Art. 285 – Codice penale – Devastazione, saccheggio e strage
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage [422] nel territorio dello Stato [4] o in una parte di esso è punito con l'ergastolo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32994/2024
In tema di termini massimi della custodia cautelare, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna e conseguente regressione del procedimento, si applica la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 303 cod. proc. pen. con nuova decorrenza dalla data della sentenza di annullamento, mentre i termini previsti dal comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen., non riguardano ipotesi diverse di decorrenza alternative a quelle previste dal comma 2 e rappresentano il limite massimo di durata complessiva della misura cautelare.
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 17470/2024
In tema di esigenze cautelari, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo "ex se" come fattore di attenuazione ai fini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia.
Cass. civ. n. 13165/2024
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Cass. civ. n. 9369/2024
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 3839/2024
In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.
Cass. civ. n. 37701/2023
In tema di durata della custodia cautelare, in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., della custodia cautelare per il reato satellite, occorre avere riguardo alla pena unitariamente inflitta, se il titolo custodiale sia ancora valido ed efficace per il reato più grave, non rilevando che il "presofferto" sia pari alla pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 34243/2023
La dichiarazione del difensore, contenuta nell'atto di appello, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - per il principio di responsabilità che deve accompagnare l'esercizio del diritto di difesa - va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l'onere di rimediare all'erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.
Cass. civ. n. 20054/2023
L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva omesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).
Cass. civ. n. 8556/2023
Nel caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. "termine lungo" per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il "dies a quo" di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l'azione di equa riparazione.
Cass. pen. n. 38184/2022
Il delitto di strage "politica" di cui all'art. 285 cod. pen. si differenzia da quello di strage "comune" di cui all'art. 422 cod. pen. in quanto, per la configurabilità del primo, è richiesto il dolo subspecifico (fine motivo), che connette l'azione all'intento finalistico dell'agente di recare offesa alla compagine statuale, intesa come lesione anche alla personalità giuridica dello Stato, mentre, nel secondo, il fine specifico è costituito dall'intenzione di uccidere private persone.
Cass. pen. n. 25436/2007
Il delitto di devastazione, saccheggio e strage richiede un duplice dolo specifico, consistente nella finalità di arrecare pregiudizio alla sicurezza interna della collettività ed in quella, subordinata ma strettamente connessa, di aggredire l'incolumità dei consociati o del loro patrimonio, per mezzo di una preordinata e programmata condotta criminosa.
Cass. pen. n. 11290/1993
L'art. 285 c.p. prevede la commissione di un fatto, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, diretto a portare nel territorio dello Stato o in una parte di esso, la devastazione, il saccheggio o la strage. Pertanto, il reato è correlato ad un duplice dolo specifico, in rapporto al fine dell'attentato ed all'intento di cagionare determinati nocumenti. Ma tali obiettivi criminosi, secondo il significato letterale della norma, risultano prospettati alternativamente, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione del delitto, un fatto diretto a realizzarne uno, con esclusione degli altri. (Sulla scorta del principio enunciato la Suprema Corte ha escluso la violazione della relazione tra sentenza ed accusa contestata, poiché il giudice istruttore, nell'ordinanza di rinvio a giudizio, aveva precisato che la condotta degli imputati era diretta a cagionare solo devastazione (art. 419 c.p.), con esclusione, quindi, dell'ipotesi di strage, art. 422 c.p., ma pure sempre nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 285 citato).
Cass. pen. n. 10233/1988
Il delitto di cui all'art. 285 c.p. si differenzia da quello di cui all'art. 422 c.p. unicamente per la presenza, nel primo, del dolo specifico costituito dalla intenzione che l'evento si ripercuota sulle istituzioni statuali come lesione anche alla personalità giuridica dello Stato. Il dolo specifico costituito dalla intenzione di uccidere, richiesto dall'art. 422 c.p., non può essere surrogato dal dolo eventuale che riguarda il dolo generico e che, essendo indiretto, è ontologicamente incompatibile con quello specifico.
Cass. pen. n. 4932/1986
La riconosciuta natura eversiva di una associazione (nella specie «Ordine Nero») non può trasformare, per ciò solo, un delitto di strage comune in quella politica prevista dall'art. 285 c.p.
Non integra il delitto di strage politica, di cui all'art. 285 c.p., bensì quello di strage comune, previsto dall'art. 422 stesso codice, l'attentato compiuto contro la sede di un partito politico. Tali organismi, infatti, non possono identificarsi, istituzionalmente, con la personalità dello Stato, né con alcuna delle sue articolazioni, anche se la Costituzione, all'art. 49, li prevede come strumenti per realizzare il diritto dei cittadini di concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. (Fattispecie relativa ad attentato compiuto da «Ordine Nero» contro una sede del partito socialista italiano).
Cass. pen. n. 13466/1980
Integra il reato di saccheggio il fatto commesso da una pluralità di persone che si impossessa indiscriminatamente di una rilevante quantità di oggetti con azione sorretta da spirito di assoluta prepotenza e non curanza per l'ordine costituito.
Cass. pen. n. 1538/1979
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 285 c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Invero, la previsione per tale reato della pena dell'ergastolo costituisce esplicazione della facoltà discrezionale del legislatore e, comunque, non si sottrae al giudice, mediante l'applicazione delle attenuanti comuni o generiche, la possibilità di far luogo alla pena della reclusione in luogo di quella dell'ergastolo. La strage è reato comune contro la pubblica incolumità se l'agente non abbia avuto altro fine che quello di uccidere private persone; diventa reato speciale contro la personalità dello Stato se l'intento dell'agente sia stato quello di far ripercuotere l'evento sulla compagine statale come lesione alla persona giuridica dello Stato.
Cass. pen. n. 1684/1978
L'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 285 del c.p. consiste nel compimento di qualsiasi fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso. È, quindi, sufficiente, per l'essenza del reato, che sia posto in essere un tentativo idoneo a produrre l'evento considerato dalla legge.
Cass. pen. n. 1/1970
Il delitto di strage politica previsto dall'art. 285 c.p. si differenzia da quello di strage comune soltanto per la presenza, nel primo reato, dell'elemento psicologico subspecifico (fine - motivo), che segna la connessione tra l'azione e l'intento finalistico di recare offesa alla personalità dello Stato, restando per il resto identiche le due figure delittuose nell'elemento obiettivo e nell'elemento subiettivo proprio del reato (dolo). In altri termini, la strage è reato comune (contro la pubblica incolumità) se l'agente non abbia avuto altro fine che quello di uccidere private persone; diventa reato speciale politico .