Art. 258 – Codice penale – Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [268].

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [259, 260].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 4240/1982

La normativa prevista nella L. 24 ottobre 1977, n. 801 attiene esclusivamente al segreto di Stato — cioè agli atti, documenti, notizie, attività la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità dello Stato democratico e che, quindi, devono essere coperti dal segreto — e non anche alle notizie riguardanti cose, fatti ed atti che sono conosciuti in un determinato ambito spaziale o personale, ma che, comunque, nell'interesse dello Stato, non possono essere divulgate. (Nella specie è stato ritenuto inconferente il richiamo alle disposizioni concernenti il segreto di Stato in relazione all'illecito previsto nell'art. 258 c.p.).

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