Art. 252 – Codice penale – Frode in forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra , commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 47224/2013
La verifica circa la sussistenza del delitto ex art. 252 c.p. comporta la necessità di un'analisi della condotta che non può limitarsi a constatare la natura "classificata" di un documento oggetto di divulgazione, non potendo esaurirsi il giudizio in tale presa d'atto, ma dovendosi approfondire da un lato la legittimità della imposizione del vincolo (ai limitati fini penalistici), dall'altro la concreta lesività (anche in termini di messa in pericolo) della condotta rispetto agli interessi protetti.