Art. 373 – Codice penale – Falsa perizia o interpretazione

Il perito o l'interprete , che, nominato dall'Autorità giudiziaria [61, 122-123; 220, 221, 224, 143 c.p.p.], dà parere o interpretazioni mendaci , o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente [375-377, 384; 198, 476 c.p.p.].

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici [28], l'interdizione dalla professione o dall'arte [30].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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