Art. 195 – Codice penale – Diritti dei terzi

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili [c.c. 2901].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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