Art. 316 – Codice penale – Peculato mediante profitto dell’errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio , giovandosi dell'errore altrui , riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo , denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 35787/2020

Integra il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui la condotta dell'addetto all'ufficio urbanistica comunale, incaricato di svolgere l'istruttoria delle pratiche per il rilascio dei permessi a costruire, che, "in occasione" dell'esercizio delle sue funzioni, si appropri di somme di danaro versate da privati nell'errata convinzione di assolvere al pagamento di oneri dovuti.

Cass. civ. n. 4074/1999

La qualità di persona offesa dal reato compete esclusivamente al titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e non coincide con quella di danneggiato. Nei reati contro la pubblica amministrazione «persona offesa» è soltanto quest'ultima, mentre «danneggiati» possono essere i soggetti che solo di riflesso e in via eventuale subiscono un pregiudizio dalla azione delittuosa. Pertanto, in caso di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), il cassiere della Banca d'Italia che, in occasione di un pagamento, corrisponda, per errore, al soggetto attivo del reato somme eccedenti quelle dovute, appartenenti all'amministrazione finanziaria, non può considerarsi persona offesa dal reato, ma solo «danneggiato» dal reato (se l'Istituto di emissione gli chieda la rifusione di dette somme), con l'ulteriore conseguenza che il reato di peculato non può considerarsi aggravato ai sensi dell'art. 61, nn. 7 e 10, per non essere detto cassiere «persona offesa» e per non essere stato consumato il reato «contro» costui, ma contro l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Cass. civ. n. 5515/1996

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice («giovandosi dell'errore altrui», cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

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