Art. 387 bis – Codice penale – Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4936/2025
Integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l'esigibilità del concreto esercizio dello "ius excludendi" e l'esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul.
Cass. civ. n. 30600/2024
È affetto da abnormità strutturale il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo, dopo aver provveduto alla convalida, senza alcuna motivazione disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda al giudizio nelle forme ordinarie, in tal modo determinandosi una indebita alterazione della sequenza degli atti del procedimento, in violazione del principio di ragionevole durata del processo.
Cass. civ. n. 19442/2023
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 387-bis c.p., introdotto dalla L. n. 69 del 2019, art. 4, è ininfluente l'assoluzione dal reato per il quale è stata applicata la misura (così come l' improcedibilità per remissione della querela o l'eventuale annullamento in sede di riesame della misura cautelare), anche alla luce del suo carattere plurioffensivo perché il bene giuridico protetto si individua sia nella tutela della vittima, sotto il profilo fisico, psichico ed economico, sia nella corretta esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 39005/2021
Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa.
Cass. civ. n. 25979/2010
Ai fini dell'integrazione del reato di colpa del custode di cui all'art. 387 c.p. è necessario che sussista, e sia all'evidenza riconoscibile, il nesso di causalità tra l'evasione della persona sottoposta a custodia e il fatto addebitato all'agente. (Fattispecie relativa all'inosservanza di norme regolamentari da parte degli agenti di polizia penitenziaria, nel corso del servizio di traduzione di un detenuto dall'istituto di pena ove si trovava ristretto al locale nosocomio).