Art. 286 – Codice penale – Guerra civile

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato [4], è punito con l'ergastolo.

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con l'ergastolo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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