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Art. 253 — Distruzione o sabotaggio di opere militari

Art. 253 — Distruzione o sabotaggio di opere militari

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato [ 268 ] è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena dell’ergastolo:

  1. 1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
  2. 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
  1. 1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
  2. 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 3744/1992

In tema di distruzione o sabotaggio di opere militari, devono ritenersi «opere adibite al servizio delle forze armate» quelle opere che, nate per una diversa destinazione, sono adoperate nell’interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate e ricevono la tutela penale perché raccolte nei depositi militari. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che rientrasse nella categoria suddetta un elaboratore dati del Comando territoriale di Roma, utilizzato per il censimento degli iscritti nelle liste di leva, trattandosi di un bene impiegato direttamente per gli scopi primari delle forze armate dello Stato).

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