Art. 372 – Codice penale – Falsa testimonianza
Chiunque , deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale [244-245; c.p.p. 194-198, 468, 497-499], afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato , è punito con la reclusione da due a sei anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18412/2025
In tema di ricorso per cassazione, non è deducibile in termini di inosservanza di norma processuale, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione del disposto degli artt. 207 e 241 cod. proc. pen. conseguente alla mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero, da parte del giudice, in caso di falsa testimonianza, trattandosi di norme processuali non sanzionate da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
Cass. civ. n. 27411/2024
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980,
Cass. civ. n. 7300/2023
Ai fini dell'integrazione del dolo del reato di depistaggio dichiarativo di cui all'art. 375, comma primo, lett. b), cod. pen., è necessario che l'agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall'intento di ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale e che, dunque, abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l'una o per l'altro. (In motivazione la Corte ha precisato che siffatto elemento costituisce l'aspetto propriamente specializzante della relativa fattispecie incriminatrice rispetto ai delitti di false informazioni al pubblico ministero e di falsa testimonianza).
Cass. civ. n. 21987/2023
In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, a condizione che tale timore attenga a un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizione rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione.
Cass. civ. n. 35631/2022
In tema di falsa testimonianza, eventuali cause di nullità o di inutilizzabilità della deposizione testimoniale non escludono la configurabilità del reato, a meno che non siano tali da far venire meno la stessa qualifica di testimone.
Cass. civ. n. 9059/2022
In tema di falsa testimonianza, non costituisce elemento sufficiente ad integrare la prova del reato il contrasto tra le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento e quelle rese in fase procedimentale, utilizzate per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., assumendo tale difformità rilevanza solo unitamente ad altri elementi idonei a riscontrare la veridicità delle prime dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate.
Cass. civ. n. 37649/2021
In tema di falsa testimonianza, la valutazione della pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell'oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e della rilevanza (che riguarda l'efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia "ex ante" e non "ex post".
Cass. civ. n. 8206/2016
Risponde del delitto di falsa testimonianza il testimone c.d. assistito che rifiuta di sottoporsi al controesame.
Cass. civ. n. 20123/2015
Le dichiarazioni acquisite dal giudice in un procedimento cautelare civile hanno natura di testimonianza, sicché la loro falsità integra il delitto di cui all'art. 372 cod. pen., indipendentemente dall'assunzione, da parte del dichiarante, dell'obbligo di dire il vero con le formalità di cui all'art. 251 cod. proc. civ..
Cass. civ. n. 90/2014
In relazione al delitto di falsa testimonianza commesso dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come testimone in dibattimento sulle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, neghi di aver sottoscritto il relativo verbale, non è applicabile l'esimente di cui all'art. 384 c.p., in quanto la garanzia della non punibilità copre unicamente il contenuto dichiarativo idoneo a determinare un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore e non può estendersi al contenuto delle altre dichiarazioni riferite a dati di fatto obiettivi quali l'intervenuta sottoscrizione del verbale di sommarie informazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che si connota di falsità la dichiarazione del testimone che neghi di aver sottoscritto il verbale di sommarie informazioni testimoniali, senza dedurne la contraffazione o la falsità ideologica, sicché tale verbale, a seguito di contestazioni, è utilizzabile per la prova dell'obiettivo fatto storico).
Cass. civ. n. 37482/2014
Per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione.
Cass. civ. n. 41572/2013
È configurabile il delitto di falsa testimonianza anche quando le dichiarazioni mendaci sono rese in risposta a domande dirette a sondare l'attendibilità del teste, poiché le stesse sono dotate dei caratteri della pertinenzialità, sia pur mediata, rispetto ai temi del processo e della rilevanza ai fini del giudizio.
Cass. civ. n. 4299/2013
Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell'oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e sulla rilevanza (che riguarda l'efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia "ex ante" e non "ex post". (Nella specie, la S.C. ha affermato che detta valutazione va effettuata da parte del giudice sulla base di norme giuridiche e non anche mediante l'utilizzazione di massime di esperienza.
Cass. civ. n. 15200/2011
Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché il soggetto passivo del reato è soltanto lo Stato-collettività e non la persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile. Ne consegue che il privato denunciante non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Cass. civ. n. 36538/2010
La reiterazione della stessa falsa testimonianza in fasi successive del medesimo procedimento integra un unico reato, il quale si consuma nel momento in cui viene resa la prima dichiarazione mendace.
Cass. civ. n. 17704/2010
Ai fini della legittimità del ricorso al meccanismo di recupero probatorio dell'art. 500, comma quarto, c.p.p., riferito alla dichiarazioni del testimone, ma applicabile anche a quelle dell'imputato di reato connesso o probatoriamente collegato, stante il rinvio contenuto nell'art. 210, commi quinto e sesto, stesso codice, non rileva la veste formale assegnata al dichiarante, ma solo la dimostrazione della condotta illecita su di lui esercitata per indurlo a tacere o a mentire, dimostrazione per la quale non è richiesta una prova al di là di ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente qualsiasi elemento sintomatico dell'intimidazione subita, purché connotato da precisione, obiettività e significatività. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficienti alcune dichiarazioni di altri imputati relative al proposito, maturato in ambiente malavitoso, di indurre il dichiarante, imputato di reato connesso, alla ritrattazione, e l'assoluta inverosimiglianza del pretesto da quest'ultimo addotto a sua giustificazione - essere stato costretto a formulare ingiuste accuse da P.M. e carabinieri - per il quale aveva subito condanna per calunnia).
Cass. civ. n. 34595/2009
Non è invocabile l'esimente dello stato di necessità nell'ipotesi in cui l'imputato abbia reso una falsa testimonianza in presenza di un pericolo non incombente, ma solo genericamente temuto, di un danno grave alla persona. (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano falsamente dichiarato di non avere ricevuto richieste estorsive, la S.C. ha ritenuto non rilevante la circostanza per cui gli stessi in precedenza - circa sei anni prima - erano rimasti vittime di atti intimidatori).
Cass. civ. n. 26560/2008
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 372 c.p. non rileva l'omesso avvertimento al teste sospettato di falsità ai sensi dell'art. 207 c.p.p.
Cass. civ. n. 26559/2008
In tema di falsa testimonianza, ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato è che il testimone affermi il falso o neghi il vero, mentre è irrilevante il grado di influenza che la deposizione falsa ha esercitato in concreto sul procedimento.
Cass. civ. n. 34467/2007
Non integra il delitto di falsa testimonianza la deposizione non veridica che verta su fatti e circostanze del tutto estranei all'oggetto dell'accertamento e quindi inidonei ad arrecare un qualsiasi contributo alla ricerca della prova.
Cass. civ. n. 29883/2007
Le false dichiarazioni rese dal convenuto al giudice civile in sede di interrogatorio formale non integrano né il delitto di falso giuramento della parte né il delitto di falsa testimonianza.
Cass. civ. n. 11612/2007
In tema di falsa testimonianza, l'apparente non decisività delle dichiarazioni mendaci rispetto alla pronuncia del giudice non esclude la rilevanza delle stesse quando in realtà sussisteva una oggettiva ed elevata idoneità ad alterare l'accertamento delle modalità e delle responsabilità del fatto oggetto di reato. (Fattispecie in cui la vittima del reato ha falsamente dichiarato di non conoscere due persone che avevano assistito ai fatti e delle quali, invece, egli aveva inizialmente riferito di essere amico).
Cass. civ. n. 10235/2007
È configurabile il delitto di falsa testimonianza anche nei riguardi di chi, già imputato in procedimento connesso o collegato definito con sentenza irrevocabile, abbia deposto senza la dovuta assistenza del difensore.
Cass. civ. n. 43193/2004
Nell'ambito di un procedimento per falsa testimonianza, è legittima l'acquisizione al fascicolo dibattimentale, a norma dell'art. 431 c.p.p., del verbale di sommarie informazioni rese ai carabinieri per verificare il contenuto delle dichiarazioni al fine di rilevare le eventuali difformità dalle successive dichiarazioni, in quanto tale atto costituisce atto irripetibile nonché elemento integrativo del corpo del reato assumendo il connotato della prova storica del fatto che le dichiarazioni sono state rese.
Cass. civ. n. 40821/2004
Risponde del delitto di cui all'art. 372 c.p. il testimone che nel procedimento civile si dichiari «indifferente» alla causa, tacendo dell'esistenza di rapporti con le parti in causa o di interessi nella causa stessa, in quanto la suddetta dichiarazione ha una valenza obiettiva ai fini della decisione, fondandosi su di essa il giudizio di attendibilità del teste.
Cass. civ. n. 9206/2004
Il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) si reitera soltanto se la condotta tipica viene posta in essere in una successiva deposizione autonoma davanti ad una diversa autorità giudiziaria, vale a dire in una diversa fase processuale. Pertanto non realizza un autonomo reato di falsa testimonianza la mendace deposizione frazionata in più udienze oppure ripetuta nell'ambito della medesima fase processuale davanti ad un giudice diverso solo come persona fisica.
Cass. civ. n. 7732/2004
Ai fini della configurazione del delitto di falsa testimonianza è richiesta la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione da compiere con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato viene consumato, quindi ex ante e non ex post, e alla sua affermazione il giudice deve pervenire attraverso l'esame di norme giuridiche e non mediante l'utilizzazione di massime di esperienza. (Fattispecie in cui si è configurato il reato in una deposizione reticente sul punto dell'omessa indicazione del nome di colui che faceva telefonate per imporre il trasferimento fulmineo di ufficiali della Guardia di finanza sgraditi, circostanza ritenuta rilevante ai fini della corretta configurazione del delitto di corruzione).
Cass. civ. n. 25711/2003
È configurabile il concorso formale di reati tra la minaccia messa in opera per costringere taluno a rendere falsa testimonianza e il concorso nella falsa testimonianza resa dal soggetto minacciato.
Cass. civ. n. 42898/2001
Le dichiarazioni assunte dal giudice nel procedimento cautelare civile, ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c., hanno natura di testimonianza e, pertanto, la loro eventuale falsità integra gli estremi del reato di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 c.p., pur quando non siano state osservate le formalità dettate dagli artt. 244, 251 e 252 c.p.c. per l'assunzione della prova testimoniale, con riguardo, rispettivamente, alla deduzione di detta prova, al giuramento ed alla compiuta identificazione del testimone.
Cass. pen. n. 4627 del 1 febbraio 2001
La facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta esclusivamente alla persona offesa e non anche al semplice danneggiato dal reato, pur se denunziante; non è pertanto legittimato a proporre opposizione colui che abbia presentato denunzia per i delitti di falsa testimonianza e frode processuale, trattandosi di fattispecie criminose lesive dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale, l'interesse del privato (che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio) assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto titolare sia attribuita la qualità di persona offesa.
Cass. civ. n. 6118/2000
Assume la qualità di testimone, e può quindi rispondere del reato di cui all'art. 372 c.p., anche chi sia chiamato a deporre nell'ambito della fase a cognizione sommaria di un giudizio possessorio, già disciplinata dal comma primo dell'abrogato art. 689 c.p.c.
Cass. civ. n. 2982/1999
Nel delitto di falsa testimonianza, che tutela il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività, e ciò in base alla considerazione che la fattispecie descritta dall'art. 372 c.p. non contempla tipicamente altre vittime del reato cui potere riconoscere una posizione qualificata rispetto a qualsiasi danneggiato dal reato, né potendo il privato danneggiato dalla falsa testimonianza dirsi, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice, come sopra definito. Ne consegue che, essendo la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione attribuita dall'art. 410 c.p.p. esclusivamente alla persona offesa, e non al semplice danneggiato dal reato, anche se denunciante, quest'ultimo non è legittimato a proporre opposizione.
Cass. civ. n. 223/1998
Nei delitti contro l'amministrazione della giustizia persona offesa dal reato è lo Stato, e a questo può poi aggiungersi un'altra vittima, quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell'aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato. Ciò non avviene però nella falsa testimonianza, di cui all'art. 372 c.p., che solo eventualmente può danneggiare le situazioni giuridiche di una serie indefinita di persone, non contemplate nella descrizione normativa; pertanto non sussiste il diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione così come quello ad opporvisi.