Cass. pen. n. 2108 del 20 ottobre 1995
Testo massima n. 1
In tema di sequestro preventivo, il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma dev'essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Pertanto, ove la cautela reale sia stata disposta su determinati documenti in relazione al delitto di cui all'art. 262 c.p. (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione) esula dai poteri del giudice del riesame la valutazione dell'illegittimità del divieto di divulgazione per l'erroneità dei presupposti di fatto del provvedimento o per carenza di potere da parte dell'autorità.
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