Art. 357 – Codice penale – Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 38402/2025
Integra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico fidefaciente la formazione di una falsa attestazione di sgravio, apparentemente emessa dall'Agenzia delle Entrate, ma materialmente realizzata dal privato, trattandosi di atto che comprova l'attività di esame, da parte del funzionario responsabile, dei documenti e delle motivazioni addotte dal contribuente, esprime la valutazione tecnica effettuata ed è costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale.
Cass. civ. n. 26369/2025
L'amministratore di un'associazione di pubblica assistenza riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio limitatamente alle attività di trasporto e soccorso sanitario espletate per l'utenza, ma non anche in relazione a quelle assunte nella ordinaria gestione dell'ente, che non ha alcuna connotazione pubblicistica. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato di peculato in relazione alla condotta appropriativa, da parte dell'amministratore di fatto di una associazione di pubblica assistenza, delle somme percepite dall'ASL a titolo di corrispettivo per i servizi sanitari prestati dall'ente).).
Cass. civ. n. 18966/2025
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società "in house" che svolge mansioni esecutive e compiti meramente materiali, non rilevando che lo stesso sia tenuto ad attestare le attività compiute a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi degli artt. 646 e 61, n. 11, cod. pen. la condotta del dipendente di una società di servizi appropriatosi del danaro che gli era stato affidato per pagare le sanzioni per violazioni del codice della strada relative ai veicoli intestati alla medesima società, sebbene tenuto alla produzione delle ricevute di versamento postale da inserire nell'apposito archivio).
Cass. civ. n. 27090/2024
Non integra il delitto di peculato l'appropriazione di beni di una società privata che, senza essere partecipata da un ente pubblico e priva dei poteri pubblicistici derivanti da una concessione traslativa, svolga un servizio pubblico in forza di un contratto di appalto, quest'ultimo non imprimendo un vincolo di destinazione pubblicistica sui beni destinati all'espletamento del servizio e, di conseguenza, non comportando l'attribuzione della qualifica di pubblico agente in capo al dipendente che ne disponga. (Fattispecie relativa ad appropriazioni di carburante appartenente ad una società appaltatrice del servizio comunale di raccolta dei rifiuti).
Cass. civ. n. 12156/2024
In tema di peculato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico, anche se assunto con contratto a termine, addetto al servizio di "guardia turistica" - istituito nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale al fine di assicurare continuità assistenziale ai non residenti nei periodi di maggiore afflusso di presenze - poiché svolge l'attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di prestazioni a carico del Servizio stesso. (Fattispecie relativa ad appropriazione delle somme di danaro riscosse dai pazienti a titolo di contributo alla spesa sanitaria).
Cass. civ. n. 4520/2024
Ai fini dell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell'attività concretamente svolta dall'agente, e non già il carattere pubblico della "pecunia".
Cass. civ. n. 3015/2024
Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).
Cass. civ. n. 2124/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, l'atto o il comportamento oggetto di mercimonio deve essere compiuto dal pubblico ufficiale nell'esercizio di pubbliche funzioni, nonché destinato a confluire nel procedimento giudiziario e in grado di incidere sul suo esito.
Cass. civ. n. 28227/2023
L'attività del parlamentare italiano che, in rappresentanza della propria Camera di appartenenza, sia membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. per l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio a mente dell'art. 358 cod. pen. per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblicistica. (Fattispecie in tema di corruzione funzionale dichiarata prescritta in appello in cui la Corte, agli effetti della confisca del prezzo del reato, ha escluso che la rilevanza penale della condotta ascritta al parlamentare derivasse dall'inserimento del comma n. 5-quater in seno all'art. 322-bis cod. pen. ad opera della legge n. 9 gennaio 2019, n. 3, la quale ha esteso la punibilità ai componenti dei consessi internazionali in tale norma contemplati, diversi dagli agenti pubblici "nazionali").
Cass. civ. n. 35836/2007
Il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate.
Cass. civ. n. 31425/2007
Ha natura di funzione pubblica la riscossione delle tasse automobilistiche da parte di una delegazione dell'ACI.
Cass. civ. n. 39955/2005
Al direttore di un'unità operativa di un ente ospedaliero deve riconoscersi la qualità di pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 34327/2005
Avuto riguardo alla nozione oggettivistica della qualità di pubblico ufficiale, quale risultante dall'attuale formulazione dell'art. 357 c.p., introdotta dall'art. 17, legge 26 aprile 1990 n. 86, è da escludere che possa ritenersi investito di detta qualità il presidente del Consiglio di un Ordine forense con riguardo ad attività non istituzionale, quale deve ritenersi quella costituita, nella specie, dalla organizzazione, senza previa deliberazione dei competenti organi dell'ordine forense, di convegni di studio finanziati con accrediti degli interessati su conti correnti non iscritti in bilancio, pur se intestati al consiglio dell'ordine e gestiti, per la carica, dal solo presidente, nulla rilevando in contrario che detta attività apparisse svolta sotto l'egida del summenzionato Consiglio e con il consenso, di fatto, dei componenti del medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha quindi escluso che, nel caso in esame, potesse costituire il reato di peculato la condotta consistita nell'essersi il presidente del Consiglio dell'Ordine appropriato della somme versate sui suddetti conti correnti, ravvisandosi invece il reato di appropriazione indebita aggravata in danno dello stesso consiglio dell'ordine, cui le somme dovevano comunque ritenersi appartenenti).
Cass. civ. n. 12175/2005
La qualifica di pubblico ufficiale non viene meno, per un soggetto chiamato a svolgere le relative funzioni, quando sussistano irregolarità nel procedimento o nell'atto di conferimento dell'ufficio, dato che in proposito assume rilievo il mero esercizio dei poteri autoritativi con il consenso dell'amministrazione interessata. (In motivazione la Corte ha distinto il caso delle irregolarità nell'investitura da quello del cosiddetto «funzionario di fatto» ove l'investitura diviene oggetto di una declaratoria di invalidità, la quale per altro non esclude, a sua volta, la validità degli atti compiuti e la qualifica soggettiva dell'agente).
Cass. pen. n. 34558 del 20 agosto 2003
Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della pubblica amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale. Integra pertanto il reato di peculato il fatto del dipendente dell'Enel incaricato della riscossione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura di energia elettrica.
Cass. civ. n. 10027/2000
Ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale, l'ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la trasformazione in Spa, conserva le connotazioni proprie della originaria natura pubblicistica; conseguentemente non viene meno la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dei dipendenti delle FF.SS., che deve essere valutata in concreto secondo il criterio funzionale di cui agli artt. 357 e 358 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il capotreno, addetto al controllo del biglietto ferroviario, fosse abilitato alla constatazione dei fatti ed alla relativa verbalizzazione con identificazione del viaggiatore nell'ambito dell'attività di accertamento delle infrazioni alla polizia dei trasporti).
Cass. civ. n. 7487/1999
L'attribuzione a taluno della qualità di «funzionario di fatto», ai fini penalistici, presuppone l'effettività e non la mera apparenza dello svolgimento, senza valido titolo, di una pubblica funzione; ciò in linea con la nozione di pubblico ufficiale dettata dall'art. 357 c.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'esclusione della qualità di funzionario di fatto in capo ad un soggetto che svolgeva attività di «segretario politico particolare» di un ministro e che, in tale qualità — oltre che in quelle di consigliere regionale e comunale, risultate peraltro prive di riconoscibile rapporto strumentale con i fatti oggetto di imputazione — era stato accusato di corruzione passiva per atti contrari ai doveri d'ufficio.
Cass. civ. n. 4062/1999
Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) -, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.), sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.), assume la qualifica di pubblico ufficiale. Tale qualità, ai fini del reato di istigazione alla corruzione, permane anche dopo la cessazione dell'incarico, sempre che l'offerta corruttiva sia fatta a cause delle funzioni esercitate, attesa la possibilità di rettifica dei risultati della consulenza e la necessità di esame orale del consulente nel dibattimento.
Cass. civ. n. 10086/1998
Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi — nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo — la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 predetto. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che l'attività previdenziale del “Fondo Pensioni” della banca Cariplo è sottoposta ad una disciplina di diritto pubblico — volta cioè a rendere possibile la concreta attuazione di interessi pubblici — e constatato che nel suo svolgimento non possono rinvenirsi né il concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, né l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi, ha ritenuto sussistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che ricopriva la carica di presidente del “Fondo” predetto).
Cass. civ. n. 8854/1998
Alla luce delle disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il cui art. 10, comma sesto, prevede che «la costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto principale della Soc. Autostrade spa», si devono ribadire le finalità oggettivamente pubbliche del servizio svolto da detta società, indipendentemente dalla sua organizzazione giuridica di società per azioni di diritto privato. Ne consegue che l'attività svolta da tale società — anche per essere esercitata in regime di concessione amministrativa — ha la natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato, dal che consegue ulteriormente la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio dei suoi rappresentanti, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di «pubblico ufficiale o comunque di incaricato di pubblico servizio» del presidente della società ai fini del reato di corruzione propria nella gestione degli appalti concessi dalla società stessa).
Cass. civ. n. 5575/1998
Ai sensi dell'art. 357 c.p., è pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. Ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche. (Nella fattispecie, i giudici della corte di merito, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale in primo grado, avevano assolto dai reati di concussione e tentata concussione un impiegato comunale - addetto alla sezione agricoltura ed alla direzione dei lavori appaltati con gare ufficiose - accusato di aver indotto ovvero tentato di indurre alcune persone a versargli somme di danaro, con la minaccia di non invitarli più a partecipare alle gare ufficiose suddette. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. e nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza precisando che il giudice di merito, in sede di rinvio e sulla scorta di tutto quanto emerso nel processo circa i compiti svolti dall'imputato, avrebbe dovuto valutare se nella sua attività l'imputato stesso era provvisto di poteri autoritativi e se l'attività certificativa svolta assumeva rilievo in ordine alla formazione della volontà dell'ente comunale quanto ai rapporti di appalto e di lavoro subordinato con terzi estranei all'amministrazione).
Cass. civ. n. 4825/1998
Atteso che la funzione amministrativa caratterizzata dall'esercizio di poteri certificativi è da qualificarsi pubblica a norma dell'art. 357 c.p., riveste la qualità di pubblico ufficiale l'operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un tribunale. (Fattispecie in tema di oltraggio. In motivazione la Corte ha chiarito che la funzione certificativa rientra tra i profili professionali dell'operatore amministrativo di V livello, quale nella specie, ma che comunque ciò che rileva è il reale esercizio di una pubblica funzione accompagnato dall'acquiescenza o dal consenso anche tacito della P.A.).
Cass. civ. n. 2036/1997
Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 c.p., nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell'Enel, aveva attestato, contrariamente al vero, che l'immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l'ottenimento di fornitura di energia elettrica).
Cass. civ. n. 9950/1996
Anche dopo che la L. 28 gennaio 1994, n. 84 ha disposto la trasformazione dei consorzi autonomi dei porti in società di diritto privato i responsabili continuano a rivestire la qualità di pubblici ufficiali nelle attestazioni e certificazioni inerenti l'esecuzione dei lavori assegnati con la procedura degli appalti pubblici sicché deve rispondere del reato di falso ideologico in atto pubblico il responsabile del consorzio che attesti, sottoscrivendo uno stato di avanzamento, come eseguite dall'impresa appaltatrice lavori in realtà già eseguiti in precedenza ed indipendentemente dall'appalto da altra ditta.
Cass. civ. n. 6026/1996
L'intera attività di collaudo di un'opera pubblica e quindi l'operato di tutti i soggetti che la esplicano — e non soltanto quello del ministro che la conclude — ha il fine di verificare e di certificare l'esatta esecuzione dell'opera in conformità al progetto ed al capitolo: conseguentemente compete a tutti i membri della commissione di collaudo la qualifica di pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 9909/1995
Rivestono la qualifica di pubblico ufficiale i soggetti che esplicano funzioni pubbliche amministrative, ivi comprese quelle svolte nell'ambito di un organo collegiale di natura consultiva. (Fattispecie in tema di millantato credito presso i componenti della Commissione del Ministero del turismo e dello spettacolo, addetta ai finanziamenti in favore dei produttori cinematografici).
Cass. civ. n. 6980/1995
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, l'art. 357 c.p., come sostituito dagli artt. 17 legge 26 aprile 1990, n. 86 e 4 legge 2 febbraio 1992, n. 181, ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente ed oggettivamente considerata. Di questa devono essere presi in esame i singoli momenti in cui essa si attua, disgiuntamente previsti dal legislatore nel secondo comma della norma citata, con riferimento all'esistenza di un contributo determinante dell'agente alla formazione ed alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, all'esistenza di poteri autoritativi o certificativi. Un pubblico dipendente, addetto al Gabinetto del Ministro dei trasporti, ed un funzionario di fatto, addetto in qualità di esperto al medesimo Gabinetto con il consenso quanto meno tacito degli organi responsabili della pubblica amministrazione, vanno qualificati pubblici ufficiali, in quanto - per la loro collocazione presso il Gabinetto del Ministro e, quindi, al vertice della struttura amministrativa - dotati di poteri di collaborare, anche in via soltanto strumentale, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. (Nella specie attinente alla programmazione per il potenziamento e sviluppo del settore ferroviario ed alla connessa attività inerente la previsione di gare di appalto e la formazione dei relativi contratti).
Cass. civ. n. 4102/1995
È pubblico ufficiale anche colui che sia chiamato a svolgere attività accessorie o sussidiarie a quelle istituzionali proprie dello Stato o degli altri enti pubblici tra le quali rientrano i compiti di cooperazione alla elaborazione in via indiretta di atti amministrativi. (Affermando siffatto principio la Cassazione in materia di reati contro la pubblica amministrazione ha ritenuto che rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale un soggetto nominato «esperto» della Presidenza del Consiglio dei ministri, osservando che il contributo che lo stesso era chiamato, con atto di specifica destinazione, a fornire all'organo massimo della pubblica amministrazione, pur non concretandosi in funzione tipicamente consultiva, concorreva ad influenzare le scelte discrezionali di tale organo rispetto agli atti di alta amministrazione che partecipano del regime riservato a quelli amministrativi).
Cass. civ. n. 1409/1995
L'atto di nomina proveniente da organo incompetente, ma appartenente allo stesso settore amministrativo di quello deputato alla sua emanazione, non può considerarsi emesso in carenza di potere e per questo inesistente, bensì è viziato da incompetenza e quindi semplicemente invalido, ma produttivo, come tale, dei suoi effetti tipici, che consentono di riferire al suo destinatario la qualifica di pubblico ufficiale. (Nella specie — relativa al reato di peculato — si trattava di riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale in capo ad un soggetto la cui nomina a messo comunale era stata effettuata dal pretore e non dal presidente della corte d'appello).
Cass. civ. n. 6122/1994
Il nuovo testo dell'art. 358 c.p. ha modificato la previgente disciplina, dando una nozione di incaricato di pubblico servizio più restrittiva di quella precedente, sicché, nel caso in cui un soggetto svolga mansioni di ordine, non può essere qualificato come incaricato di un pubblico servizio. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza non di peculato, ma di appropriazione indebita aggravata - dovendosi applicare la nuova disciplina, più favorevole - nei confronti di imputato che, in qualità di «responsabile di gestione del materiale» presso magazzino della Sip, avendo per ragioni di servizio la disponibilità di materiale telefonico appartenente alla Sip medesima, ne aveva distratto ingenti quantità).
Cass. civ. n. 4761/1994
È pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. il liquidatore della cessio bonorum del concordato preventivo. Egli svolge, infatti, un munus publicum inserito in un procedimento giudiziario che trae origine da una sentenza di omologazione e che si svolge sulla base di modalità precisate da quest'ultima, sotto il controllo di organi giudiziari e per finalità di interesse generale. (Fattispecie in tema di abuso di ufficio).
Cass. civ. n. 1909/1993
Per aversi la figura del pubblico ufficiale è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte.
Cass. civ. n. 650/1993
Alla guardia giurata va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. La guardia giurata è chiamata dall'ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestà statuale con riguardo alla tutela dei beni dei singoli e della collettività, e nell'esercizio dei suoi compiti manifesta la volontà della pubblica amministrazione protesa ad attuare una siffatta tutela, integra le funzioni proprie dell'autorità di polizia, pone in essere atti certificativi con riguardo alla redazione dei verbali all'esito della propria attività o delle investigazioni svolte, nonché può compiere atti autoritativi per la realizzazione delle attribuzioni affidategli. (Nella fattispecie è stato ritenuto configurabile il peculato nella appropriazione compiuta da una guardia, incaricata del trasporto valori da parte di una banca, di somma di danaro affidatole).
Cass. civ. n. 7958/1992
Ai sensi dell'art. 357 c.p., come novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. (Con riferimento al caso di specie, relativo a fatti risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 86 del 1990, la Cassazione ha altresì precisato che la sostituzione dell'art. 357 c.p. ad opera dell'art. 17 della suddetta legge non ha posto una questione di successione di leggi né di ius novum più favorevole all'imputato, in quanto tale ultima norma non ha introdotto sostanziali cambiamenti in relazione alla qualifica soggettiva di «pubblico ufficiale», ma ha soltanto precisato i requisiti contenuti in nuce nella precedente definizione datane dal codice penale, e conseguentemente ha ritenuto che anche prima della sostituzione, nel testo dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 357 c.p., delle congiunzioni copulative «e» con quelle disgiuntive «o» ad opera della legge n. 181 del 1992, doveva considerarsi sufficiente, ai fini della qualificazione di pubblico ufficiale, l'esercizio disgiunto del potere autoritativo o di quello certificativo).
Cass. civ. n. 3149/1992
È pubblico ufficiale, anche con riferimento all'aggiornata nozione fornita dall'art. 17 della L. 26 aprile 1990, n. 86, la persona assunta da un'amministrazione comunale, con delibera di giunta che fissa funzioni da espletare, strutture di supporto (nell'ambito dell'amministrazione) e compenso a debito dell'ente, con incarico di tenere la segreteria particolare del sindaco, nell'esercizio dell'incarico. (Fattispecie di impiegato comunale collocato a riposo e, poi, con apposita delibera della giunta municipale, assunto con incarico di segretario particolare del sindaco, il quale riceveva un compenso, stabilito con la delibera predetta, a carico del comune, ed usufruiva di locali, strumenti e personale del comune stesso. Si assumeva dal ricorrente che la predetta delibera avrebbe posto in essere un rapporto di natura privatistica, comunque inidoneo ad attribuire all'onorato la qualità di pubblico ufficiale).
Cass. civ. n. 249/1992
La L. 26 aprile 1990, n. 86, ha ampliato la nozione di incaricato di pubblico servizio, correlandola all'attività in concreto espletata dall'agente, indipendentemente dal suo ruolo giuridico e di un effettivo rapporto di subordinazione con l'ente pubblico. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio ad un impiegato che, pur appartenendo alla settima qualifica funzionale, svolgeva attività istruttoria di pratiche amministrative, rilasciava certificazioni, assumeva le funzioni di segretario di comitati e commissioni, individuava gli assegnatari morosi, riceveva pagamenti in conto canoni arretrati e rilasciava quietanze).
Cass. civ. n. 7234/1991
La L. 26 aprile 1990, n. 86 artt. 17 e 18, sostituendo gli artt. 357 e 358 c.p., non ha introdotto sostanziali cambiamenti in relazione alle qualifiche soggettive di «pubblico ufficiale» e «incaricato di pubblico servizio» ma ha soltanto precisato i requisiti (contenuti in nuce nelle precedenti, tautologiche, definizioni di cui agli artt. 357 e 358) necessari ad integrare, secondo la concezione funzionale - oggettiva, le menzionate qualifiche soggettive, in maniera da fornire concrete indicazioni che consentano di rilevare, in primo luogo, la natura pubblica o privata di una determinata attività, e quindi, nell'ambito di attività sicuramente pubblica, di distinguere tra la figura del pubblico ufficiale e quella dell'incaricato di pubblico servizio.
Cass. civ. n. 406/1991
Agli effetti della legge penale, il funzionario di fatto è equiparato al pubblico ufficiale: è necessario e sufficiente a tal fine che da parte del soggetto vi sia effettivo esercizio di una pubblica funzione senza una formale o regolare investitura, e che a tale effettivo esercizio si accompagni quantomeno l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso anche tacito della pubblica amministrazione.
Cass. civ. n. 396/1991
Il nuovo testo dell'art. 358 c.p., siccome sostituito dall'art. 18 L. 26 aprile 1990, n. 86, non dà del pubblico servizio una nozione sostanzialmente diversa da quella accolta con riguardo al testo previgente, secondo la quale esso va definito come qualsiasi attività non autoritaria, accessoria o complementare ad una pubblica funzione, che non si risolva esclusivamente in un lavoro manuale. Alla stregua di tale nozione deve continuare a riconoscersi la qualifica di incaricato di pubblico servizio ad una guardia particolare giurata nello svolgimento di tale istituzionale e regolamentata attività (nella specie si trattava di una guardia giurata che conduceva un autofurgone portavalori).