Art. 217 – Codice penale – Durata minima

L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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