mancata concessione dell'estradizione, l'indulto eventualmente spettante va applicato nella misura consentita soltanto sulle pene suscettibili d'immediata esecuzione.
Cass. civ. n. 12709/2008
In tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, c.p., secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati, opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, giacché nessuna causa di estinzione della pena può incidere su un cumulo che comprenda pene sulle quali la stessa causa non può esplicare i suoi effetti. Ove tale condizione non sia realizzata, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili, quindi unificare le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del beneficio indulgenziale e, infine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 c.p.