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Art. 210 — Effetti della estinzione del reato o della pena

Art. 210 — Effetti della estinzione del reato o della pena

L’estinzione del reato [ 150170 ] impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione.

L’estinzione della pena [ 171181 ] impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo [ 205 n. 3, 236, 240 ], ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro [ 216 ] è sostituita la libertà vigilata [ 228 ].

Qualora per effetto di indulto o di grazia [ 174 ] non debba essere eseguita [ la pena di morte ovvero ] in tutto o in parte, la pena dell’ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 5500/2009

In tema di misure di sicurezza, in presenza di una causa di estinzione della pena è preclusa l’applicazione delle misure personali in quanto le stesse – salva l’ipotesi di cui all’art. 205, comma secondo n. 3, cod. pen. – conseguono ad una condanna che comporti l’effettiva esecuzione della pena. (Fattispecie in tema di indulto relativamente all’applicazione della misura dell’assegnazione ad una colonia agricola, irrogata per una condanna per reati in materia di prostituzione).

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Cass. pen. n. 762/2005

L’affidamento al servizio sociale è misura alternativa alla sola detenzione e pertanto l’esito positivo del periodo di prova comporta esclusivamente l’estinzione della pena detentiva e non invece della pena pecuniaria o delle misure di sicurezza. Infatti l’estinzione della pena consegue in tal caso ad una forma di espiazione della pena con modalità alternative alla detenzione e non ha pertanto come effetto quella di impedire l’applicazione delle misure di sicurezza ai sensi dell’art. 210, comma secondo c.p.

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Cass. pen. n. 4077/1995

L’estinzione del reato, a norma dell’art. 210 c.p., impedisce di per sè l’applicazione della misura di sicurezza, e ne fa cessare l’applicazione. Ne consegue che, poiché, nel caso di assoluzione (nella specie, in appello) da uno dei reati contestatigli, il condannato versa in una situazione analoga, il magistrato di sorveglianza deve valutare la situazione giuridica creatasi ed accertare se la residua pena si riferisca a reati per i quali è applicabile la misura originariamente disposta dalla sentenza riformata in appello. Si tratta di una interpretazione del titolo che compete al magistrato di sorveglianza e, in caso di appello, al tribunale di sorveglianza, nel normale esercizio delle attribuzioni conferite, dovendosi ritenere che tutto ciò che si riferisce all’erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dei casi consentiti, in quanto violazione del più ampio principio di legalità, rientra nei suoi poteri decisionali.

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Cass. pen. n. 5556/1995

L’esclusione dell’applicazione delle misure di sicurezza in conseguenza dell’estinzione della pena postula che la pena stessa sia estinta nella sua totalità e non soltanto in parte. (Fattispecie in tema di indulto relativo soltanto ad una parte della pena inflitta).

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Cass. pen. n. 5/1993

Anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma secondo, c.p., per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all’art. 240 c.p. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuoco d’azzardo, la Cassazione ha ritenuto che, essendo detto reato estinto per amnistia, non potesse esser disposta la confisca ex art. 722 c.p. del denaro esposto nel giuoco, presupponendo tale norma la condanna dell’imputato).

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Cass. pen. n. 2744/1986

In tema di applicazione dell’indulto, il condono parziale della pena irrogata non consente la revoca della misura di sicurezza già applicata, in quanto il disposto dell’art. 210, secondo comma, cod. pen. si riferisce alle cause di estinzione totale della pena prevista dagli artt. 171, 172, 173 e 174, cod. pen., tra le quali non rientra l’espiazione della stessa. (Nella specie l’imputato, condannato a quattro anni di reclusione di cui due già espiati e due condonati, sosteneva che, essendosi estinta la pena, doveva essere disposta «di diritto» la revoca della misura di sicurezza inflittagli).

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