Art. 286 – Codice penale – Guerra civile
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato [4], è punito con l'ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con l'ergastolo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 16007/2024
La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS,
Cass. pen. n. 2600/1986
Tra il reato di banda armata e quello di guerra civile non è configurabile alcuna specialità, assorbimento o sussidiarietà. Il delitto banda armata è un reato-mezzo, caratterizzato dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale od interna dello Stato, previsti dall'art. 302 c.p., ma non si identifica con il reato-fine, poiché la realizzazione di quest'ultimo non è considerata né elemento costitutivo del reato e neppure circostanza aggravante. Ne consegue che, se il fine si realizza, il reato posto in essere non può che concorrere con quello ritenuto reato-mezzo.