Art. 298 – Codice penale – Offese contro i rappresentanti di Stati esteri

[[Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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