Art. 328 – Codice penale – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 36674/2015

Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra ius", senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente escluso la configurabilità del reato nei confronti di due infermieri addetti alla centrale operativa 118, i quali pur non intervenuti tempestivamente a prestare soccorso, avevano rispettato i protocolli medici indicativi della patologia in relazione alla sintomatologia riferita telefonicamente dal paziente, poi deceduto per aneurisma dissecante dell'aorta).

Cass. civ. n. 2331/2014

In tema di rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta scritta di cui all'art. 328, secondo comma, cod. pen., assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso il reato in presenza di mere richieste al Consiglio dell'ordine degli avvocati di revoca della sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense, prive di formali diffide ad adempiere rivolte al pubblico ufficiale).

Cass. civ. n. 44635/2013

Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta dell'agente di polizia municipale che, richiesto con ordine del superiore gerarchico di intervenire immediatamente sul luogo ove si era verificato un grave incidente stradale che stava provocando seri problemi di traffico, rifiuti di recarsi sul posto, adducendo di non aver indosso la divisa e di non essere stato previamente autorizzato all'intervento in abiti civili secondo quanto prescritto dall'art. 4, legge n. 65 del 1986.

Cass. civ. n. 16657/2013

In tema di rifiuto di atti d’ufficio, non rientra tra le ragioni (in particolare, quelle di giustizia) per le quali, ai sensi dell’art. 328, comma primo, c.p., un atto d’ufficio debba essere compiuto “senza ritardo”, sì che l’indebito rifiuto di compierlo venga ad assumere carattere di reato, la notifica ai destinatari, da parte del messo comunale all’uopo incaricato, di atti di diffida al pagamento di contributi trasmessi da una Direzione provinciale del lavoro.

Cass. civ. n. 14599/2010

In tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende qualunque ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la tempestiva attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia. Ne consegue che non attiene a una ragione di giustizia la mancata adozione, da parte di un sindaco, dei provvedimenti di natura amministrativa relativi a contravvenzioni stradali.

Cass. civ. n. 34066/2006

Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328, comma primo, c.p.) il pubblico ufficiale (nella specie agente di polizia giudiziaria) che rifiuti di compiere atti che per ragioni di giustizia devono essere compiuti senza ritardo, omettendo di espletare le indagini delegate su specifici procedimenti; né, a tal fine, ha rilievo la circostanza che non si sia verificato alcun danno al buon andamento della P.A., considerato che il reato di cui all'art. 328, comma primo, è un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, nella specie da compiere per ragioni di giustizia e senza ritardo, indipendentemente dallo specifico atto e dal nocumento che può derivarne. Nemmeno ha rilievo il fatto che si tratti di attività delegata e surrogabile da altro funzionario, in quanto anche per l'attività delegata l'art. 348, comma terzo, c.p.p., impone all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria di informare prontamente il Pubblico Ministero dell'esito dell'attività delegata.

Cass. civ. n. 19039/2006

In tema di rifiuto ed omissione di atti di ufficio, rientrano negli atti di ufficio per ragioni di «sanità» a cui fa riferimento l'art. 328 c.p. esclusivamente quegli atti, con carattere di indifferibilità e doverosità, aventi natura propriamente sanitaria, nonché quelli strettamente funzionali alla realizzazione di questi ultimi. Ne consegue che non rileva ai fini penali l'omessa istituzione da parte del Sindaco di un servizio di trasporto in favore di persone handicappate al fine di consentire loro di frequentare la scuola dell'obbligo, trattandosi di provvedimento non strettamente funzionale all'intervento in materia di sanità.

Cass. civ. n. 41225/2005

In tema di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta di cui all'art. 328, secondo comma, c.p. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere: essa deve quindi, con percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono ed il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato.

Cass. civ. n. 37459/2004

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità e non il reato di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in turno di reperibilità presso una struttura ospedaliera che si renda irraggiungibile al recapito fornito disattivando il telefono cellulare, in quanto non rientra nella previsione dell'art. 328 c.p. la semplice inosservanza di obblighi.

Cass. civ. n. 11877/2003

L'art. 328 c.p. disciplina due distinte ipotesi di reato: nella prima il delitto si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, incidente su beni di valore primario (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, sanità); nella seconda, invece, ai fini della consumazione, è necessario il concorso di due condotte omissive, la mancata adozione dell'atto entro trenta giorni dalla richiesta scritta della parte interessata e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo.

Cass. civ. n. 19180/2001

Il delitto di cui all'art. 328, secondo comma, c.p., non è ravvisabile qualora ritardi od omissioni riguardino i rapporti tra organi della pubblica amministrazione.

Cass. civ. n. 8949/2000

Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti d'ufficio è necessario, che il pubblico ufficiale sia consapevole del suo contegno omissivo, nel senso che deve rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra jus; tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penale solamente a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, la decisione di merito con la quale si era ritenuta la sussistenza del delitto da parte di vigili sanitari che non avevano proceduto al sequestro disposto dal Gip di caseifici operanti senza autorizzazione allo scarico di acque reflue, perché, due giorni dopo la consegna dei provvedimenti di sequestro, gli opifici avevano ottenuto l'autorizzazione).

Cass. civ. n. 7281/2000

In tema di rifiuto di atti d'ufficio da parte del pubblico ufficiale e con riguardo all'ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell'art. 328 c.p., il carattere indebito del rifiuto, espressamente previsto dalla norma citata ai fini della configurabilità del reato, non è ravvisabile quando, in presenza di un conflitto di interessi, il compimento dell'atto venga a ledere diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente. (Fattispecie in cui i funzionari di polizia avevano rifiutato di ricevere una denuncia sporta a loro carico da un privato; la S.C. ha rilevato al riguardo che la ricezione della denuncia avrebbe esposto i pubblici ufficiali a conseguenze penali e che nel bilanciamento tra l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione e il diritto di difesa doveva essere attribuita prevalenza a quest'ultimo).

Cass. civ. n. 1815/2000

Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio, ex art. 328, comma primo, c.p., la condotta di un pretore che rigetta la richiesta del pubblico ministero di estrarre copia degli atti di un procedimento penale ai fini della impugnazione della sentenza, atteso che le parti hanno diritto di esaminare e ottenere copia degli atti del procedimento per lo svolgimento delle attività inerenti alle facoltà processuali loro riconosciute.

Cass. pen. n. 1181 del 3 maggio 2000

Il delitto di omissione di atti di ufficio, nella ipotesi di cui al primo comma dell'art. 328 c.p., lede — di norma — solo l'interesse della pubblica amministrazione al corretto esercizio delle pubbliche funzioni in vista del perseguimento di finalità pubbliche. Ciò non esclude — in linea teorica — che il pubblico interesse possa coincidere anche con un interesse privatistico, ipotesi nella quale il reato assume natura plurioffensiva. Perché questo accada, tuttavia, è necessario l'accertamento da parte del giudice del merito della coincidenza dell'interesse pubblico con quello del privato. (Nel caso la Corte Suprema ha escluso l'interesse del privato denunciante che aveva invocato l'intervento dei vigili urbani per la rimozione di un veicolo danneggiato a seguito di sinistro stradale, «anche allo scopo di accertare le eventuali responsabilità circa la causazione del sinistro», disconoscendo che potesse essere automaticamente attribuita al denunciante la veste di persona offesa dal reato cui compete l'avviso relativo alla richiesta di archiviazione).

Cass. civ. n. 9426/1999

Il reato di rifiuto od omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia competenza a compiere l'atto richiesto; in caso di procedimento amministrativo il cui iter coinvolga più uffici appartenenti alla medesima amministrazione, gli atti o le attività interne, la cui omissione dovrebbe trovare rimedio nella previsione di attività sostitutive di altri soggetti e sanzione nel promovimento del giudizio disciplinare, non sono penalmente rilevanti, ricadendo nella fattispecie della norma penale soltanto gli atti esterni costituiti dal provvedimento finale o quelli che, precedendo il provvedimento finale, si presentano come atti necessari, dotati di autonoma rilevanza. (Fattispecie relativa alla richiesta di temporanea concessione in uso di aule scolastiche, di competenza della Giunta Comunale, in cui si è esclusa la responsabilità dell'assessore al Patrimonio e Economato in quanto, non avendo il Sindaco provveduto a convocare la Giunta, non si era verificato il presupposto per l'esercizio da parte dell'organo collegiale e dei suoi componenti delle relative funzioni e del ragioniere generale, pur competente ad istruire la pratica, in quanto la sua attività era priva di rilevanza esterna).

Cass. civ. n. 5596/1999

Il reato di rifiuto di atto di ufficio non è integrato qualora l'atto, pur rispondente alle ragioni indicate dall'art. 328, comma secondo, c.p., non riveste carattere di indifferibilità e di doverosità. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha negato che ricorressero tali requisiti nel comportamento di un sindaco che, essendo indagato per fatti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, aveva omesso di dare notizia alla giunta comunale degli avvisi di fissazione dell'udienza per l'incidente probatorio, notificatigli anche nella qualità di legale rappresentante dell'amministrazione comunale, rivestente la qualità di persona offesa: e ciò sia in quanto difettava l'estremo della indifferibilità sia perché il sindaco, essendo indagato, si trovava in conflitto di interessi con l'ente rappresentato, con la conseguenza che al medesimo non avrebbe dovuto essere indirizzata la notifica dell'avviso quale rappresentante della persona offesa, stante la previsione dell'art. 77, comma secondo, c.p.p.).

Cass. civ. n. 12977/1998

In tema di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 21, coincidendo il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'interessato formulata ex art. 328, comma secondo, c.p. con il termine per il maturarsi del silenzio rifiuto, deve escludersi la configurabilità del reato di omissione di atti di ufficio se il pubblico ufficiale non compie l'atto richiesto e non risponde al richiedente, perché con il silenzio-rifiuto, sia pure per una presunzione, si ha il compimento dell'atto e viene comunque a determinarsi una situazione che è concettualmente incompatibile con l'inerzia della pubblica amministrazione.

Cass. civ. n. 10137/1998

Il reato di rifiuto di atti di ufficio — anche nella nuova formulazione introdotta dall'art. 16 della L. 26 aprile 1990, n. 86 — consiste nel mancato adempimento di un'attività doverosa, per il compimento della quale è fissato un termine unico finale e non soltanto iniziale, essendo il soggetto obbligato all'adempimento appena possibile, sicché la consumazione del reato si verifica nel momento stesso in cui si è verificata l'omissione o è stato opposto il rifiuto. L'agente è quindi punibile per reato istantaneo senza che abbia nessun rilievo l'ininterrotta protrazione dell'inattività individuale, giacché la legge non riconosce alcuna efficacia giuridica a detta persistenza e nemmeno all'eventuale desistenza.

Cass. civ. n. 2339/1998

Il reato di rifiuto di atti d'ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda per il privato dal mancato compimento dell'atto entro un termine. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto sussistente il reato contestato in una ipotesi in cui il segretario comunale aveva omesso di notificare numerose ingiunzioni prefettizie, per le quali la notifica andava eseguita senza ritardo).

Cass. civ. n. 3599/1997

Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo; pertanto ricorre la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (al corretto svolgimento della funzione pubblica) ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce di esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito dell'omissione.

Cass. civ. n. 6328/1996

Il primario in servizio di reperibilità è tenuto a recarsi prontamente al reparto ospedaliero di pertinenza nel momento in cui il sanitario addetto ne sollecita la presenza in relazione a ravvisata urgenza di intervento chirurgico. L'urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono cioè a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato; pertanto il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 328 comma 1 c.p. si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non appare tecnicamente connessa alla effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell'operazione chirurgica.

Cass. civ. n. 4402/1996

La condotta di abuso d'ufficio è compatibile con un comportamento meramente omissivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio; peraltro, poiché l'art. 323 c.p. prescrive una espressa riserva alla sua applicabilità nel caso in cui il fatto costituisca «più grave reato», nell'ipotesi di abuso d'ufficio realizzato mediante omissione o rifiuto troverà applicazione l'art. 328, comma 1, c.p., in quanto reato più grave, tutte le volte in cui l'abuso sia stato commesso al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto non patrimoniale, o comunque per arrecare ad altri un danno ingiusto, mentre troverà applicazione l'art. 323, comma 2, c.p., ogni volta in cui l'abuso d'ufficio sia commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Cass. civ. n. 534/1996

Il reato di cui all'art. 328 c.p. (mod. dalla L. n. 86/1990) è strutturato in modo da apprestare tutela agli interessi di soggetti, pubblici o privati, esterni ed estranei all'ente nel quale il soggetto attivo del reato è inserito quale pubblico ufficiale o quale incaricato di pubblico servizio. Ne consegue che il rifiuto di ottemperare all'ordine impartito dal superiore al subordinato, nell'ambito del medesimo ente pubblico, non è inquadrabile nella previsione della norma, alla quale restano estranee le omissioni concretantesi nella mera violazione dei doveri di ufficio senza rilevanza esterna. Tuttavia se dalla violazione omissiva di un ordine gerarchico (nella specie sollecitatorio del disbrigo di una pratica amministrativa) derivano effetti esterni, che investono negativamente cittadini, le cui legittime richieste rimangono inevase a causa di tale condotta, è configurabile il reato di cui all'art. 328, comma 2, c.p.

Cass. civ. n. 9493/1995

Il medico di guardia presso il pronto soccorso di un ospedale che ometta di ricoverare un paziente presentatosi accusando, a seguito di infortunio, forti dolori alla spalla ed un'emorragia dall'orecchio e si limita a consigliare ai congiunti di condurre l'infermo presso un ospedale più attrezzato, senza neanche predisporre, benché richiesto, il trasporto dello stesso a mezzo di autoambulanza, si rende responsabile del reato di cui all'art. 328 c.p. per avere rifiutato «atti di ufficio» che, nella qualità di pubblico ufficiale, avrebbe dovuto garantire per ragioni di sanità. Ed infatti, il medico di guardia, anche se, ai sensi dell'art. 14 della L. 27 marzo 1969, n. 128, è a lui affidato il giudizio sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato, non può rifiutare il ricovero, qualora ne abbia accertata la necessità, e, nell'ipotesi in cui questo non possa avere luogo per mancanza di posti o per altro motivo deve fare in modo che l'ospedale, suo tramite, apprestati gli eventuali interventi di urgenza, assicuri a mezzo di propria autoambulanza e, ove occorra, con adeguata assistenza sanitaria, il trasporto dell'infermo in altro ospedale.

Cass. civ. n. 4168/1995

Il medico convenzionato con l'Usl legittimamente condiziona l'accesso al suo ambulatorio a previo appuntamento: conseguentemente non commette il reato di rifiuto di atti di ufficio il suddetto sanitario che neghi una visita ad un soggetto che non abbia adempiuto all'onere citato, dal quale è dispensato solo in caso di necessità.

Cass. civ. n. 1817/1995

Il reato di omissione di atti di ufficio, punito dall'art. 328, comma 2, c.p. integra un delitto plurioffensivo, nel senso che lede, oltre all'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della pubblica amministrazione, anche il concorrente interesse del privato leso dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto. Tale norma, infatti, da un lato presuppone una richiesta presentata da un soggetto che vi abbia interesse, in quanto titolare di una situazione giuridica qualificata come diritto soggettivo o interesse legittimo e, dall'altro, tutela l'aspettativa dell'istante ad ottenere il provvedimento richiesto per, in alternativa, la comunicazione dei motivi del ritardo o della mancata adozione del provvedimento. Ne consegue che il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa dal reato, tutelata dalle garanzie procedimentali previste dagli artt. 408-410 c.p.p., a cominciare dal diritto alla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

Cass. civ. n. 10729/1994

La norma di cui all'art. 328 cpv. c.p. non mira tanto a salvaguardare il regolare andamento della pubblica amministrazione ed il buon funzionamento della sua struttura organizzativa, quanto l'agire della stessa, attraverso i propri dipendenti, per il conseguimento dei suoi compiti istituzionali. Pertanto, restano estranee all'ambito di operatività della suddetta norma le omissioni che si concretano nella mera violazione dei doveri d'ufficio senza rilevanza esterna. (Fattispecie in cui è stato ritenuto integrato il reato, per avere il presidente del comitato di gestione di una U.S.S.L. omesso di porre a disposizione del collegio dei revisori, organo distinto ed autonomo, esplicante funzione di controllo, la documentazione richiesta.

Cass. civ. n. 9362/1992

Il reato di cui al secondo comma dell'art. 328 c.p. è configurabile anche nel caso in cui il ritardo superiore ai trenta giorni nel compiere l'atto ovvero nel rispondere per esporre le ragioni del ritardo non possa assolutamente produrre danno alcuno. (La Cassazione ha evidenziato la inapplicabilità del cosiddetto principio di necessaria offensività, invocato a sostegno dell'asserita non configurabilità del reato nell'ipotesi suesposta, non trovando esso inequivoca formulazione nel codice penale).

Cass. civ. n. 1107/1992

Il delitto di rifiuto di atto di ufficio, anche nella nuova formulazione dell'art. 328 c.p. introdotta dall'art. 16, L. 26 aprile 1990, n. 86, è reato istantaneo in quanto, verificatasi la violazione del dovere di ufficio o del servizio, il reato è consumato. Ne consegue che, ove la violazione del dovere si protragga in relazione a più obblighi giuridici svolgentisi nel tempo, si concretizzeranno più ipotesi dello stesso reato, eventualmente riunite ex art. 81 c.p. (Nella fattispecie l'imputato era stato rinviato a giudizio dinanzi al pretore per il reato di cui all'art. 328 c.p. commesso sino al 25 maggio 1990. In dibattimento il P.M. aveva rettificato l'imputazione, precisandola nel senso che il reato era stato commesso fino al 16 marzo 1990, mentre il 23 marzo 1990 era avvenuto l'accertamento. Il pretore, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo il reato commesso fino al 25 maggio 1990, dichiarava la propria incompetenza, stante la competenza del tribunale a seguito della L. 26 aprile 1990, n. 86. A seguito di conflitto sollevato dal tribunale, la Corte di cassazione ha riconosciuto la competenza del pretore, attesa l'autonomia di eventuali ulteriori atti di indebito rifiuto di atto di ufficio da parte dello stesso pubblico ufficiale, per il quale non risultava peraltro assunta alcuna iniziativa da parte del titolare dell'azione penale).

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