Art. 216 – Codice penale – Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge [223 2, 226, 231 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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