Art. 278 – Codice penale – Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25261/2024
In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisionale) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisionale e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).
Cass. civ. n. 23855/2024
Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).
Cass. civ. n. 21817/2024
l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento.
Cass. civ. n. 30992/2023
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile).
Cass. civ. n. 8729/2023
Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza.
Cass. pen. n. 12625/2004
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 21, 24, 25 e 111 della Costituzione, in quanto la norma incrimina l'offesa ad un bene giuridico di rilevanza costituzionale, quale l'onore ed il prestigio della stessa istituzione repubblicana e dell'unità nazionale che il Presidente della Repubblica rappresenta; sono giustificate, pertanto, sia la mancata previsione della possibilità per l'imputato di sollevare l'exceptio veritatis, senza che ciò contrasti con le garanzie costituzionali relative al diritto di difesa, sia la formulazione della fattispecie come reato a forma libera, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali di tassatività della fattispecie e di libera manifestazione del pensiero.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p.(offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica) sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza per la irragionevolezza della severità della sanzione prevista, rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria e diffamazione che ledono l'onore ed il prestigio di un comune cittadino o di un pubblico ufficiale, poiché la fattispecie in esame tutela non solo il prestigio del Presidente della Repubblica, e quindi della Istituzione dello Stato che egli rappresenta, ma anche il sereno svolgimento delle funzioni connesse alla carica: tale specificità giustifica pertanto il trattamento differenziato.
Cass. pen. n. 9880/1996
Per la consumazione del reato previsto dall'art. 278 c.p. - offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica - non è richiesto che l'offesa diretta a quest'ultimo avvenga col mezzo della stampa, essendo sufficiente la semplice comunicazione dell'offesa ad un terzo con qualsiasi mezzo. (Nella fattispecie si trattava di offesa contenuta in una lettera pubblicata su un quotidiano dopo che la stessa era stata recapitata al direttore del giornale che in quel momento si trovava in una città diversa da quella di pubblicazione del giornale medesimo. La Suprema Corte ha ritenuto che - essendo stato dai giudici di merito escluso il concorso nel reato da parte del direttore del quotidiano, condannato infatti per il reato previsto dall'art. 57 c.p. in relazione all'art. 278 c.p. per aver omesso di esercitare il prescritto controllo sul giornale da lui diretto - correttamente era stata ritenuta la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava il direttore del giornale al momento in cui aveva ricevuto la lettera in questione, essendo stato il primo a conoscere il contenuto offensivo di detto documento).
Cass. pen. n. 3069/1996
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p. (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) sotto il profilo della irragionevolezza della sanzione, per sproporzione rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria o di oltraggio a pubblico ufficiale — e con riferimento ai principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. Ciò in quanto, data l'eccezionale rilevanza del bene protetto dalla norma in considerazione, e, dunque, data la improponibilità di analogie tra la fattispecie criminosa da essa sanzionata e i delitti di oltraggio a P.U. e ingiuria —, si deve ritenere che non vi sia alcuno straripamento dai criteri di congruità sia sotto il profilo della coerenza intrinseca al sistema penale, sia sotto il profilo della violazione dei valori costituzionali.
Cass. pen. n. 562/1972
L'ipotesi criminosa enunciata nell'art. 278 c.p. non richiede affatto, per l'integrazione della fattispecie, il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato (al quale è equiparato il Sommo Pontefice). Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 278 c.p. non è richiesto un dolo caratterizzato da specifiche finalità, ma è sufficiente la mera volontà di compiere l'azione offensiva con la consapevolezza di arrecare ingiuria alla persona investita della carica di Capo dello Stato o di Sommo Pontefice. La L. 11 novembre 1947, n. 1, ha modificato gli artt. 276, 277, 278 e 279 del c.p. ed ha abrogato gli artt. 280, 281 e 282, per adeguare il sistema al mutamento dell'istituzione monarchica in quella repubblicana, senza introdurre alcuna disposizione che possa rendere incompatibile il riferimento dell'art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alla norma dell'art. 278 del c.p.