Art. 277 – Codice penale – Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [301, 313].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 22925/2023
Al titolare del credito privilegiato ex art. 37, comma 3, della l. n. 317 del 1991, non essendo incluso nel novero dei crediti richiamati dall'art. 2776 c.c., non spetta la collocazione privilegiata sussidiaria prevista da quest'ultima disposizione codicistica, per sua natura insuscettibile di interpretazioni analogiche o estensive.