Art. 325 – Codice penale – Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio , che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.