Art. 307 – Codice penale – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento , dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente [308, 309].
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1900/2025
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Cass. civ. n. 132/2025
Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..
Cass. civ. n. 25802/2024
La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione non può determinare l'accoglimento dell'impugnazione di merito fondata su tale motivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, accogliendo l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio in primo grado, nonostante l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario passivo tra i condomini a fronte di domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità esclusiva di uno solo di essi).
Cass. civ. n. 25271/2024
La solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 richiede un giudizio bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista, in modo che al giudice sia sottratto il potere di pronunciare sul processo; ciò si verifica anche quando le parti hanno previsto l'abbandono della causa dal ruolo o hanno rinunciato agli atti del processo, con conseguente estinzione di questo, purché i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione, accettando che, nei loro confronti, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione abbia posto le spese giudiziali.
Cass. civ. n. 25180/2024
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Cass. civ. n. 8252/2024
La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza).
Cass. civ. n. 4814/2024
La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).
Cass. civ. n. 114/2024
In virtù dell'art. 307, comma 4, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dall'art. 46 l. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis, l'estinzione del giudizio deve essere sollevata dalla parte interessata con assoluta pregiudizialità; ne consegue che, nel caso in cui emerga dall'atto di citazione in riassunzione che la parte attrice non ha provveduto, nei termini stabiliti dal giudice o dalla legge, ad integrare il contraddittorio, l'eccezione di estinzione deve ritenersi tardivamente proposta ove non sollevata nella prima difesa utile, nella specie rappresentata dall'atto di costituzione in riassunzione, rimanendo irrilevante la circostanza che il giudice, in violazione dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a scadenza del termine avvenuta, abbia impropriamente assegnato un nuovo termine (nella specie, per notificare mediante pubblici proclami).
Cass. civ. n. 34670/2023
Quando l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza non contenga, come sarebbe doveroso, la pronuncia sulle spese, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente rende improcedibile l'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.
Cass. civ. n. 31438/2023
L'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte.
Cass. civ. n. 30270/2023
In caso di tardiva costituzione dell'attore, in ipotesi di causa con più convenuti, la costituzione tempestiva di almeno uno di essi esclude, ex art. 171 comma 2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.
Cass. civ. n. 27254/2023
La parte contumace in primo grado non può eccepire in appello l'estinzione del processo nell'ipotesi in cui sia stata posta, nel grado in cui si è verificato l'evento interruttivo, nella condizione di formulare la relativa eccezione per esserle stato ritualmente notificato, in detto grado, l'atto di riassunzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile, per violazione dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione di estinzione del processo sollevata, in grado d'appello, dalla parte rimasta contumace in primo grado, escludendo che quest'ultima potesse giovarsi degli effetti dell'eccezione ritualmente formulata, in primo grado, dalle altre parti).
Cass. civ. n. 26970/2023
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
Cass. civ. n. 19974/2023
La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale la quale aveva escluso che, all'esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei confronti del terzo, comportasse di per sé l'estinzione del giudizio).
Cass. civ. n. 16407/2023
In tema di equa riparazione, in caso di estinzione del giudizio presupposto per inattività delle parti, non può ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in un giudizio per risarcimento dei danni per responsabilità professionale, aveva dedotto dalla mancata riassunzione della causa da parte della convenuta l'assenza di un pregiudizio per la durata irragionevole del processo, così omettendo di differenziare la posizione processuale delle parti e, quindi, senza tenere conto che la convenuta aveva un interesse contrario alla riassunzione).
Cass. civ. n. 8835/2023
L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.
Cass. pen. n. 49898/2015
Ai fini della concessione del permesso di necessità, di cui al comma secondo dell'art. 30 ord. pen., in favore di detenuti o internati, nella nozione di "eventi familiari" sono ricompresi quelli che coinvolgono i "prossimi congiunti", per tali dovendo intendersi i soggetti indicati dall'art. 307, comma quarto, cod. pen., contenendo quest'ultimo una disposizione di portata generale.
Cass. pen. n. 41139/2010
on può essere applicata al convivente "more uxorio" resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, e 307, comma quarto, cod. pen., i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente "more uxorio".
Cass. pen. n. 11344/1993
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), nella nozione di «rifugio» rientra anche un luogo di cura nel quale, in assenza di immediata urgenza di trattamenti sanitari, taluno dei soggetti menzionati nel primo comma del citato art. 307 venga accolto e, successivamente agli interventi anzidetti, trattenuto fino a completa guarigione, in condizioni di clandestinità, nulla rilevando, in contrario, per quanto attiene la posizione del sanitario, l'esonero di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 365, secondo comma, c.p., dall'obbligo del referto, giacché tale esonero, previsto solo con riguardo alla prestazione dell'attività strettamente sanitaria, non può implicare la irrilevanza penale, sotto qualsivoglia altro profilo diverso da quello del reato di omissione di referto, dell'intera condotta, nel cui ambito la detta prestazione si sia collocata.
Cass. pen. n. 5437/1992
Ai fini della configurabilità del delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, il riconoscimento della natura tassativa dell'espressione «dà rifugio o fornisce vitto» non può condurre ad escludere dalla previsione normativa tutti gli atti che sono strumentali alla realizzazione dell'ospitalità, come quelli suscettibili di rientrare comunque in una ricostruzione teleologica del fatto oggetto di incriminazione. Ne consegue che anche il fatto di raccogliere un ferito appartenente alla banda, di accompagnarlo in un luogo sicuro, dargli ospitalità e fornirgli i necessari medicinali insieme con il vitto, può rientrare nel concetto di prestazione di vitto e fornitura di alloggio, senza che ciò comporti necessariamente adesione al programma operativo della banda, e partecipazione quindi al delitto di cui all'art. 306 c.p.
Cass. pen. n. 14612/1989
Per l'integrazione del reato sussidiario previsto dall'art. 307 c.p. il fatto di dare rifugio o vitto al partecipe dell'associazione o della banda armata richiede, da parte di chi presta tale assistenza, la necessaria consapevolezza dell'attualità e della permanenza dell'associazione o della banda armata.
Cass. pen. n. 2101/1989
La differenza tra il delitto di partecipazione a banda armata e di assistenza ai partecipi è da individuarsi nell'elemento psicologico che caratterizza il comportamento dell'agente. È così configurabile il paradigma legale dell'art. 307 c.p., quando l'ospitalità è consapevolmente prestata al singolo od anche a singoli componenti della banda, per soddisfare un bisogno esclusivo dello stesso. Ricorre invece l'ipotesi di cui all'art. 306 c.p., quando l'adesione a fornire rifugio sia ispirata dall'intento di soddisfare un bisogno della banda nella sua visione associativa e, quindi, di concorrere alla realizzazione dei fini ed alla permanenza in vita della stessa.
Cass. pen. n. 11949/1987
Il delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione politica mediante associazione o di banda armata riguarda il dare rifugio o fornire vitto a taluna delle persone che partecipano alla banda armata o all'associazione, cioè a singoli componenti e non alla banda nel suo complesso. Ne consegue che risponde di concorso nel rispettivo reato associativo e non del delitto di cui all'art. 307 c.p. colui che presta assistenza o altro aiuto all'associazione o alla banda, sia pure a mezzo di un suo appartenente.
Cass. pen. n. 6092/1984
Il delitto di banda armata, anche nell'ipotesi di semplice partecipazione, ha natura di reato permanente, sicché ogni aiuto consapevolmente prestato alla banda in quanto tale non configura né reato di favoreggiamento personale (che richiede la cessazione della permanenza) né quello di assistenza ai partecipanti a banda armata (che è limitato all'assistenza a singoli associati e non alla banda), ma si risolve in un consapevole contributo all'esistenza della banda, ossia, giuridicamente, in una partecipazione alla stessa.
Cass. pen. n. 617/1984
Il delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, può trovare applicazione, secondo l'espressa previsione legislativa, al di fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento e riguarda il dare rifugio o fornire vitto a taluna delle persone che partecipano alla banda armata, ossia a singoli componenti e non alla banda nel suo complesso. L'ipotesi criminosa, prevista tra i delitti contro la personalità dello Stato, di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, corrisponde a quella, prevista tra i delitti contro l'ordine pubblico, di assistenza agli associati, dalla quale differisce per la qualità della persona aiutata.