Art. 387 bis – Codice penale – Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25979/2010

Ai fini dell'integrazione del reato di colpa del custode di cui all'art. 387 c.p. è necessario che sussista, e sia all'evidenza riconoscibile, il nesso di causalità tra l'evasione della persona sottoposta a custodia e il fatto addebitato all'agente. (Fattispecie relativa all'inosservanza di norme regolamentari da parte degli agenti di polizia penitenziaria, nel corso del servizio di traduzione di un detenuto dall'istituto di pena ove si trovava ristretto al locale nosocomio).

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