Art. 246 – Codice penale – Corruzione del cittadino da parte dello straniero

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa , al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.

La pena è aumentata [64]:
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;
2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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