Art. 358 – Codice penale – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 41241/2025
Il direttore generale di un'università telematica, costituente diretta promanazione di un'università statale ed avente natura di ente di formazione universitaria espressamente autorizzato al rilascio di titoli accademici parificati a quelli emessi dalle università pubbliche, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, posto che la sua attività risulta direttamente funzionale al raggiungimento delle finalità proprie dell'insegnamento universitario e del rilascio del correlato titolo di studio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata dichiarata la penale responsabilità in ordine al delitto di peculato di un imputato che rivestiva tale qualifica).
Cass. civ. n. 26369/2025
L'amministratore di un'associazione di pubblica assistenza riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio limitatamente alle attività di trasporto e soccorso sanitario espletate per l'utenza, ma non anche in relazione a quelle assunte nella ordinaria gestione dell'ente, che non ha alcuna connotazione pubblicistica. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato di peculato in relazione alla condotta appropriativa, da parte dell'amministratore di fatto di una associazione di pubblica assistenza, delle somme percepite dall'ASL a titolo di corrispettivo per i servizi sanitari prestati dall'ente).).
Cass. civ. n. 20127/2025
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un'azienda sanitaria pubblica che sia addetto allo sportello CUP con il compito di attestare l'avvenuto pagamento del "ticket" da parte dell'utenza, a nulla rilevando che lo stesso sia tenuto a documentare l'attività di maneggio del denaro pubblico a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna, demandando al giudice del rinvio di verificare se il ricorrente svolgesse i compiti a lui affidati con autonomia e discrezionalità, requisiti che soli sono suscettibili di connotare l'attività come non meramente esecutiva).
Cass. civ. n. 17474/2025
Va qualificato come servizio pubblico il servizio di mensa universitaria assicurato dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto oggetto di regolamentazione pubblicistica e rientrante tra le finalità istituzionali della Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge 27 luglio 2007, n. 15, per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi strumentali a dare attuazione al diritto allo studio universitario e all'alta formazione, senza che osti a tale qualificazione la struttura privata della società aggiudicataria. (Fattispecie in tema di delitto ex art. 340 cod. pen.).
Cass. civ. n. 8676/2025
La nozione di incaricato di pubblico servizio, di cui all'art. 358 c.p., va determinata in base alla connotazione oggettiva e funzionale dell'attività esercitata, la quale, in positivo, è disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi, in quanto, da un lato, manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione e, dall'altro, non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale; rivestono quindi tale qualifica gli operai forestali stagionali addetti al servizio antincendio di cui all'art. 7, commi 1 e 6, della l. n. 353 del 2000, in quanto l'attività a cui sono prevalentemente adibiti rientra nei fini istituzionali dell'amministrazione forestale ed implica compiti intellettivi, che comportano la conoscenza e l'applicazione di normative, ancorché di livello esecutivo, cioè competenze e un grado di autonomia operativa tali da escludere incombenze puramente materiali.
Cass. civ. n. 35366/2024
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto alla contabilizzazione degli importi riscossi dai portalettere a titolo di corrispettivo dei servizi di recapito pacchi in contrassegno, stante la natura pubblicistica del servizio postale universale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di peculato dell'appropriazione di tali importi da parte dell'addetto).
Cass. civ. n. 27090/2024
Non integra il delitto di peculato l'appropriazione di beni di una società privata che, senza essere partecipata da un ente pubblico e priva dei poteri pubblicistici derivanti da una concessione traslativa, svolga un servizio pubblico in forza di un contratto di appalto, quest'ultimo non imprimendo un vincolo di destinazione pubblicistica sui beni destinati all'espletamento del servizio e, di conseguenza, non comportando l'attribuzione della qualifica di pubblico agente in capo al dipendente che ne disponga. (Fattispecie relativa ad appropriazioni di carburante appartenente ad una società appaltatrice del servizio comunale di raccolta dei rifiuti).
Cass. civ. n. 24731/2024
Il titolare di autoscuola che organizza corsi propedeutici al rilascio della "carta di qualificazione del conducente" non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto per il conseguimento del titolo e il rilascio dell'attestato finale è necessario sostenere un successivo esame presso la Motorizzazione Civile.
Cass. civ. n. 22280/2024
Integra il delitto di peculato la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio (nella specie, mediante buoni postali fruttiferi) contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, eseguita per conto di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., ha natura pubblicistica.
Cass. civ. n. 22275/2024
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto allo sportello di cassa che, su incarico del cliente, effettui il pagamento dei tributi tramite modello F24, trattandosi di attività meramente esecutiva che esclude il possesso di specifiche competenze tecniche o informatiche, nonché priva del carattere dell'autonomia e della discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ricevuta del modello, predisposta dallo strumento telematico, è riconducibile direttamente a Poste Italiane s.p.a. nella sua soggettività giuridica e non al singolo operatore di sportello, quale soggetto che attesta per conto della società).
Cass. civ. n. 4520/2024
Ai fini dell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell'attività concretamente svolta dall'agente, e non già il carattere pubblico della "pecunia".
Cass. civ. n. 25169/2023
Non è configurabile il delitto di peculato nei confronti del titolare di una ricevitoria del lotto che effettui nel suo locale delle giocate per sé senza versare il corrispettivo dovuto allo Stato, in difetto della natura pubblica del denaro oggetto della pretesa appropriazione. (In motivazione la Corte ha precisato che di tale danaro, non oggetto di riscossione, il ricevitore non acquisisce la disponibilità in ragione del proprio ufficio, né si appropria con interversione del titolo di possesso).
Cass. civ. n. 49759/2012
I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. (Fattispecie relativa a condanna per peculato di un direttore generale di una società per azioni, concessionaria di un pubblico servizio per conto di un comune, ritenuto dalla S.C. incaricato di pubblico servizio).
Cass. civ. n. 44504/2009
L'impiegato della Motorizzazione civile addetto all'apposizione della fotografia e alla plastificazione delle patenti rilasciate secondo le modalità previste dal D.M. 7 ottobre 1999 è incaricato di pubblico servizio. (Fattispecie in tema di corruzione).
Cass. civ. n. 33500/2009
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'amministratore di un'associazione che svolge attività di recupero di soggetti tossicodipendenti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, con conseguente introito di danaro pubblico. (Fattispecie in tema di riconosciuta configurabilità della responsabilità dell'amministratore per il delitto di peculato).
Cass. civ. n. 36526/2006
Il necroforo riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, considerato che egli svolge attività urgenti di pertinenza della P.A., disciplinata da norme di diritto pubblico e da compiere senza ritardo per evidenti ragioni sanitarie; dette attività, infatti, non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o in semplici mansioni d'ordine, ma comprendono anche mansioni che implicano conoscenza e applicazione delle relative normative, le quali, sia pure a livello esecutivo, possono, per alcuni versi, essere classificate come attività di collaborazione, complemento e integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità sanitarie competenti, concorrendo, pertanto, ad integrare la qualità di incaricato di pubblico servizio, nel duplice senso esplicitato dall'art. 358, comma secondo, c.p. (assenza di funzioni pubbliche e di semplici mansioni d'ordine o meramente materiali). Ne consegue che integra il rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) il necroforo che rifiuti di provvedere al servizio di inumazione e tumulazione dei cadaveri cui sia destinato.
Cass. civ. n. 769/2006
La qualifica di incaricato di pubblico servizio, agli effetti della legge penale, va riconosciuta al dipendente dell'azienda sanitaria locale, perché la privatizzazione del rapporto di impiego e della disciplina di alcuni settori di attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale, col conseguente ricorso a strumenti privatistici per l'espletamento delle funzioni, non ne elimina la rilevanza pubblica, determinata dalle oggettive finalità di tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse collettivo.
Cass. civ. n. 11902/2005
Deve considerarsi incaricato di un pubblico servizio il dipendente di una società concessionaria di opere pubbliche che abbia la disponibilità di denaro vincolato al conseguimento di scopi pubblicistici. (Fattispecie in tema di peculato).
Cass. civ. n. 30154/2004
Il dipendente comunale addetto al controllo e alla vigilanza del mercato ortofrutticolo è persona incaricata di un pubblico servizio.
Cass. civ. n. 26057/2004
In tema di nozioni di persona incaricata di pubblico servizio, nel settore della concessione di costruzione di opere pubbliche deve distinguersi fra le attività per le quali il concessionario assume la veste di «sostituto» della P.A. concedente, e attività in cui il concessionario opera come privato. Rispetto alle prime, regolate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, i soggetti ad esse preposti possono essere qualificati come incaricati di un pubblico servizio; rispetto alle seconde, invece, la qualifica pubblicistica non può essere riconosciuta. (Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto la qualifica in capo all'imputato, dipendente di una società di costruzioni e direttore della concessione per la realizzazione dell'opera, atteso l'accertato trasferimento alla concessionaria di compiti spettanti alla P.A. concedente).
Cass. civ. n. 11417/2003
Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della pubblica amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di peculato da parte di un dipendente dell'Enel incaricato della riscossione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura di energia elettrica).
Cass. civ. n. 43704/2001
All'autista giudiziario non può essere riconosciuto il requisito di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art. 358 c.p., dettata dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, che esclude tale qualifica per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. Ne consegue che non è configurabile il delitto di peculato, ma quello di appropriazione indebita, aggravato dal rapporto di prestazione d'opera (artt. 646, 61 n. 11 c.p.), nella condotta dell'autista che abbia utilizzato i buoni per l'acquisto di benzina per fini diversi da quelli di ufficio.
Cass. civ. n. 1913/2000
Deve ritenersi corretta la qualificazione di incaricato di pubblico servizio attribuita al medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale perché investito di funzioni di carattere pubblicistico aventi nel contempo natura sanitaria ed amministrativa, infatti una volta inseritosi nella struttura il medico non può scindere le funzioni di competenza. Momento di rilievo pubblicistico è non solo quello certificativo, perché questo non è altro che l'attestazione delle mansioni già espletate dall'agente come incaricato di un servizio avente certamente finalità pubblica, la cui parte più delicata non consiste nella certificazione, bensì nelle attività prodromiche alla stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la procedibilità di ufficio per i reati contro la libertà sessuale commessi da un medico del servizio sanitario nazionale durante le visite ambulatoriali).
Cass. civ. n. 10657/1997
Ai bidelli delle scuole elementari compete la qualifica di incaricati di pubblico servizio con riferimento all'art. 358, comma secondo, c.p. (modificato dall'art. 18 L. 26 aprile 1990, n. 86). Infatti, anche se la legge n. 86 del 1990 ha introdotto nel testo dell'art. 358 citato una nozione di incaricato di pubblico servizio più restrittiva di quella precedente, non è dubbio che i bidelli di scuola elementare, accanto a prestazioni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali, ecc...), svolgono anche mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro soltanto materiale, in quanto, implicando conoscenza ed applicazione di elementari regole normative scolastiche, presentano aspetti collaborativi, complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi d'istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. (Nella specie la S.C. ha respinto la deduzione del ricorrente circa l'improcedibilità per difetto di querela in ordine al reato di atti di libidine su alunne minori degli anni quattordici, osservando che allo stesso era affidato il compito di vigilare sugli alunni nei giorni in cui si effettuava il servizio di mensa scolastica e, innegabilmente, tale compito, per i suoi contenuti e per la sua connotazione prevalentemente intellettuale — attesi i profili decisori ed auto-organizzativi che esso comportava —, non può svilirsi e rapportarsi ad una mera esecuzione materiale, insuscettibile di rientrare nella nozione di incaricato di pubblico servizio, delineata dall'art. 358 c.p.).
Cass. civ. n. 8622/1997
È da escludere che rivestano qualità di incaricati di pubblico servizio i dipendenti comunali addetti, quali “interratori” alla sepoltura delle salme, trattandosi di soggetti la cui attività è qualificabile come “meramente materiale”, senza che in contrario possa rilevare il fatto che essi siano tenuti, oltre che a svolgere il loro lavoro (avuto riguardo alla «pietas» verso i defunti) con particolare rispetto, delicatezza e attenzione, anche a dare contezza, secondo regolamento, al competente ufficio amministrativo, degli oggetti o ricorsi personali rinvenuti nell'esercizio della loro attività.
Cass. civ. n. 6687/1997
In tema di nozione della persona incaricata di un pubblico servizio, i dipendenti di un ente o di una società cessionari, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, debbono essere considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell'attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale questa attività sia riferibile. Deve pertanto essere riconosciuta tale qualità ad un autista di ambulanza di proprietà di società privata, autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale.
Cass. civ. n. 10735/1996
Con riferimento alla nozione di pubblico servizio, le attività dispiegate da un privato concessionario in funzione e in dipendenza della concessione nonché in adempimento degli obblighi con essa impostigli al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico, non possono definirsi attività di diritto privato per il solo fatto che sono espletate da soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, ma conservano la natura di attività amministrativa in senso oggettivo, il cui esercizio da parte del concessionario secondo le previsioni contenute nell'atto concessorio, attribuisce a costui il ruolo di organo indiretto dell'amministrazione.
Cass. civ. n. 2996/1996
La circostanza che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Usl sia retta dalle norme del codice civile, non vale a rendere privatistica la natura delle prestazioni dei suddetti soggetti le quali sono inserite nell'attività, certamente di natura pubblica, del servizio sanitario. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che dovesse riconoscersi la qualifica di incaricati di un pubblico servizio ad infermieri ed operatori tecnici addetti all'assistenza con rapporto diretto e personale del malato).
Cass. civ. n. 3809/1995
Il coadiutore amministrativo, addetto in una Usl alla verifica della titolarità degli utenti ad ottenere il rilascio dei referti di analisi di laboratorio, previo controllo della relativa documentazione di preventivo pagamento dell'importo dovuto per la prestazione sanitaria, riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio. Infatti, nell'ambito della indubbia attività pubblicistica d'interesse generale demandata al servizio sanitario nazionale ed attuata sul territorio dalle singole Usl, l'assolvimento dei compiti di controllo dell'avvenuto versamento di cui sopra a titolo di contribuzione pro quota a carico dell'assistito, ancorché non concreti l'esercizio dei poteri tipici della pubblica funzione, si colloca ben al di sopra dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione d'opera materiale: tale attività, secondo la connotazione tipica del pubblico servizio, si pone in realtà sul piano della sussidiarietà e della complementarietà rispetto alla funzione pubblica siccome attinente al momento dell'organizzazione amministrativa e strettamente indispensabile alla finalità di espletamento dell'interesse del singolo.
Cass. civ. n. 11476/1994
Il dipendente dell'ufficio ragioneria di un'azienda municipalizzata riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio quando svolge un'attività comunque diretta alla provvista dei mezzi finanziari occorrenti, anche se la stessa non è espressamente prevista nei compiti di ufficio e nella convenzione stipulata tra l'azienda municipalizzata e la società incaricata della vendita dei biglietti, ma viene da lui esercitata di fatto nell'interesse e con la consapevolezza dell'azienda. (Fattispecie relativa a capo cassiere di azienda municipalizzata di trasporti che si era impossessato delle somme versate dalla società incaricata della vendita dei biglietti che lo stesso, per consuetudine, provvedeva a incassare e versare in banca).
Cass. civ. n. 4062/1994
Il Servizio sanitario nazionale rientra nel paradigma del servizio pubblico delineato dall'art. 358 c.p. Esso, infatti, persegue un interesse di natura pubblicistica, costituito dalla tutela della salute dei cittadini, è regolato da norme di diritto pubblico, nonché da provvedimenti autoritativi di competenza delle autorità amministrative preposte al settore. La suddetta qualificazione compete anche alle prestazioni sanitarie subordinate al pagamento, da parte degli assistiti, di una quota di partecipazione alla spesa, che non vale a spostare sul piano privatistico l'attività della struttura pubblica. Le relative somme, infatti, non hanno la natura di prezzo, ma quella di un ulteriore contribuzione al costo della singola prestazione medica, avente carattere integrativo rispetto ai contributi posti in via generale a carico dei cittadini. (Fattispecie in tema di peculato per appropriazione da parte di un addetto al servizio cassa della Usl).
Cass. civ. n. 1408/1994
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il medico di fiducia che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della L. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in quanto è la stessa legge ad equiparare tali funzioni a quelle dei medici del Servizio sanitario nazionale, inserendole all'interno di uno specifico iter che, avendo contemporaneamente carattere sanitario ed amministrativo, non può non essere considerato in modo unitario; né può affermarsi che l'unico momento della predetta attività che assume rilievo pubblicistico sia quello della certificazione, poiché questa altro non è che l'attestazione delle mansioni già espletate dall'agente come incaricato di un servizio avente certamente finalità pubblica, la cui parte più delicata non consiste nella certificazione, bensì nelle attività prodromiche alla stessa.
Cass. civ. n. 138/1994
L'art. 358 c.p. accoglie una nozione oggettiva di pubblico servizio, emergente dalla disciplina normativa dell'attività oggettivamente considerata, indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia affidato allo Stato o ad altri soggetti, pubblici o privati. Né ai fini della qualificazione come pubblico servizio di una attività esercitata da soggetto privato è necessario che la stessa costituisca oggetto di un provvedimento amministrativo (es. concessione) che legittimi l'esercizio dell'attività stessa. È soltanto necessaria l'esistenza di un atto (normativo, ma anche di rango inferiore, quali i regolamenti e i provvedimenti amministrativi a contenuto generale o particolare) dello Stato o dell'ente pubblico, con il quale l'attività viene assunta come propria dagli stessi. È, pertanto, di pubblico servizio l'attività, riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, per il cui esercizio la legge prevede la costituzione di un apposito soggetto privato, quale ad esempio una società per azioni. (Nella specie la Corte ha riconosciuto che costituisce pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., l'attività della Gepi Spa - Società di gestione e partecipazioni industriali).
Cass. civ. n. 3657/1993
Pure se, alla stregua dell'art. 358, secondo comma, c.p., nel testo modificato dall'art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, la nozione di incaricato di pubblico servizio risulta più restrittiva di quella del precetto originario, nel senso che in essa non possono essere ricomprese le attività meramente esecutive, la legge ora ricordata ha corrispondentemente operato un ampliamento della detta nozione, correlandola all'attività in concreto espletata dall'agente, indipendentemente dal suo ruolo formale e da un effettivo rapporto di subordinazione con l'ente pubblico. Ne deriva, anche considerato il diritto vivente formatosi in subiecta materia, che la nozione di incaricato di un pubblico servizio (al pari della nozione di pubblico ufficiale) non è sostanzialmente diversa da quella accolta nell'assetto previgente, nel quale veniva definito come soggetto esplicante qualsiasi attività non autoritativa, accessoria o complementare ad una pubblica funzione, che non si risolva esclusivamente in un lavoro manuale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la qualità di incaricato di un pubblico servizio attribuita al segretario provinciale dell'Ordine dei farmacisti).
Cass. civ. n. 6893/1992
Le complesse ed articolate funzioni attribuite ai tecnici di radiologia medica dalla L. 31 gennaio 1983, n. 25 (artt. 4 e 8), in sostituzione dell'art. 11 L. 4 agosto 1965, n. 1103 e dell'art. 24 reg. approvato con D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sostanziano, ad abundantiam, l'oggettività del servizio di utilità collettiva, configurante l'incaricato di pubblico servizio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 358 c.p., anche nella modifica apportata dall'art. 18 L. 26 aprile 1990, n. 86, non potendo relegarsi le funzioni di stretto legame collaborativo del medico, assegnate al tecnico radiologo, alle mansioni di ordine ed alla prestazione di opera meramente materiale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, è stata ritenuta legittima l'applicazione della norma dell'art. 542, comma terzo, n. 1 (procedibilità d'ufficio) e di quella di cui all'art. 61 n. 9 c.p. (aggravante della violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio).
Cass. civ. n. 3944/1992
Alla stregua dell'art. 358 c.p., sostituito dall'art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, va esclusa la qualifica di persona incaricata di pubblico servizio per chi svolga soltanto semplici mansioni di ordine e per la prestazione di opera meramente materiale. (Nella fattispecie - relativa a procedimento incidentale de libertate - la Suprema Corte ha ritenuto che non potesse escludersi la qualità di incaricato di pubblico servizio di un tecnico di rete della Sip, avente la possibilità di intervenire con operazioni urgenti e, quindi, fruente presumibilmente di una certa autonomia).
Cass. civ. n. 464/1992
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 358 c.p. introdotta dall'art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, va attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'amministratore di compagnia portuale, la cui attività non si risolva in semplici mansioni d'ordine o nella prestazione di opera meramente materiale. Il lavoro portuale, infatti, in quanto si concreta in una attività economica esercitata per un fine pubblico e soggetta ad una particolare disciplina, contenuta in norme di diritto pubblico e in atti autoritativi, che ne determinano i programmi e i controlli e provvede al suo indirizzo ed al suo coordinamento (artt. 108-112 c.n., 140 e seguenti, D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), ha tutti i caratteri del pubblico servizio.
Cass. civ. n. 4525/1991
Il farmacista titolare di farmacia esercente attività farmaceutica è incaricato di pubblico servizio. La distinta contabile che trasmette all'ufficio competente non è un atto pubblico ma costituisce semplicemente un riepilogo contabile finalizzato alla semplificazione del pagamento dei medicinali in essa indicati.
Cass. civ. n. 12329/1990
Agli effetti della legge penale è pubblico ufficiale chi, in forza di legge o di regolamento o di fatto, esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare, con la sua volontà, la volontà sovrana dello Stato o di altro ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive, esecutive) o anche aventi carattere accessorio attinenti all'attuazione dei fini istituzionali dei predetti enti. Si ha invece esercizio di un pubblico servizio in caso di attività esecutiva, del tutto sussidiaria, sfornita di potere d'imperio. (Nella specie è stato ritenuto che le mansioni svolte dall'imputato, coadiutore addetto alla segreteria generale dell'ufficio leva, scevre di potestà d'imperio, estranee a qualsiasi potere decisionale del consiglio di leva, presentavano connotazioni di mera sussidiarietà e di modesta complementarietà nell'ambito del detto ufficio e come tali dovevano essere considerate quali attribuzioni di un incaricato di pubblico servizio).
Cass. civ. n. 7204/1990
Deve considerarsi incaricato di un pubblico servizio il concessionario che, dopo la scadenza della concessione, continua ad espletare il servizio, in quanto l'elemento che rileva ai fini della qualificazione di esercente un pubblico servizio è il fatto dell'esercizio in concreto, con il beneplacito della P.A., della stessa attività oggetto della concessione. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto «incaricato di un pubblico servizio» il legale rappresentante di una ditta concessionaria del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, benché all'epoca dei fatti la concessione fosse scaduta).
Cass. civ. n. 4023/1990
Il custode del macello comunale è persona incaricata di un pubblico servizio.
Cass. civ. n. 1906/1990
Tutti i dipendenti dell'Inps — che il controllo dello Stato e la natura del fine perseguito caratterizzano come ente pubblico — quando non sono rivestiti di una vera potestas per la quale assumono la veste di pubblico ufficiale, sono incaricati di pubblico servizio, perché la loro opera attiene ad un'attività sociale di pubblico interesse (fattispecie in tema di peculato).