Art. 270 bis – Codice penale – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32712/2024
La nozione di Stato estero evocata dall'art. 270-bis, comma terzo, cod. pen. si attaglia anche all'ipotesi in cui le condotte finalizzate a intimidire la popolazione civile realizzate in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall'ordinamento internazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che la finalità di terrorismo rileva in quanto diretta a colpire lo Stato estero a prescindere dall'ambito territoriale in cui la condotta viene realizzata).
Cass. civ. n. 28723/2024
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale, a condizione che integri ed esaurisca la condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituissero corpo del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., utilizzabili, come tali, nel processo penale i "files" captati in modalità attiva sul telefono cellulare dell'indagato contenenti immagini e video afferenti alla vita privata delle persone offese).
Cass. civ. n. 25584/2024
Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.
Cass. civ. n. 25401/2024
In tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni effettuate con captatore informatico per delitti diversi da quelli per cui è stato emesso il decreto autorizzativo, il disposto dell'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'utilizzazione all'accertamento dei delitti indicati all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferito esclusivamente alla captazione di conversazioni intercorse tra presenti, mentre per quelle che non si svolgono tra presenti opera la clausola di salvezza contenuta nell'"incipit" del medesimo art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel comma 1 di tale disposizione.
Cass. civ. n. 23755/2024
L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata.
Cass. civ. n. 18420/2024
In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello di attendibilità: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese; b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed
Cass. civ. n. 18381/2024
In tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come "autentica minore", ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non é necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.
Cass. civ. n. 16737/2024
Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello di non valutare le risultanze istruttorie mediante le quali i danneggiati avevano provato l'intervenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico ulteriore, rispetto a quelli indicati nella cartella clinica, erroneamente assumendo che l'attendibilità e la completezza di quest'ultima possono essere poste in discussione solo a mezzo della querela di falso).
Cass. civ. n. 11970/2024
Nel delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive la condotta si concretizza negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a costituire un concreto pericolo per la vita e per l'incolumità anche di una sola persona (in ciò distinguendosi dal delitto di strage), finalizzati al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico. (In motivazione, la Corte ha precisato che le lesioni personali e la morte, che eventualmente ne derivino, costituiscono solo circostanze aggravanti del delitto, imputabili all'agente ove siano prevedibili). (Vedi, n. 11344 del 1993,
Cass. civ. n. 11495/2024
In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove sia prodotta soltanto in sede di reclamo; al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva respinto il reclamo del fallito, escludendo che una transazione contenente un accollo liberatorio, priva di data certa, prodotta avanti al giudice d'appello, potesse incidere sulla legittimazione del creditore istante travolgendo la sentenza di apertura della procedura concorsuale).
Cass. civ. n. 10376/2024
Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale).
Cass. civ. n. 8492/2024
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'utilizzazione di captazioni ritualmente disposte nell'ambito di un procedimento penale non confligge, pure alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2023, con gli artt. 8 della CEDU e 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, poiché quest'ultima, nel dettare i presupposti ed i limiti della cosiddetta "data retention", ha ad oggetto i dati, provenienti dagli utenti, già acquisiti e temporaneamente conservati dai fornitori del servizio di comunicazione, mentre oggetto della translatio dal procedimento penale a quello disciplinare sono le conversazioni telefoniche o ambientali, non potendosi dilatare il perimetro della citata direttiva fino a ricomprendervi situazioni da essa non regolate, perché altrimenti il diritto dell'individuo alla riservatezza prevarrebbe automaticamente, oltre i limiti della proporzionalità e ragionevolezza, sull'imparzialità e correttezza della funzione giudiziaria.
Cass. civ. n. 7753/2024
In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto non consentito dimostrare la data certa dei contratti di appalto invocati dall'opponente, mediante l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese, formato con atto avente data certa; l'estratto conto dei finanziamenti; il verbale di assemblea straordinaria dell'insolvente ed altra analoga documentazione antecedente alla dichiarazione di fallimento).
Cass. civ. n. 5721/2024
L'avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo, espressione della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, ed il suo contenuto non dev'essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso, di cui all'art. 221 c.p.c., dinnanzi al giudice ordinario, bensì, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente nell'atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso.
Cass. civ. n. 5617/2024
In tema di accertamenti tributari, la sottoscrizione dei verbali di constatazione e di ogni singolo accesso da parte di uno solo dei verificatori è sufficiente ad attribuire agli stessi efficacia di prova piena ai sensi dell'art. 2700 c.c., atteso che nessuna norma prescrive l'esercizio congiunto delle relative competenze da parte dei funzionari dell'Amministrazione e che il conferimento dell'incarico ad una pluralità d'impiegati non comporta la formazione di un organo collegiale, né la configurabilità del verbale come atto amministrativo complesso o adottato di concerto, sicché non rileva, ai fini della validità del verbale, la falsità di taluna delle sottoscrizioni, quando ve ne siano altre genuine e idonee ad attribuire al verbale efficacia di piena prova sulla provenienza del documento e sulle dichiarazioni delle parti o altri fatti avvenuti in presenza degli impiegati o da essi compiuti.
Cass. civ. n. 3602/2024
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.
Cass. civ. n. 3426/2024
Il certificato di collaudo rilasciato dalla Motorizzazione Civile fa piena prova, fino a querela di falso, su quanto direttamente verificato sul veicolo dal suo funzionario, essendo quest'ultimo dotato di una speciale potestà certificativa in quanto agisce quale pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 2607/2024
In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dalla banca dati della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web, la quale è ricompresa nella definizione di documento informatico, di cui all'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), avente efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).
Cass. civ. n. 2076/2024
Il concorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postula che l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur sempre nell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributo volto a soddisfare specifiche esigenze di esso.
Cass. civ. n. 45175/2023
Il verbale d'udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall'art. 2700 cod. civ. (Conf.: n. 7785 del 1996,
Cass. civ. n. 36293/2023
Nel caso in cui la querela di falso, proposta successivamente al rituale disconoscimento di una scrittura privata, venga dichiarata inammissibile, il documento è privato di qualsivoglia efficacia probatoria, qualora la parte che intenda avvalersene non abbia proposto l'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
Cass. civ. n. 31874/2023
In tema di scrittura privata non avente data certa, la prova storica o critica del momento della redazione non rientra tra i fatti equipollenti a quelli specificamente indicati nell'art. 2704 c.c., poiché inidonea a dare obiettiva certezza della data del documento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché la sottoscrizione da parte del liquidatore e la mancata appostazione di un credito in bilancio non erano, di per sé, fatti idonei a dimostrare con obiettiva certezza che l'atto di cessione di tale credito fosse anteriore alla data di cancellazione della società cedente).
Cass. civ. n. 28660/2023
La parte che ha prodotto un documento in giudizio non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, a meno che, al momento del relativo deposito, abbia fatto presente di volerlo invocare solo in parte, deducendo prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili.
Cass. civ. n. 28217/2023
dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la legittimità del recesso della società conduttrice da un contratto di locazione ad uso commerciale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 392 del 1978, sulla base delle risultanze dei bilanci e delle relazioni prodotte in giudizio dalla stessa).
Cass. civ. n. 28144/2023
La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 23015/2023
In tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva riportato condanna).
Cass. civ. n. 21446/2023
In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento.
Cass. civ. n. 19974/2023
La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale la quale aveva escluso che, all'esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei confronti del terzo, comportasse di per sé l'estinzione del giudizio).
Cass. civ. n. 18848/2023
L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante; tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista.
Cass. civ. n. 13063/2023
In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie).
Cass. civ. n. 8536/2023
affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).
Cass. civ. n. 7451/2023
L'impugnativa per iscritto del licenziamento, a norma dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966, può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all'art. 2705 c.c., anche mediante telegramma inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempreché l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente al lavoratore, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, che appaia come autore della dichiarazione; in caso di contestazione in giudizio, l'interessato è onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non imputabile al lavoratore la dichiarazione a mezzo telegramma, proveniente dallo studio del legale, per difetto di prova circa il conferimento dell'incarico, senza, tuttavia, far doverosamente ricorso alla prova presuntiva, alla luce dei dati acquisiti agli atti di causa, tra cui l'indicazione dell'autore della dichiarazione contenuta nel testo del telegramma, la comunicazione dei motivi di licenziamento da parte della società direttamente al lavoratore, in risposta al telegramma, e la pregressa sottoscrizione da parte del legale della lettera di giustificazioni redatta a fronte della contestazione di addebiti al lavoratore medesimo).
Cass. civ. n. 1943/2023
In tema di accertamento dell'obbligo del terzo (nel regime anteriore alla l. n. 228 del 2012), incombe sul creditore-attore l'onere di provare il credito del debitore esecutato verso il "debitor debitoris"; a tal fine, poiché il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della società, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto non raggiunta la prova del credito oggetto del pignoramento, in quanto il bilancio prodotto non risultava approvato ed il preteso credito della società cooperativa nei confronti dei soci esecutati non poteva desumersi da altri atti, quali la relazione del collegio sindacale o i bilanci degli esercizi precedenti).
Cass. civ. n. 118/2023
In tema di crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, ai fini della decorrenza gli interessi corrispettivi presuppongono che il debito sia divenuto liquido all'esito del procedimento amministrativo culminato nel mandato di pagamento, dall'emissione del quale, viceversa, prescindono, ai medesimi fini, gli interessi moratori in ipotesi di colpevole ritardo nell'espletamento della procedura di liquidazione.
Cass. civ. n. 14885/2022
Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies cod. pen., non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell'azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto, che solo in presenza di tali condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni.(In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento dell'idoneità in concreto della condotta deve essere effettuato applicando il paradigma della prognosi postuma e facendo riferimento ai criteri, indicati dalla norma, della "natura e contesto" dell'azione).
Cass. pen. n. 24940/2022
L'adesione ad un'associazione terroristica non richiede particolari crismi formali da parte dell'associato né l'accettazione da parte della stessa. Sono invero sufficienti contatti con i livelli intermedi o le propaggini finali, anche riconducibili in modo flebile alla cosiddetta 'casa madre'.
Cass. pen. n. 17758/2022
ntegra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo (nella specie "ISIS") la condotta dell'agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni provenienti da fonti, spesso di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico ed attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica dello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione.
Cass. pen. n. 17079/2022
In tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., costituisce condotta di partecipazione all'"Isis" la sistematica reiterazione - da parte di chi intrattenga contatti operativi con componenti o con soggetti comunque riconducibili, anche in via mediata, al sodalizio - di atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda apologetica rivolti a terzi.
Cass. pen. n. 8891/2020
In tema di associazione con finalità di terrorismo, la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un modello "polverizzato" di articolazione, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'adesione - nella specie ad una associazione di matrice jihadista - può avvenire anche con modalità spontaneistiche e "aperte", non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche "mediatamente" e flebilmente riconducibili alla "casa madre", purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione).
Cass. pen. n. 5471/2020
In tema di associazione internazionale con finalità di terrorismo, la partecipazione all'Isis o ad analoghe organizzazioni di matrice jihadista, che propongono una formula di adesione "aperta", richiede non solo la volontà del soggetto di aderire e dare il proprio concreto supporto alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio, ma anche la consapevolezza, sia pur mediata o indiretta, di tale adesione da parte del gruppo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata desunta l'affiliazione all'ISIS dell'imputato sulla base della partecipazione in rete a gruppi chiusi di condivisione della ideologia jihadista, della ricezione dall'ufficio informazioni dello Stato islamico di filmati di esaltazione delle missioni suicide, della disponibilità di un cellulare utilizzabile come innesco di ordigni esplosivi e dalla dichiarata appartenenza a tale organizzazione, intercettata in carcere e riscontrata dalle segnalazioni allo "Schenghen Information System").
Cass. pen. n. 14704/2020
In tema di associazione con finalità di terrorismo di cui all'art.270-bis cod.pen., ai fini del riconoscimento della natura terroristica di una cellula periferica dell'organizzazione denominata Isis non è necessario che la stessa sviluppi le caratteristiche proprie della struttura centrale attraverso la predisposizione di un preciso piano di attentati terroristici, in quanto è l'Isis, insieme al sedicente Stato Islamico che ne è l'espressione politico-territoriale, la struttura criminale in relazione alla quale devono valutarsi i caratteri organizzativi e la consistenza del programma alla cui attuazione i sodali, singolarmente o in gruppo, si propongono di prestare ausilio sulla base di una condivisione degli scopi. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente osservato che il quadro di riferimento internazionale, vincolante per effetto del recepimento legislativo delle fonti sovranazionali ed in virtù dell'obbligo di conformazione prescritto dall'art. 10 Cost., è pienamente esplicativo della natura terroristica dell'Isis).
Cass. pen. n. 23168/2019
Ai fini dell'integrazione del delitto di arruolamento passivo con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'art. 270-quater, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la prova di un "serio accordo" con l'associazione (nella specie, Al Qaeda), ma è sufficiente la dimostrazione della concreta ed incondizionata disponibilità del neo arruolato al compimento di atti terroristici, anche a progettazione individuale, funzionali al raggiungimento degli scopi eversivi di matrice "jihadista" propagandati dall'organizzazione criminale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nella fattispecie in esame, la condotta si caratterizza per la sua connotazione "individuale" ed in quanto l'adesione alla richiesta di arruolamento proveniente dalla rete terroristica non presuppone la prova della sua accettazione da parte della stessa, mentre si verte nella differente ipotesi di cui all'art. 270-bis cod. pen. nel caso in cui il soggetto rivesta un preciso ruolo nell'organigramma dell'associazione terroristica, centrale o delocalizzata che sia, e, dunque, sussista la prova di un contatto operativo, anche flessibile ma concreto, tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente).
Cass. pen. n. 22163/2019
Integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270-bis cod. pen., e non il delitto di istigazione a delinquere ex art. 414 cod. pen., la condotta di soggetti che, aperti sostenitori del c.d. Stato islamico e rispondenti alla chiamata al jihad, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell'organizzazione sia mediante atti di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione al progetto criminoso (nella specie, uso del "web" e dei "social media" con pubblicazione di video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al jihad; partecipazione a gruppi chiusi di condivisione dell'ideologia jihadista; adesione espressa alla rivista "on line" "Dabiq News" che fornisce consigli sui bersagli da colpire in occidente, sulla fabbricazione di ami e sulle modalità di emigrazione verso i territori conquistati dal c.d. stato islamico), sia con condotte volte ad agevolare il reclutamento e l'autoradicalizzazione (nella specie, evidenziando la conoscenza ed i pregressi contatti con soggetti combattenti nelle zone di guerra e fornendo ausilio a chi intendeva unirsi alle milizie jihadiste), nonché il convogliamento di risorse economiche-finanziarie verso l'organizzazione di matrice islamica.
Cass. pen. n. 10380/2019
Il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'art. 270-bis cod. pen., può realizzarsi anche attraverso la partecipazione ad una "cellula" operativa, ispirata alla condivisione e propaganda dell'ideologia estremistica religiosa di ispirazione "jihadista", e non richiede necessariamente la commissione di condotte violente, risultando invece sufficienti attività di supporto dell'organizzazione terroristica riconosciuta ed operante come tale, quale il proselitismo, la diffusione di documenti di propaganda, l'assistenza agli associati, la predisposizione o acquisizione di documenti falsi, addestramento ed autoaddestramento ad azioni terroristiche con l'uso della violenza. (Fattispecie relativa alla partecipazione ad una cellula operante in Italia e riferentesi all'organizzazione terroristica internazionale "IS").
Non è configurabile, con riferimento al delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, la fattispecie del tentativo, posto che la norma incriminatrice di cui all'art. 270-bis cod. pen., costruita come un reato di pericolo presunto, anticipa la soglia di punibilità sanzionando il proposito di compiere atti di violenza con finalità di eversione, attraverso la costituzione di una struttura associativa formata proprio per attuare il detto proposito.
Cass. pen. n. 57018/2018
In caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. (Fattispecie in tema di concorso di persone nel reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ravvisato la giurisdizione italiana in relazione alla condotta dell'imputato che, introdottosi illegalmente in Italia, in possesso di documenti falsi e condannato per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., deteneva materiali idonei allo svolgimento di attività di proselitismo e si tratteneva illecitamente nel territorio dello Stato italiano,in assenza di elementi che evidenziassero la rescissione del vincolo associativo con l'organizzazione criminale denominata Isis).
Cass. pen. n. 51654/2018
In tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la partecipazione all'"Isis" o ad analoghe associazioni internazionali rispondenti ad un modello polverizzato di articolazione, può essere desunta dall'individuazione di proiezioni concrete della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso l'associazione e si struttura il suo rapporto con il gruppo criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di conferma della custodia cautelare applicata all'indagato per la condotta di partecipazione all'"Isis", desunta, tra l'altro, dalle seguenti condotte: l'aver fornito assistenza ad un associato; l'aver svolto attività di apologia del terrorismo su "Twitter" mediante un profilo aperto e condiviso da tredici "follower"; la detenzione di materiale "jihadista" di propaganda, indottrinamento ed arruolamento, acquisito nel cd. "deep" e "dark web" attraverso canali accessibili soltanto mediante specifiche chiavi informatiche; l'aver compiuto attività di propaganda e proselitismo su "Whatsapp" e nel corso di lezioni di religione in un centro culturale).
Cass. pen. n. 51218/2018
In tema di associazione con finalità di terrorismo di matrice islamica, l'adesione ad un sodalizio operante sul territorio nazionale che sia solo "servente" rispetto all'associazione internazionale, implica la partecipazione anche all'organizzazione internazionale "madre" a condizione che risultino contatti effettivi e reali, non potendosi attribuire di per sé rilevanza, ai fini della configurazione della condotta partecipativa, nè a condotte di supporto ad una generica finalità terroristica, quali la preparazione di documenti di identità falsi ovvero la propaganda all'interno di luoghi di culto, né a quelle relative ad una generica messa a disposizione "unilaterale".
Cass. pen. n. 40384/2018
In tema di associazione internazionale con finalità di terrorismo, di cui all'art.270-bis cod.pen., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, ovverossia che esista un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato i ricorsi evidenziando la corretta considerazione della sussistenza della gravità indiziaria da parte del Tribunale del riesame, poiché la diffusione del pensiero radicale attraverso immagini, l'esaltazione del martirio, nonchè i ripetuti e costanti contatti con due diverse persone partite per combattere in Siria, risultava realizzata in un contesto di chiara connessione con soggetti anche direttamente legati all'organizzazione terroristica internazionale).
Cass. pen. n. 14503/2018
Ai fini della configurabilità, quanto meno a livello di gravità indiziaria, del reato di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.), è necessaria e sufficiente una condotta del singolo che si innesti in una struttura organizzata, anche elementare, ma dotata di un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del programma criminoso, mentre non è necessaria anche la predisposizione di un programma di concrete azioni terroristiche; condizione, quella anzidetta, per la cui ravvisabilità non occorre neppure la dimostrazione di un ruolo specifico che il soggetto abbia svolto nell'ambito dell'associazione, potendo la partecipazione realizzarsi nei modi più svariati, ivi compresi, quando si tratti di terrorismo di asserita matrice islamica, i dichiarati propositi di partire per combattere "gli infedeli", la vocazione al martirio e l'opera di indottrinamento, sempre che vi siano anche elementi concreti che rivelino l'esistenza di contatti operativi potenzialmente idonei a consentire la traduzione in pratica dei propositi di morte, restando per converso esclusa la rilevanza penale di un'adesione che sia meramente ideologica o psicologica al programma criminale.
Cass. pen. n. 25452/2017
In tema di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'affermazione di penale responsabilità dell'agente a titolo di partecipazione presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento del medesimo nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche, le quali possono consistere, oltreché nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale, anche nello svolgimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma).
Cass. pen. n. 24103/2017
Integra il reato di istigazione a delinquere, la diffusione, mediante l'inserimento su profilo personale Facebook, di comunicazioni contenenti riferimenti alle azioni militari del conflitto bellico siro-iracheno e all'Isische ne è parte attiva, dai quali, anche solo indirettamente, possa dedursi un richiamo alla jihad islamica e al martirio, in considerazione, sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell'art. 270-bis cod.pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale sia della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità comunicativa.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la liberazione dell'indagato, escludendo la rilevanza apologetica di alcune videoregistrazioni postate sul profilo Facebook tra le quali alcune, riguardanti il conflitto bellico siro-iracheno, prive di espliciti riferimenti all'Isis e alla matrice islamica radicale che ispirava le sue azioni, ma altre inneggianti esplicitamente alla jihad e al martirio).
Cass. pen. n. 31389/2008
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il minimum organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture «cellulari » proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che, in tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una rete in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell'affectio societatis e costituisce lo scopo sociale del sodalizio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 270 bis c.p., essendo emersi i collegamenti degli imputati con una associazione di natura terroristica, che aveva posto in essere azioni di chiaro stampo terroristico nel Kurdistan, ed il dolo specifico della finalità terroristica dal materiale documentale sequestrato agli imputati e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ).
In tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale, riveste natura di atto terroristico l'atto di violenza che, ancorché rivolto contro il nemico armato, abbia come conseguenza «collaterale » inevitabile e prevista la morte o la causazione di gravi lesioni a civili, terzi rispetto ai soggetti attivi e non identificabili come avversari di questi ; in mancanza di reati fine effettivamente portati ad esecuzione o non ancora portati ad esecuzione, la natura terroristica dell'associazione deve essere dedotta dalle condotte preparatorie e dalla concreta predisposizione dei mezzi utilizzati per metterle in atto.
Cass. pen. n. 22673/2008
Ai fini della configurabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270 bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico ), il carattere rudimentale dell'organizzazione non impedisce di ritenerla esistente e adeguata allo scopo prefissato ed agli obiettivi via via raggiunti attraverso una progressione del proposito eversivo mediante la realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idonei a condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse, sia centrali che periferiche ; ne consegue che l'organizzazione rudimentale non significa assenza di organizzazione laddove, al contrario, l'esecuzione delle numerose azioni poste in essere dal gruppo nell'arco di breve tempo dimostri l'organizzazione e la capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati nonché la stabilità organizzativa della struttura della associazione eversiva.
Cass. pen. n. 37119/2007
Tra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 306 c.p. e quella di cui all'art. 270 bis c.p. esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, essendo la prima caratterizzata dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra quello di cui alla seconda disposizione citata, indipendentemente dal suo raggiungimento; ne consegue che qualora la finalità di commettere il delitto di cui all'art. 270 bis c.p. sia raggiunta, esso concorre con quello di cui all'art. 306 c.p..
Cass. pen. n. 30824/2006
In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, una «cellula organizzativa di carattere militare-religioso» avente sede in Italia, è qualificabile come associazione terroristica non per la mera inclusione dell'organizzazione di cui detta cellula è diramazione, nelle liste di gruppi terroristici stilati dal Consiglio dell'Unione Europea e dal Comitato di sicurezza finanziaria del Ministero dell'economia, ma sulla base della valutazione complessiva delle concrete risultanze delle indagini svolte nel procedimento in corso ed in quelli collegati, dalle quali emergano elementi non solo della ideologia eversiva (nel caso di specie, la Jihad), ma della programmazione di attentati terroristici con uso di esplosivo in Italia ed all'estero, del concreto aiuto, anche finanziario, prestato ad altri affiliati in stato di arresto per atti di terrorismo, nonché della raccolta di fondi in sostegno dei combattenti in territori esteri, teatri di frequenti attentati terroristici. (Fattispecie relativa alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure cautelari nei confronti di soggetto appartenente ad una cellula, avente sede in Italia, del cosiddetto Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento).
In relazione al delitto di associazione con finalità di terrorismo, che è reato di pericolo presunto, per la configurabilità della responsabilità del partecipe non è sufficiente l'adesione ad un'astratta ideologia, per quanto caratterizzata dal progetto di abbattere le istituzioni democratiche, ma è necessaria l'effettiva pratica della violenza come metodo di lotta politica e la predisposizione di un programma di azioni terroristiche (da intendersi come proposito concreto ed attuale di atti di violenza).
Cass. pen. n. 24994/2006
Il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis c.p., è integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale.
Cass. pen. n. 42282/2005
Configura il reato di cui all'art. 270 bis c.p. l'azione posta in essere da un gruppo anarchico volta al compimento di atti di violenza contro luoghi di detenzione, centri di permanenza per immigrati, banche e società multinazionali in quanto simboli della politica estera dello Stato in campo economico e sociale. Tali azioni violente, essendo dirette al turbamento dell'ordine pubblico, condizionano il funzionamento degli organi statali centrali e periferici e sono idonee a perseguire la finalità dell'eversione dell'ordine democratico.
Cass. pen. n. 35427/2005
L'art. 270 bis, comma terzo, c.p., introdotto con la legge 18 ottobre 2001 n. 374, ha esteso la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, senza individuare quando un atto di violenza deve ritenersi eseguito per finalità di terrorismo e pertanto tale nozione deve essere ricavata dai principi di diritto interno e internazionale. In particolare, tra le fonti internazionali deve individuarsi la Decisione quadro del consiglio dell'Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002 n. 164, che individua come compiuti «per finalità di terrorismo» gli atti «diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese» e come «reati terroristici» quelli che costituiscono attentati alla vita e alla integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche. (sentenza emessa prima della introduzione dell'art. 270 sexies c.p., inserito dall'art. 15 D.L. 27 luglio 2005 n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005 n. 155).
Cass. pen. n. 10450/2005
In tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, qualora occorra valutare la condotta di gruppi esistenti in Italia i quali fanno parte di organizzazioni che operano in altri paesi, non può essere considerata soltanto l'attività svolta da tali gruppi nel territorio nazionale senza inserirla nel complessivo quadro di quella riferibile all'intero sodalizio. (Nella fattispecie — relativa ad un gruppo presuntamente terroristico originario di un paese arabo — la Corte ha censurato il Tribunale del riesame laddove esso affermava che il Giudice non può ritenere fatti notori, quale, nel caso specifico, la ricostruzione delle vicende storiche del Paese di origine dell'associazione, quelli attinenti alla storia interna del Paese arabo in questione. La Corte ha osservato che nella odierna società transnazionale ed integrata il fatto notorio, agli specifici fini di cui all'art. 270 bis c.p., non può essere valutato solo nell'ambito locale poiché in tal modo si omette di considerare fatti anche eclatanti che, per la loro rilevanza, sono da ritenere di comune conoscenza).
Cass. pen. n. 669/2005
La costituzione di un sodalizio criminoso avente la caratteristiche di cui all'art. 270 bis c.p. non può dirsi esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico perchè, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si proponga il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso.
In tema di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.), non può definirsi «manifestamente illogica» e non è, pertanto, censurabile in sede di legittimità la motivazione sulla base della quale il giudice di merito abbia ritenuto, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al suddetto reato a carico di aderente ad una cellula operativa ispirata all'ideologia ed alla pratica del terrorismo religioso di matrice islamica, del quale sia risultata la volontà, espressa in un incontro con altri aderenti al suddetto organismo, di aspirare alla «guerra santa» ed al «martirio».
Cass. pen. n. 737/1999
Non è configurabile il reato di cui all'art. 270 bis c.p. (ferma restando l'eventuale sussumibilità del fatto sotto altre ipotesi di reato, con particolare riguardo a quella di cui all'art. 416 c.p.), qualora le finalità di eversione e terrorismo che caratterizzano l'associazione non riguardino l'ordinamento costituzionale italiano ma ordinamenti esteri.
Il delitto di cui all'art. 270 bis c.p. è un reato contro la personalità internazionale dello Stato, collocato nel Libro II, Titolo I, Capo I del codice penale; detta personalità riguarda lo Stato italiano, in quanto i beni giuridici attinenti gli Stati esteri collocati nel Capo IV dello stesso Titolo I. Ne consegue che se la finalità di eversione o di terrorismo, che connota il programma di atti violenti, non riguarda l'ordinamento costituzionale italiano, si è al di fuori del bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 270 bis c.p.; né può ritenersi che il programma di compimento di atti violenti, con finalità di eversione, per quanto indirizzato verso uno Stato straniero, finisca per risolversi in una lesione dell'ordinamento costituzionale italiano, quale delineato dai principi fondamentali della Costituzione. Ed invero, pur se inserito nella categoria dei reati di pericolo presunto iuris et de iure, il reato di cui all'art. 270 bis c.p. postula l'esistenza di un'associazione che abbia il fine dell'eversione dell'ordine democratico con il compimento di atti di violenza, sicché la mancanza del detto fine eversivo dell'ordinamento costituzionale italiano rileva non solo sotto il profilo soggettivo, ma «anticipatamente» anche sotto il profilo dell'elemento materiale, poiché l'associazione, non avendo la finalità richiesta dalla legge, non integra il reato di cui all'art. 270 bis c.p.
Cass. pen. n. 3241/1998
Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 270 bis c.p. è irrilevante la durata della operatività dell'associazione e la limitazione della sua attività ad un determinato ambito territoriale, trattandosi di reato di pericolo che postula soltanto l'esistenza di una associazione che, attraverso il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordinamento, persegua un programma di sovversione dell'ordine democratico.
La circostanza che un imputato di reato associativo (nella specie, associazione a fine di terrorismo o di eversione) non sia stato condannato per alcuno dei reati «fine» dell'associazione, è del tutto irrilevante ai fini della prova della partecipazione all'associazione, prova che, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati «fine», si può dare con altri mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti.
L'aggravante del fine di terrorismo, prevista dall'art. 1 legge 6 febbraio 1980, n. 15, è compatibile con il delitto previsto dall'art. 270 bis c.p. posto che la formulazione di questo fa riferimento ad «atti di violenza con fini di eversione», e non menziona affatto il fine di terrorismo, che non è perciò elemento costitutivo del reato ma circostanza aggravante.