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Art. 373 — Falsa perizia o interpretazione

Art. 373 — Falsa perizia o interpretazione

Il perito o l’interprete, che, nominato dall’Autorità giudiziaria [ 61, 122123; 220, 221, 224, 143 c.p.p. ], dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente [ 375377, 384; 198, 476 c.p.p. ].

La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici [ 28 ], l’interdizione dalla professione o dall’arte [ 30 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 17375/2015

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all’art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettività al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria. (In motivazione, la S.C. ha escluso che l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 375 cod. pen. – che opera se dal fatto deriva una condanna alla reclusione – possa comportare l’assunzione, da parte del condannato, della qualifica di persona offesa, in quanto la “ratio”della predetta aggravante va individuata nel maggior danno che dalla falsità è derivato all’interesse della retta amministrazione della giustizia).

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Cass. pen. n. 7067/2011

In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi (nella specie valutazione di ramo aziendale), la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l’adesione del primo giudice ad una stima diversa da quella accolta dal giudice di appello sono elementi atti a dimostrare che il risultato della stima debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall’art. 373 c.p., salva una giustificazione attenta a raccordare la delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato da questi reso.

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Cass. pen. n. 31451/2006

Integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

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Cass. pen. n. 23767/2003

Nel delitto di falsa perizia (art. 373 c.p.) che tutela il bene giuridico dell’ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività in quanto il privato danneggiato della falsa perizia non è, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell’interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice. Ne consegue l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta ex art. 410 c.p.p. dal denunciante quale danneggiato dal reato di cui all’art. 373 c.p.

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Cass. pen. n. 10651/2003

Il reato di falsa perizia previsto dall’art. 373 c.p. è ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento di istruzione preventiva quale l’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c.

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Cass. pen. n. 1531/1999

Se il reato di falsa perizia sia commesso inducendo in errore il perito (artt. 48 e 373 c.p.) per mezzo di un fatto costituente frode processuale (art. 374 c.p.), deve trovare applicazione solo la norma che incrimina la falsa perizia, in base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso: il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria), in modo che l’offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l’applicabilità di una norma è subordinata alla mancata applicazione dell’altra. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l’operato dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato di falsa perizia, e non quello di frode processuale, nel comportamento del soggetto che aveva indotto in errore il perito — il quale aveva conseguentemente redatto una falsa perizia — facendogli pervenire la certificazione relativa a una grave patologia riferentesi a persona diversa).

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Cass. pen. n. 1109/1999

Nei delitti contro l’amministrazione della giustizia, la persona offesa dal reato è lo Stato, e a questo può aggiungersi un’altra vittima quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell’aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato. (La Corte ha escluso che ciò avvenga in tema di delitto di falsa consulenza tecnica di cui agli artt. 373 c.p. e 64 c.p.c., laddove non sono contemplati nella descrizione normativa altri singoli soggetti danneggiati).

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Cass. pen. n. 1096/1999

Il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) non è ipotizzabile con riferimento all’attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico ministero. Ciò si desume non solo dal principio di stretta legalità sancito dall’art. 2 c.p., che inibisce il ricorso all’interpretazione analogica, ma, indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni apportate dall’art. 11, comma sesto, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, in tema di subornazione, è stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l’opera del subornatore proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far ritenere che l’omessa indicazione del consulente tecnico nella norma dell’art. 373 c.p. sia intenzionale.
Nei delitti contro l’amministrazione della giustizia deve essere considerata quale persona offesa del reato sia lo Stato, al quale la Costituzione attribuisce la funzione giurisdizionale come indefettibile componente della sovranità, sia quel soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie astratta. Tale situazione ricorre anche nel reato di falsa perizia di cui all’art. 373 c.p. nel quale la persona offesa non sempre è soltanto lo Stato. La falsa perizia può, infatti, ledere in via diretta e immediata l’altrui sfera giuridica, potendo arrecare offesa all’onore, alla libertà personale o al patrimonio del privato, come è dato evincere dal chiaro dettato dell’art. 375 c.p. il quale prevede, quale circostanza aggravante specifica, un aumento modulato della pena «se dal fatto deriva una condanna».

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