Art. 196 – Codice penale – Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente

Nei reati commessi da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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