Art. 341 bis – Codice penale – Oltraggio a pubblico ufficiale
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone , offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34464/2024
In tema di oltraggio, ricorre l'esimente del diritto di critica politica se le espressioni profferite, pur aspre, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, né trasmodino in disprezzo per la persona, concretizzandosi in censure all'operato degli avversari politici, nella dialettica tra maggioranza e minoranza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto scriminate le espressioni con le quali, rivolgendosi al Sindaco, un consigliere comunale di opposizione aveva affermato che le forze politiche di minoranza non riconoscevano ai vincitori della competizione elettorale "il ruolo, morale e politico per stare seduti sui banchi della maggioranza" perché il loro successo era frutto di pratiche clientelari, di cui nemmeno la persona offesa aveva contestato i presupposti fattuali).
Cass. civ. n. 23623/2024
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019,n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.
Cass. civ. n. 3079/2024
Non è configurabile il reato di oltraggio a pubblico ufficiale nel caso in cui le frasi oltraggiose siano state udite da soggetti non fisicamente presenti al fatto, posto che il requisito della "presenza" non può essere surrogato dalla mera possibilità che le frasi offensive siano udite da terzi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che non chiariva se i testi avessero udito le offese mentre si trovavano nella propria abitazione e, quindi, senza essere fisicamente presenti all'accaduto).
Cass. civ. n. 11345/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la stanza d'ufficio del sindaco, destinata allo svolgimento delle attività istituzionali, deve considerarsi luogo aperto al pubblico, stante la possibilità pratica e giuridica di accedervi per un numero non predeterminato di soggetti, benché selezionati dal titolare dell'ufficio, il quale non è investito di un incondizionato "ius excludendi".
Cass. civ. n. 15871/2022
Ai fini dell'esclusione del reato di oltraggio, costituiscono lecita manifestazione del diritto di critica le espressioni che siano immediatamente percepite come un giudizio che investe il provvedimento posto in essere dal pubblico ufficiale; allorché, invece, la critica non si ponga in un rapporto di immediatezza con l'operato del pubblico agente ma sia indirizzata alla sua persona, con espressioni munite di vigore offensivo e idonee a sminuirne la dignità, non si verte più nei limiti consentiti di un dissenso scriminato.
Cass. civ. n. 30136/2021
In tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni.
Cass. civ. n. 50996/2019
In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma terzo, cod. pen. trova applicazione a condizione che il risarcimento del danno sia integrale, avvenga nei confronti della persona offesa e dell'ente di appartenenza della medesima e sia effettuato prima del giudizio, in quanto la sua previsione ha carattere deflattivo e la concreta operatività non può essere rimessa a una scelta di opportunità dell'imputato, maturata all'esito dello svolgimento del dibattimento.
Cass. civ. n. 26028/2018
Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, ai fini della qualificazione dell'ambiente come luogo aperto al pubblico, è essenziale la sua destinazione alla fruizione di un numero indeterminato di soggetti che, in presenza di determinate condizioni, hanno la possibilità pratica e giuridica di accedervi, essendo, invece, irrilevante che l'accesso dei detenuti sia coattivo e volto a soddisfare un interesse pubblico).
Cass. civ. n. 39980/2018
Il reato di oltraggio, previsto dall'art.341-bis cod. pen., non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 337 cod. pen. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver ingiuriato i pubblici ufficiali con espressioni offensive riferite alla loro appartenenza alla Polizia di Stato, li minacciava di morte al fine di opporsi alla richiesta di mostrare i documenti e di farsi identificare).
Cass. pen. n. 21506 del 4 maggio 2017
Ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.
Cass. civ. n. 51613/2016
Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, quale ora previsto dall'art. 341 bis c.p., per un verso, l'obiettiva capacità offensiva di determinate espressioni verbali non può dirsi elisa dalla facilità e dalla frequenza con le quali esse vengono adoperate, ben potendo le medesime dar luogo alla riconoscibilità del reato quando siano inserite in un contesto che esprima, senza possibilità di equivoci, disprezzo e disistima per le funzioni del pubblico ufficiale; per altro verso, una critica, anche accesa, nei confronti del pubblico ufficiale non può essere considerata penalmente rilevante se non quando sia tale da minare la dignità sociale del destinatario e, attraverso di lui, la considerazione della pubblica amministrazione che egli, in quel momento, impersona. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui l'imputato, a fronte dell'intervento del pubblico ufficiale in un locale pubblico in cui era insorta una lite tra avventori, aveva rivolto al suo indirizzo l'espressione: "io vado dove voglio, vaffanculo”).
Cass. civ. n. 42900/2013
Non può ravvisarsi continuità normativa tra le due figure di illecito penale di oltraggio a pubblico ufficiale, l'una abrogata per effetto dell'art.18 legge n. 205 del 1999, l'altra introdotta dalla legge n. 94 del 2009, sia per la diversità strutturale e la differente tipologia di azione necessaria ad integrare il reato, sia per il notevole distacco temporale tra abrogazione della precedente fattispecie ed introduzione della nuova.
Cass. civ. n. 29700/2003
A seguito dell'intervenuta abrogazione degli articoli 341 e 344 c.p., disposta dall'articolo 18 L. 25 giugno 1999, n. 205, per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore e già contestati come oltraggio, non può trovare applicazione la disposizione transitoria di cui al successivo articolo 19, che stabilisce nuovi termini di decorrenza per la proposizione della querela, perché essa si riferisce esclusivamente a quei reati che sono divenuti perseguibili a istanza di parte per effetto della medesima legge-delega o dei decreti legislativi emanati in esecuzione di essa.
Cass. civ. n. 43466/2001
In tema di oltraggio, la circostanza che all'abrogazione del delitto non abbia fatto seguito l'introduzione di nuove o diverse figure di reato, non esclude la possibilità che la condotta già tipica del delitto abrogato possa integrare altra fattispecie criminosa tuttora prevista e punita dalla legge penale. Ne consegue che deve ritenersi sussistente il reato di ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio) ogniqualvolta il giudice di merito abbia verificato la coincidenza delle condotte previste dai due reati, ritenendo che l'offesa al prestigio del pubblico ufficiale sia esattamente corrispondente — in fatto — all'offesa al decoro, prevista per il vigente reato di ingiuria.
Cass. civ. n. 29023/2001
In tema di oltraggio, l'abrogazione degli articoli 341 e 344 c.p., disposta dall'articolo 18 L. 25 giugno 1999, n. 205, integra un'ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, c.p., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell'articolo 673 c.p.p., dal giudice dell'esecuzione, al quale non è consentito modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, riqualificando come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61 n. 10 c.p.) la condotta contestata come oltraggio e rideterminando, in relazione alla nuova fattispecie penale, la pena già irrogata.
Cass. civ. n. 3946/2000
A seguito della entrata in vigore dell'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205, che ha espressamente abrogato l'art. 341 c.p., qualora il procedimento penda davanti alla Corte di cassazione, deve essere annullata la sentenza di condanna per tale reato, in applicazione dei principi della successione della legge penale nel tempo. Peraltro, considerata la natura di reato composto in senso lato del reato di oltraggio, il fatto residuo va qualificato come minaccia aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale — ex art. 61, n. 10, c.p. — della persona offesa dal reato, e, così modificata l'originaria imputazione, l'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, ove questa non sia stata proposta.
Cass. civ. n. 3165/2000
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall'art. 341 c.p., non ha dato luogo ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, quale disciplinato dall'art. 2, comma terzo, c.p., ma ad una vera e propria abolitio criminis rientrante, come tale, nelle previsioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. Ne consegue che la permanenza nell'ordinamento penale dei reati di ingiuria e di minaccia, aggravati (se commessi in danno di un pubblico ufficiale), ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. e rispetto ai quali il reato di oltraggio si poneva in rapporto non di specialità ma di assorbimento, non può costituire valida ragione per negare la revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., di una condanna per oltraggio inflitta con sentenza divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo.
Cass. civ. n. 3137/2000
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, dell'art. 341 c.p. ha dato luogo non ad una pura e semplice abolitio criminis, disciplinata dall'art. 2, comma secondo, c.p., ma ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nelle previsioni di cui al successivo terzo comma dello stesso articolo; ciò in quanto la condotta già qualificata come oltraggio a pubblico ufficiale dall'abrogata norma incriminatrice sarebbe stata - ed è rimasta - punibile, sia pure meno severamente, in assenza di detta norma, a titolo di ingiuria o di minaccia aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. Ne consegue che, facendosi espressamente salvi, nella disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 2 c.p., gli effetti del giudicato, non può darsi luogo a revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo.
Cass. civ. n. 2779/2000
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall'art. 341 c.p., non ha dato luogo ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, quale disciplinato dall'art. 2, comma terzo, c.p., ma ad una vera e propria abolitio criminis rientrante, come tale, nelle previsioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. Ne consegue che la permanenza nell'ordinamento penale dei reati di ingiuria e di minaccia, aggravati (se commessi in danno di un pubblico ufficiale), ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p., non può costituire valida ragione per negare la revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., di una condanna per oltraggio inflitta con sentenza divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo.
Cass. civ. n. 2744/2000
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, dell'art. 341 c.p. ha dato luogo non ad una pura e semplice abolitio criminis, disciplinata dall'art. 2, comma secondo, c.p., ma ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nelle previsioni di cui al successivo terzo comma dello stesso articolo; ciò in quanto la condotta già qualificata come oltraggio a pubblico ufficiale dall'abrogata norma incriminatrice sarebbe stata — ed è rimasta — punibile, sia pure meno severamente, in assenza di detta norma, a titolo di ingiuria o di minaccia aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. Ne consegue che, facendosi espressamente salvi, nella disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 2 c.p., gli effetti del giudicato, non può darsi luogo a revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo.
Cass. civ. n. 1803/2000
L'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, abrogando l'art. 341 c.p., ha dato luogo ad una vera e propria “abolitio criminis”, nel senso che il fatto costituente il reato di oltraggio non è più previsto dalla legge come reato, dovendosi escludere che il bene giudicato già protetto dalla norma abrogata sia lo stesso che continua a trovare protezione nella perdurante vigenza delle norme penali che puniscono l'ingiuria e la minaccia, ancorché aggravate dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 10 c.p.; ipotesi di reato, queste, rispetto alle quali l'oltraggio a pubblico ufficiale andava considerato come fattispecie assorbente e non speciale. Rimane quindi esclusa l'operatività della disciplina dettata, per il caso della successione di leggi penali, dall'art. 2, comma terzo, c.p., dovendo invece trovare applicazione il disposto di cui al precedente comma secondo del medesimo articolo, relativo appunto al caso della sopravvenuta “abolitio criminis”; il che si traduce, in sede esecutiva, nella necessità di dar luogo alla revoca della sentenza definitiva di condanna, ai sensi dell'art. 673 c.p.p.
Cass. civ. n. 11518/1999
In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito dell'abolitio criminis di cui all'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205, il fatto, originariamente qualificato come oltraggio a norma dell'art. 341 c.p., può eventualmente essere nuovamente qualificato come ingiuria o minaccia, a norma degli artt. 594 e 612 c.p. In tale ipotesi, tuttavia, in mancanza di querela, non può essere fatta applicazione dell'art. 19 della predetta legge, che prevede una sorta di riapertura dei termini per la sua proposizione, con interpello della persona offesa, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente ai reati, come il furto semplice, originariamente perseguibili di ufficio e divenuti perseguibili a querela in forza della stessa legge, e non, quindi, al reato di oltraggio, che è stato invece abrogato. Ne consegue che, nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.