Art. 324 – Codice penale – Interesse privato in atti di ufficio

[Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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