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Art. 309 — Banda armata: casi di non punibilità

Art. 309 — Banda armata: casi di non punibilità

Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell’ingiunzione dell’Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

  1. 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
  2. 2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

  1. 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
  2. 2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 11344/1993

Attesa la ricomprensibilità del reato di cui all’art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico) fra quelli di cui all’art. 302 c.p., ai quali fa a sua volta riferimento, per indicare i reati-fine della banda armata, l’art. 306, primo comma, c.p., ne deriva che, ai fini della operatività delle cause di non punibilità previste dall’art. 309 c.p., la condizione che non sia stato ancora commesso il delitto, quale che esso sia, per il quale la banda è stata formata, deve necessariamente sussistere anche quando detto delitto sia quello di cui al citato art. 270 bis.
In tema di banda armata, i casi di non punibilità previsti dall’art. 309 c.p. presuppongono che le condotte ivi previste siano poste in essere «prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata». Deve quindi ritenersi, atteso l’uso della forma impersonale, che il verificarsi di tale condizione postuli che quel delitto non sia stato ancora commesso in assoluto, e cioè da alcuno dei componenti della banda, nulla rilevando, quindi, in caso contrario, che ad esso sia personalmente rimasto estraneo il soggetto che invoca la causa di non punibilità.

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Cass. pen. n. 3995/1990

Ad escludere l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 309 c.p. è sufficiente che uno qualsiasi dei delitti scopo sia stato commesso, a nulla rilevando la circostanza che l’autore non si identifichi con colui che abbia successivamente tenuto il comportamento positivo previsto dalla citata norma né che la consumazione del delitto scopo sia stata giudizialmente accertata e vi sia stata condanna per esso. (Fattispecie relativa alla già avvenuta consumazione del delitto fine di associazione sovversiva).

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Cass. pen. n. 10269/1988

La causa di non punibilità per il delitto di banda armata, prevista dall’art. 309, n. 2, c.p., è applicabile unicamente allorquando non si sia realizzata la condizione negativa della consumazione di uno dei delitti – scopo per i quali la banda venne formata. Tale condizione ha carattere oggettivo e pertanto impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità pur se il delitto-scopo sia stato commesso da un soggetto diverso da quello che invoca l’esimente ed anche se quest’ultimo abbia tenuto comportamenti positivi, nonché indipendentemente dall’epoca di consumazione del reato-fine rispetto alla partecipazione dal suddetto soggetto alla banda armata.

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