Art. 297 – Codice penale – Offesa all’onore dei Capi di Stati esteri
[Chiunque nel territorio dello Stato offende l'onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.