Art. 217 – Codice penale – Durata minima
L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36209/2024
In tema di bancarotta semplice, costituisce operazione manifestamente imprudente nell'esercizio dell'attività bancaria l'erogazione di finanziamenti per finalità totalmente generiche e indeterminate, poiché sfavorevolmente incidenti sulla valutazione della capacità di rimborso da parte del beneficiario. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, al fine di verificare se l'operazione abbia avuto ad oggetto una notevole parte del patrimonio, occorre considerare precipuamente la consistenza numeraria e oggettiva dell'importo erogato dall'istituto di credito, non l'incidenza sulla tenuta economico-finanziaria dell'ente).
Cass. civ. n. 28009/2024
In tema di reati fallimentari, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo.
Cass. civ. n. 27703/2024
Integra il delitto di bancarotta semplice documentale la condotta dell'imprenditore che tenga il libro degli inventari in maniera sintetica, in quanto l'assenza di analiticità è inidonea a dare contezza delle attività e passività dell'impresa, facendo venire meno la funzione del libro stesso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la circostanza che il curatore sia riuscito, comunque, a ricostruire in maniera completa lo stato attivo e passivo del fallimento).
Cass. civ. n. 3016/2024
In tema di bancarotta semplice documentale, l'omessa tenuta, per oltre tre anni consecutivi, del bilancio di una società in liquidazione non fa venir meno l'obbligo del liquidatore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui violazione integra il predetto reato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili, tra i quali non rientra il bilancio, viene meno solo dopo la formale cancellazione dell'ente dal registro delle imprese anche nel caso in cui manchino passività insolute).
Cass. civ. n. 23959/2023
In tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso che adombrava l'inammissibilità della domanda di accertamento della autografia della firma apposta su cambiali in conseguenza della mancata produzione degli originali dei titoli recanti la contestata sottoscrizione).
Cass. civ. n. 18482/2023
In tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento. (Fattispecie relativa a libro degli inventari che non recava indicazioni idonee ad individuare i saldi di clienti e fornitori e la tipologia e la quantità dei prodotti giacenti in magazzino a fine esercizio, nella quale la Corte ha escluso che ci si trovasse in presenza di violazioni meramente formali e inoffensive ed ha, altresì, ritenuto irrilevante che il curatore fosse riuscito, grazie alle altre scritture, a ricostruire il movimento degli affari della società).
Cass. civ. n. 6544/2023
In tema di IMU, la traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal proprietario all'assegnatario della casa coniugale, prevista dall'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione innovativa che qualifica in termini di diritto reale, anziché personale di godimento, la posizione del coniuge non proprietario, a cui viene assegnata la casa coniugale in quanto affidatario dei figli minori.
Cass. pen. n. 1205/1972
La determinazione del minimo di durata di ciascuna misura di sicurezza è prefissata dalla legge e deve essere in concreto stabilita dal giudice di sorveglianza, per cui la fissazione di un termine inferiore a quello legale da parte del giudice di cognizione non può vincolare lo stesso giudice di sorveglianza, né può dar luogo a giudicato. Ne consegue che, ove il giudice abbia fissato in sentenza la durata della casa di lavoro applicata ad un delinquente abituale in un anno, il giudice di sorveglianza può e deve stabilire l'esatta misura della durata minima
Cass. pen. n. 580/1970
La durata della misura di sicurezza è fissata preventivamente dalla legge nel minimo e soltanto per tale minimo può essere applicata alla persona dichiarata socialmente pericolosa. La proroga della durata minima può essere disposta dal giudice di sorveglianza in sede di riesame della pericolosità, che deve essere fatto dopo il decorso del periodo minimo.