Art. 270 ter – Codice penale – Assistenza agli associati
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 32712/2024
La nozione di Stato estero evocata dall'art. 270-bis, comma terzo, cod. pen. si attaglia anche all'ipotesi in cui le condotte finalizzate a intimidire la popolazione civile realizzate in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall'ordinamento internazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che la finalità di terrorismo rileva in quanto diretta a colpire lo Stato estero a prescindere dall'ambito territoriale in cui la condotta viene realizzata).
Cass. civ. n. 2076/2024
Il concorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postula che l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur sempre nell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributo volto a soddisfare specifiche esigenze di esso.
Cass. civ. n. 14885/2022
Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies cod. pen., non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell'azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto, che solo in presenza di tali condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni.(In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento dell'idoneità in concreto della condotta deve essere effettuato applicando il paradigma della prognosi postuma e facendo riferimento ai criteri, indicati dalla norma, della "natura e contesto" dell'azione).