Art. 262 – Codice penale – Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione
Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione , è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 21854/2024
Configura concorso nel delitto di bancarotta impropria da aumento fittizio del capitale sociale, la condotta dell'esperto estimatore che, investito della valutazione di un bene conferito dall'amministratore unico in dissesto, lo sovrastimi falsamente e in misura rilevante nella consapevolezza dell'altrui progetto delittuoso, nonché della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.
Cass. civ. n. 10160/2024
Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta dell'amministratore che, procedendo alla rivalutazione dei beni giustificata da "casi eccezionali" - di cui all'art. 2423, comma quinto, cod. civ. - che, però, non hanno inciso effettivamente sul valore al rialzo di quei beni, eviti che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita, così determinando l'ulteriore aggravamento del suo dissesto. (Fattispecie relativa alla rivalutazione arbitraria e strumentale di cespiti immobiliari effettuata al fine di compensare le rilevanti perdite di esercizio subite dalla società in conseguenza dell'incendio di un suo capannone).
Cass. civ. n. 51692/2023
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, ma natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti, che possono essere fatti valere nel giudizio civile.
Cass. civ. n. 47900/2023
In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.
Cass. civ. n. 27970/2023
Integra il delitto di false comunicazioni sociali l'appostazione in bilancio, alla voce di ricavo straordinario da "sopravvenienze attive", di un importo pari all'ammontare di un debito tributario, precedentemente iscritto al passivo, quando questo sia ancora oggetto di contenzioso essendo stata emessa sentenza pur favorevole al debitore, ma non ancora definitiva.
Cass. civ. n. 17604/2023
In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.
Cass. civ. n. 8762/2023
Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale; del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.
Cass. pen. n. 20445/2021
Il delitto di rivelazione di notizie di cui sia vietata la divulgazione è un reato di pericolo che sanziona la diffusione di informazioni al di fuori delle persone che, necessariamente, debbono conoscerle per adempiere ai loro compiti istituzionali, sicché l'offensività della condotta è esclusa solo se le notizie, prima della loro diffusione, siano divenute di pubblico dominio, mentre è giuridicamente irrilevante che esse siano note a coloro che sono autorizzati a conoscerle.
Cass. pen. n. 47224/2013
Non integra il delitto di cui all'art. 262 cod. pen. la divulgazione di notizie che, pur classificate come "riservate" ai sensi dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, risultino estranee agli interessi che giustificano il segreto di Stato, o siano comunque inidonee, se diffuse, a recare pregiudizio a detti interessi.
Cass. pen. n. 39514/2007
Il reato di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione previsto dall'art. 262 c.p. ha ad oggetto non solo le notizie coperte dal segreto di Stato, ma anche quelle, diverse dalle prime, che l'autorità competente, in base a valutazioni discrezionali e per la tutela di interessi generali di natura assimilabile a quelli tutelati dal segreto di Stato, abbia ritenuto di sottrarre a una conoscenza diffusa e indiscriminata.
Cass. pen. n. 2108/1995
In tema di sequestro preventivo, il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma dev'essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Pertanto, ove la cautela reale sia stata disposta su determinati documenti in relazione al delitto di cui all'art. 262 c.p. (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione) esula dai poteri del giudice del riesame la valutazione dell'illegittimità del divieto di divulgazione per l'erroneità dei presupposti di fatto del provvedimento o per carenza di potere da parte dell'autorità.
Cass. pen. n. 6319/1989
Nell'ipotesi in cui siano di pubblico dominio la natura e la dislocazione di istallazioni militari, deve essere annullata per difetto di motivazione l'ordinanza del tribunale che confermi il provvedimento di cattura emesso a carico di imputato del delitto di cui agli artt. 262, comma primo, cod. pen. ed 1 r.d. 11 luglio 1941, n. 1161, limitandosi ad affermare che «il loro quadro complessivo costituisce notizia riservata», senza però dare dimostrazione di tale asserzione attraverso la indicazione delle specifiche ragioni per le quali, nonostante la sopravvenuta notorietà dei singoli obiettivi militari, il vincolo della riservatezza sarebbe rimasto in relazione agli obiettivi globalmente considerati in un unico contesto temporale conoscitivo. (Fattispecie relativa ad istallazioni militari site in Sicilia).