Art. 195 – Codice penale – Diritti dei terzi
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili [c.c. 2901].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.