Art. 328 – Codice penale – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4526/2025
In tema di omissione di atti d'ufficio, l'esistenza, al momento del fatto, di un qualificato contrasto giurisprudenziale sulla norma extra-penale riguardante la competenza del pubblico agente ad emettere l'atto dell'ufficio o del servizio oggetto dell'istanza del privato è elemento idoneo ad elidere il dolo del delitto di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la condanna del ricorrente, responsabile del Settore Lavori Pubblici di un Comune, era sorto contrasto nella giurisprudenza amministrativa circa la competenza dell'ente locale, ovvero dell'organismo straordinario di liquidazione insediatosi a seguito della dichiarazione di dissesto, a provvedere sull'indennità di occupazione "sine titulo" per i fatti pregressi).
Cass. civ. n. 15642/2024
Non integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. l'omesso deposito della consulenza tecnica di ufficio nel termine fissato dal giudice o prorogato, nel caso in cui, in ragione della tipologia dell'accertamento delegato, non sia di per sé ravvisabile l'urgenza, posto che il termine fissato per il deposito è ordinatorio e che l'ordinamento prevede, in presenza di grave ritardo non giustificato, la revoca dell'incarico.
Cass. civ. n. 7668/2023
In tema di omissione di atti d'ufficio, non escludono la configurabilità del reato di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. eventuali meccanismi sostitutivi attivabili dall'interessato a fronte della omissione del pubblico agente, quali la richiesta della nomina di un commissario "ad acta" e il formarsi del silenzio-inadempimento ex art. 31 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente, in caso di attività vincolata, di promuovere un'azione per accertare l'obbligo di provvedere, in quanto ciò che rileva è solo l'inerzia della pubblica amministrazione nel compiere l'atto richiesto o nell'esporre le ragioni del ritardo.
Cass. civ. n. 16483/2022
Il reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dal primo comma dell'art. 328 cod. pen., pur se istantaneo, può configurarsi anche nel caso in cui l'inerzia omissiva, protraendosi oltre il termine per il compimento dell'atto, pur a fronte di formali sollecitazioni ad agire rivolte al pubblico ufficiale, si risolva in un rifiuto implicito, sì che in tal caso il momento consumativo coincide con l'adozione dell'atto dovuto, la quale determina la cessazione degli effetti negativi della inazione.
Cass. civ. n. 49116/2022
Il reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dal primo comma dell'art. 328 cod. pen., che si realizzi in forma implicita per il protrarsi dell'inerzia omissiva, si consuma sin dal momento iniziale in cui si manifesta il ritardo non più giustificabile dell'atto dovuto ma, finché perdura l'interesse al compimento dell'atto stesso, continua la permanenza, che si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa.
Cass. civ. n. 33565/2021
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 328 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, in quanto l'avverbio "indebitamente", inserito nel testo della disposizione, qualificando l'omissione di atti di ufficio come reato ad antigiuridicità cosiddetta espressa o speciale, connota l'elemento soggettivo, non nel senso di comportare l'esigenza di un dolo specifico, ma per sottolineare la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti.
Cass. civ. n. 1676/2020
In tema di responsabilità da reato degli enti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di uno dei reati di cui all'art. 322-ter cod. pen. può essere indifferentemente disposto, oltre che nei confronti dell'ente responsabile dell'illecito amministrativo, anche nei confronti delle persone fisiche che lo hanno commesso, con l'unico limite che il vincolo non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.
Cass. civ. n. 1657/2020
Il rifiuto di un atto dell'ufficio, previsto dall'art. 328, comma primo, cod. pen., ha natura di reato istantaneo e può manifestarsi in forma continuata quando, a fronte di formali sollecitazioni ad agire rivolte al pubblico ufficiale rimaste senza esito, la situazione potenzialmente pericolosa continui a esplicare i propri effetti negativi e l'adozione dell'atto dovuto sia suscettibile di farla cessare.
Cass. civ. n. 18901/2020
Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad interruzione volontaria di gravidanza indotta per via farmacologica, si astenga dal prestare la propria attività nella fase successiva alla somministrazione del farmaco abortivo - nella specie, non eseguendo il controllo ecografico previsto dalle linee guida - atteso che in tale ipotesi non può invocarsi il diritto di obiezione di coscienza, avuto riguardo ai limiti stabiliti per il suo esercizio dall'art. 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
Cass. civ. n. 10446/2018
In tema di rifiuto di atti d'ufficio, ipotizzato per la mancata adozione, da parte dell'autorità comunale, di un provvedimento che inibisse l'uso di un edificio scolastico risultato non conforme alla vigenti disposizioni dettate dalla normativa antisismica, correttamente deve ritenersi esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato qualora, nella ritenuta assenza di un immediato pericolo di crollo, la predetta autorità abbia già avviato le procedure per la messa a norma dell'edificio, con stanziamento delle somme all'uopo necessarie.
Cass. civ. n. 21631/2017
Integra il reato di rifiuto di atti di ufficio, la condotta del medico di guardia in servizio presso una casa di cura che, richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico in relazione alla progressiva ingravescenza delle condizioni di salute di un paziente ivi ricoverato, ometta di procedere alla visita ed alla diretta valutazione della situazione, a nulla rilevando che il paziente sia comunque assistito dal suddetto personale, incaricato di monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali, e che, in tal caso, la valutazione del sanitario si fondi soltanto su dati clinici e strumentali. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo e che la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione).
Cass. civ. n. 55134/2016
Non integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.) la condotta del farmacista che si rifiuta di consegnare un farmaco antipiretico urgente ad un malato terminale in assenza della richiesta prescrizione medica, poiché, in ragione di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, l'obbligo di consegna di un medicinale senza ricetta ricorre, in caso di estrema necessità ed urgenza, solo ove si tratti di paziente con patologia cronica, ovvero vi sia la necessità di non interrompere il trattamento terapeutico o di proseguire la terapia a seguito di dimissioni ospedaliere, ed il farmacista abbia conoscenza di tali condizioni di salute del paziente.
Cass. civ. n. 36674/2015
Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra ius", senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente escluso la configurabilità del reato nei confronti di due infermieri addetti alla centrale operativa 118, i quali pur non intervenuti tempestivamente a prestare soccorso, avevano rispettato i protocolli medici indicativi della patologia in relazione alla sintomatologia riferita telefonicamente dal paziente, poi deceduto per aneurisma dissecante dell'aorta).
Cass. civ. n. 20316/2015
In tema di rifiuto di atti d'ufficio, la conoscenza del dovere di compiere senza ritardo l'atto dell'ufficio, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, può ritenersi provata qualora l'obbligo di attivarsi derivi da un ordine inviato via fax, e l'apparecchio trasmittente abbia confermato (con il c.d. "OK") il regolare invio della comunicazione al numero di utenza del destinatario, senza che quest'ultimo abbia dedotto elementi idonei ad inficiare il valore probatorio della nota di conferma. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un ordine di immediata restituzione dei fascicoli processuali inviato via fax ad un perito dopo una precedente intimazione a depositare la perizia o a rinunciare all'incarico, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva giudicato sufficiente la prova offerta della nota di conferma, a fronte di una mera ipotesi difensiva circa la possibilità che l'ordine fosse stato irregolarmente trasmesso).
Cass. civ. n. 2331/2014
In tema di rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta scritta di cui all'art. 328, secondo comma, cod. pen., assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso il reato in presenza di mere richieste al Consiglio dell'ordine degli avvocati di revoca della sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense, prive di formali diffide ad adempiere rivolte al pubblico ufficiale).
Cass. civ. n. 33857/2014
Il delitto di omissione di atti d'ufficio è un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo, ossia con tempestività, in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente la decisione impugnata avesse escluso la configurabilità del reato con riferimento alla mancata adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, in relazione al pericolo cagionato ai pedoni e ad un'abitazione da una frana insistente sulla sede stradale, cui si sarebbe potuto ovviare anche con la chiusura della strada ad opera dei Vigili del Fuoco).
Cass. civ. n. 45629/2013
In tema di delitto di omissione di atti d'ufficio, il formarsi del silenzio rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato costituisce inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in materia di richiesta di accesso ai documenti amministrativi).
Cass. civ. n. 44635/2013
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta dell'agente di polizia municipale che, richiesto con ordine del superiore gerarchico di intervenire immediatamente sul luogo ove si era verificato un grave incidente stradale che stava provocando seri problemi di traffico, rifiuti di recarsi sul posto, adducendo di non aver indosso la divisa e di non essere stato previamente autorizzato all'intervento in abiti civili secondo quanto prescritto dall'art. 4, legge n. 65 del 1986.
Cass. civ. n. 19759/2013
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del medico preposto al servizio "118" che non eserciti la propria valutazione discrezionale del requisito dell'urgenza dell'atto, omettendo di formulare la diagnosi mediante i parametri informatici previsti dal protocollo dell'azienda ospedaliera (cd."Triage") e di inviare la richiesta autoambulanza, secondo quanto stabilito nelle procedure operative previste per il relativo servizio.
Cass. civ. n. 16657/2013
In tema di rifiuto di atti d’ufficio, non rientra tra le ragioni (in particolare, quelle di giustizia) per le quali, ai sensi dell’art. 328, comma primo, c.p., un atto d’ufficio debba essere compiuto “senza ritardo”, sì che l’indebito rifiuto di compierlo venga ad assumere carattere di reato, la notifica ai destinatari, da parte del messo comunale all’uopo incaricato, di atti di diffida al pagamento di contributi trasmessi da una Direzione provinciale del lavoro.
Cass. civ. n. 14979/2013
In tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere di urgenza dell'atto ricorre nel caso del medico in servizio di guardia che sia richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico e medico con insistenti sollecitazioni, non rilevando che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva.
Cass. civ. n. 10051/2013
Il reato di rifiuto di atti di ufficio è configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale. (Fattispecie relativa al curatore di un fallimento che, dopo aver omesso di depositare la relazione e di compiere atti della procedura per oltre quindici anni, dapprima, ricevuta dal giudice delegato una diffida a relazionare, si era limitato a presentare una richiesta di proroga motivata in termini generici, e, poi, una volta rigettata questa istanza, non aveva dato alcun riscontro a successivi solleciti e richieste di informazioni fino alla sua sostituzione).
Cass. civ. n. 23107/2012
Non è integrato il delitto previsto dall'art. 328, comma primo, c.p. quando l'atto il cui compimento si richiede al pubblico ufficiale venga a ledere suoi diritti costituzionalmente garantiti non potendosi, in tale ipotesi, considerare indebito il rifiuto. (Nella specie la Corte ha escluso la sussistenza del reato con riferimento al rifiuto da parte del sindaco di un comune di consegnare alla polizia giudiziaria un regolamento comunale che avrebbe dovuto provare la sua responsabilità penale in un diverso procedimento).
Cass. civ. n. 17069/2012
Il rifiuto di un atto d'ufficio si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l'appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell'atto medesimo. (Fattispecie relativa all'omesso impedimento della viabilità, da parte del capo del Genio civile di un comune, su percorsi costituenti alveo naturale di due fiumi, omissione da cui derivava, a seguito di un forte piovasco, un'onda di piena che travolgeva le automobili in transito con il conseguente decesso dei passeggeri).
Cass. civ. n. 79/2012
In tema di omissione di atti d'ufficio, il dovere di risposta del pubblico ufficiale presuppone che sia stato avviato un procedimento amministrativo, rimanendo al di fuori della tutela penale quelle richieste che, per mero capriccio o irragionevole puntigliosità, sollecitano alla P.A. un'attività che la stessa ritenga ragionevolmente superflua e non doverosa.
Cass. civ. n. 35526/2011
In tema di rifiuto d'atti d'ufficio, nel caso in cui il medico ospedaliero abbia omesso di verificare a seguito di segnalazione del personale infermieristico le condizioni di un paziente ricoverato, il giudice può valutare l'esercizio della discrezionalità tecnica opposta dal sanitario a giustificazione del suo comportamento.
Cass. civ. n. 34402/2011
Integra il delitto di cui all'art. 328, comma primo, c.p. il medico in guardia sull'autoambulanza del servizio 118 il quale, opponendo il mancato rispetto delle procedure dettate per la richiesta dell'intervento, rifiuti di effettuare il trasporto presso idonea struttura di un paziente, l'indifferibilità del cui ricovero gli era stata prospettata da altro sanitario.
Cass. civ. n. 34385/2011
L'integrazione della fattispecie criminosa dell'omissione di atti d'ufficio, nella forma di cui all'art. 328, comma secondo, c.p., ha riguardo esclusivamente alle condotte della P.A. nei rapporti con i soggetti ad essa esterni, non anche a quelle che abbiano avuto luogo all'interno dell'amministrazione, che potranno integrare la diversa fattispecie di cui all'art. 328, comma primo, c.p., od assumere rilevanza meramente disciplinare.
Cass. civ. n. 28005/2011
La fattispecie di omissione di atti d'ufficio è speciale rispetto a quella di omissione di soccorso.
Cass. civ. n. 34401/2010
Commette il delitto di rifiuto di atti d'ufficio il militare dell'Arma dei Carabinieri che ometta la dovuta segnalazione al Prefetto circa la detenzione di una modica quantità di sostanze stupefacenti da parte di taluno.
Cass. civ. n. 14599/2010
In tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende qualunque ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la tempestiva attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia. Ne consegue che non attiene a una ragione di giustizia la mancata adozione, da parte di un sindaco, dei provvedimenti di natura amministrativa relativi a contravvenzioni stradali.
Cass. civ. n. 7348/2010
Ai fini della integrazione del delitto di omissione di atti d'ufficio, è irrilevante il formarsi del silenzio-rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato. Ne consegue che il "silenzio-rifiuto" deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice. (Fattispecie relativa ad un'istanza presentata da un medico convenzionato all'A.S.L., al fine di ottenere il pagamento delle proprie competenze retributive).
Cass. civ. n. 46512/2009
Integra il delitto di cui all'art. 328, comma primo c.p. il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato, opposto dal medico responsabile del reparto, esclusivamente se il ricovero doveva ritenersi indifferibile per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona. (Fattispecie relativa all'annullamento della sentenza di condanna del medico che aveva rifiutato il ricovero in un reparto chirurgico di un paziente di altro ospedale affetto da dolori addominali da colica biliare).