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Art. 262 — Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione

Art. 262 — Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione

Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato [ 268 ] o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell’ergastolo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 39514/2007

Il reato di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione previsto dall’art. 262 c.p. ha ad oggetto non solo le notizie coperte dal segreto di Stato, ma anche quelle, diverse dalle prime, che l’autorità competente, in base a valutazioni discrezionali e per la tutela di interessi generali di natura assimilabile a quelli tutelati dal segreto di Stato, abbia ritenuto di sottrarre a una conoscenza diffusa e indiscriminata.

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Cass. pen. n. 2108/1995

In tema di sequestro preventivo, il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma dev’essere limitato alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Pertanto, ove la cautela reale sia stata disposta su determinati documenti in relazione al delitto di cui all’art. 262 c.p. (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione) esula dai poteri del giudice del riesame la valutazione dell’illegittimità del divieto di divulgazione per l’erroneità dei presupposti di fatto del provvedimento o per carenza di potere da parte dell’autorità.

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Cass. pen. n. 6319/1989

Nell’ipotesi in cui siano di pubblico dominio la natura e la dislocazione di istallazioni militari, deve essere annullata per difetto di motivazione l’ordinanza del tribunale che confermi il provvedimento di cattura emesso a carico di imputato del delitto di cui agli artt. 262, comma primo, cod. pen. ed 1 r.d. 11 luglio 1941, n. 1161, limitandosi ad affermare che «il loro quadro complessivo costituisce notizia riservata», senza però dare dimostrazione di tale asserzione attraverso la indicazione delle specifiche ragioni per le quali, nonostante la sopravvenuta notorietà dei singoli obiettivi militari, il vincolo della riservatezza sarebbe rimasto in relazione agli obiettivi globalmente considerati in un unico contesto temporale conoscitivo. (Fattispecie relativa ad istallazioni militari site in Sicilia).

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