Art. 329 – Codice penale – Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Il militare [c.p.m.p. 2] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 38119/2009
Gli appartenenti al corpo di polizia municipale sono agenti della forza pubblica ed in quanto tali possono rendersi autori del delitto di rifiuto o ritardo di obbedienza di cui all'art. 329 c.p.
Cass. civ. n. 5393/2006
Tra i soggetti attivi del reato di cui all'art. 329 c.p. sono da ricomprendere, quali agenti della forza pubblica, anche gli appartenenti alla polizia municipale.