Art. 64 – Codice penale – Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso [132 2].

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 26319/2025

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza emessa in grado di appello che, nell'accogliere l'impugnazione proposta dal solo imputato, stabilisca, con riguardo ad un'aggravante "privilegiata", sottratta, perciò, al giudizio di bilanciamento, un aumento sanzionatorio percentualmente superiore a quello determinato dal primo giudice, nel caso in cui risultino ridotte sia la pena finale, sia quella relativa a ciascuna componente di calcolo intermedio. (Fattispecie relativa a delitto associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che, dopo aver concesso all'imputato impugnante le attenuanti generiche e averle valutate in termini di equivalenza alle aggravanti bilanciabili, aveva apportato alla pena-base, fissata nel minimo edittale, un aumento, per l'ulteriore aggravante insuscettibile di bilanciamento, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., inferiore a quello stabilito nel precedente grado di giudizio, pur se percentualmente superiore).

Cass. civ. n. 36104/2024

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, pur se non determinato in misura inferiore in primo grado, irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta con la sentenza di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale, non trova applicazione il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.).

Cass. civ. n. 7966/2024

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, pur se non determinato in misura inferiore in primo grado, irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta con la sentenza di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale, non trova applicazione il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.).

Cass. civ. n. 16226/2020

In tema di quantificazione della pena, il divieto di oltrepassare il limite legale della pena sancito dall'art 132, comma secondo, cod. pen. si riferisce anche ai conteggi intermedi resi necessari, ai fini della determinazione della pena finale, dal concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti non bilanciabili ai sensi dell'art. 69 cod. pen..

Cass. civ. n. 16367/2014

Non è esperibile la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. qualora il contrasto tra la determinazione della pena indicata in dispositivo e quella effettuata in motivazione non sia conseguente ad un errato calcolo matematico ma sia il risultato dell'applicazione di un errato criterio giuridico. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il provvedimento di correzione del Tribunale che, pur lasciando inalterata la pena finale, aveva modificato, in aumento la pena base e in diminuzione l'incremento riferito ad una circostanza aggravante comune, in modo da ricondurre quest'ultimo nella misura massima consentita dall'art. 64 cod. pen., pari ad un terzo). (Annulla senza rinvio, Trib. Milano, 04/11/2013).

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