Art. 388 – Codice penale – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa , compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento , con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.
È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 3060/2024
Integra il reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che trasferisce a sé stesso la proprietà di un bene della società pignorato affidato alla sua custodia, trattandosi di un atto dispositivo che incide sui tempi della procedura esecutiva e potenzialmente pregiudizievole per l'interesse del creditore, senza che rilevi la responsabilità dell'agente per le obbligazioni sociali che, sebbene illimitata e solidale, opera solo in via sussidiaria.
Cass. civ. n. 25368/2023
Il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, decorrendo dalla conoscenza della relativa omissione il termine per proporre querela. (In applicazione di quanto in premessa, la Corte ha ritenuto irrilevante il momento in cui il difensore, già informato della mancata consegna, aveva avuto notizia del fermo del veicolo, trattandosi di attività amministrativa meramente eventuale e successiva alla consumazione).
Cass. civ. n. 15915/2015
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma sesto, cod. pen., che sanziona la condotta del debitore il quale, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione, è sufficiente anche l'omessa o falsa dichiarazione relativa ad un credito contestato.
Cass. civ. n. 7611/2015
In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato nella condotta dell'imputata che, in qualità di affidataria, non aveva consentito al marito separato di vedere i figli nel giorno stabilito, durante il periodo di vacanza, allegando un loro generico impegno per motivi ludici).
Cass. civ. n. 51218/2014
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), è necessario e sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata anche quanto alla sua ricezione da parte del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato l'idoneità di una sollecitazione ad adempiere inoltrata personalmente al soggetto obbligato dal professionista delegato dai creditori alla gestione della controversia).
Cass. civ. n. 31192/2014
Tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari, la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 388, comma secondo, c.p., rientrano anche i provvedimenti di urgenza emessi a norma dell'art. 700 c.p., purché attinenti alla difesa della proprietà, del possesso o del credito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto attinente alla proprietà l'ordine di consegna della documentazione contabile inerente all'amministrazione di un condominio, incidendo, lo stesso, sulla proprietà condominiale ed in particolare sulla corretta amministrazione di essa).
Cass. civ. n. 50097/2013
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., l'ingiunzione ad adempiere, che costituisce condizione di punibilità del reato, può consistere anche in una richiesta di adempimento informale o addirittura implicita, purché inequivoca e non semplicemente supposta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l'ingiunzione ad adempiere nel contegno del figlio che, ottenuta giudizialmente l'assegnazione di una casa di abitazione a soddisfazione del diritto di credito al mantenimento nei confronti del genitore, si era opposto alle successive azioni da questi intentate per sfrattarlo dall'immobile, fino ad ottenerne il sequestro preventivo in sede penale).
Cass. civ. n. 39217/2013
Non integra il reato di elusione del provvedimento del giudice civile che ha disposto la nomina dell'amministratore di sostegno la condotta di chi, con il consenso del destinatario del provvedimento adottato a norma dell'art. 404 c.c., trasferisce quest'ultimo in altro luogo contro la volontà del titolare dell'incarico, in quanto l'istituto dell'amministrazione di sostegno costituisce uno strumento di assistenza tendente a sacrificare il meno possibile la capacità di agire dell'assistito.
Cass. civ. n. 1038/2013
Non integra il reato previsto dall'art. 388, comma secondo, c.p., l'inadempimento dei provvedimenti di carattere patrimoniale conseguenziali alla pronuncia del giudice civile in tema di affidamento della prole. (Fattispecie relativa all'inottemperanza dell'ordine di rilascio della casa di comune abitazione da parte del coniuge non affidatario).
Cass. civ. n. 41682/2012
Ai fini della sussistenza del reato previsto dal comma sesto dell'art. 388 c.p. l'invito dell'ufficiale giudiziario al debitore deve contenere espressamente l'avvertimento della sanzione penale per l'omessa o falsa dichiarazione nonché l'indicazione espressa del termine entro il quale tale dichiarazione deve essere resa.
Cass. civ. n. 18494/2010
Integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice la condotta di colui che, per sottrarre i propri beni all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, cede gli stessi ad un fondo fiduciario di cui è amministratore, il quale successivamente provvede alla loro vendita in favore di una società della quale l'agente risulta essere procuratore speciale.
Cass. civ. n. 36692/2007
Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (In applicazione del principio, le S.U. hanno ritenuto che il mero rifiuto del soggetto passivo di adempiere un'ordinanza di reintegrazione del possesso, eseguibile coattivamente, non integri gli estremi della «elusione» penalmente rilevante).
Cass. civ. n. 17212/2007
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, con riferimento all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 388 c.p., il reato si consuma nel momento in cui l'agente elude — sia attraverso una condotta commissiva, compiendo atti vietati, sia attraverso una condotta omissiva, astenendosi dal porre in essere i comportamenti impostigli — l'esecuzione del provvedimento del giudice civile. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi criminosa dalla condotta dell'imputato il quale, condannato a ripristinare una servitù di passaggio, non si era adoperato per l'abbattimento di un muro insistente sul suo fondo).
Cass. civ. n. 16562/2007
Integra il reato di cui all'art. 388 c.p. l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che ordini la reintegrazione dell'altro coniuge nel compossesso dell'abitazione coniugale, consistita nell'aver, con azione commissiva, chiuso a chiave le porte blindate interne dell'appartamento, impedendo così la libera disponibilità dell'immobile.
Cass. civ. n. 17543/2006
In assenza di comportamenti fraudolenti, la violazione dell'obbligo assunto dal coniuge, con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di costituire in favore dell'altro coniuge il diritto di usufrutto su un bene immobile non può integrare il reato di cui all'art. 388, comma primo c.p., bensì, nel casi in cui il conferimento dell'usufrutto sostituisca il versamento periodico dell'assegno divorzile, quello di cui all'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898, che punisce la condotta del coniuge divorziato che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno fissato dal giudice.
Cass. civ. n. 15186/2006
Risponde del reato di cui all'art. 388, commi terzo e quarto c.p. anche il terzo possessore della cosa del debitore sottoposta a pignoramento presso di lui, che spostandola senza autorizzazione dal luogo in cui è custodita, la sottrae all'esecuzione.
Cass. civ. n. 44936/2005
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, c.p., è a consumazione istantanea e si perfeziona nel momento in cui il debitore non ottempera alla ingiunzione di adempiere, in quanto il danno del creditore si verifica al momento dell'inottemperanza del debitore e la eventuale permanenza dell'inadempimento rappresenta semplicemente la protrazione degli effetti di un fenomeno che si è già realizzato. (In motivazione la Corte ha precisato che sono differenti i concetti di «ingiunzione di ottemperanza» e di «inottemperanza» perché mentre il primo si configura come una condizione di punibilità del reato, l'altro rappresenta un comportamento che cade sotto la sfera di volontà del debitore).
Cass. civ. n. 48708/2004
È configurabile il reato di cui all'art. 388 c.p. anche in relazione alla mancata esecuzione dolosa di un lodo arbitrale.
Cass. civ. n. 1275/2004
Non vi è concorso tra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persone incapaci, puniti rispettivamente dagli artt. 388 e 574 c.p., quando l'agente disattende un ordine del giudice avente ad oggetto esclusivo la consegna di un minore a persona che su di lui eserciti la potestà di genitore, poiché il reato di sottrazione è assorbito in tal caso da quello di mancata esecuzione del provvedimento giudiziale.
Cass. civ. n. 32342/2003
Perché si configuri la fattispecie di cui all'art. 388, primo comma, c.p., nella condotta di colui che simula la vendita di un bene immobile, è necessario che la finalità della vendita sia quella di sottrarsi agli obblighi di mantenimento nascenti dalla separazione, e non invece quella di prevenire pretese rivendicatorie da parte del coniuge separato sul bene. (Fattispecie nella quale l'imputato anche dopo aver venduto con atto simulato l'esercizio commerciale aveva continuato ad adempiere agli obblighi di mantenimento).
Cass. civ. n. 19520/2003
Le norme di cui agli artt. 388 e 574 c.p., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità (art. 15 c.p.), tutelando le suddette fattispecie obiettività giuridiche diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.
Cass. civ. n. 49678/2001
Il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p. (elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente taluna delle materie indicate nella norma incriminatrice), è configurabile, nel caso di provvedimento consistente nell'imposizione di un obbligo di non fare, per il solo fatto della mancata osservanza di detto obbligo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato de quo in un caso di mancata osservanza, da parte dell'imputato, legale rappresentante di una emittente radiofonica, dell'obbligo impostogli in via cautelare di «spostare» di almeno 300 Mhz la frequenza radio utilizzata, trattandosi, ad avviso della stessa Corte, di un obbligo di non fare, cioè, in concreto, di non interferire nelle frequenze di un'altra emittente).
Cass. civ. n. 13106/2001
La condotta punibile del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (nella specie, un sequestro conservativo) nella forma dell'elusione della misura cautelare a difesa del credito (art. 388, secondo comma, c.p.), ricorre solo con riferimento ad atti di disposizione materiale e non anche di disposizione giuridica dei beni oggetto del vincolo. (Fattispecie in tema di lite simulata finalizzata ad altra pronuncia giudiziale di trasferimento del bene in modo da sottrarlo alla garanzia del creditore).
Cass. civ. n. 5551/2000
In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito, prevista dall'art. 388, comma secondo, c.p., presupposto del reato è l'esistenza di un provvedimento cautelare, di cui agli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., sicché il reato non è configurabile nel caso in cui le ragioni del querelante trovino fondamento in una sentenza, la cui inottemperanza è suscettibile di rimedio con i normali mezzi previsti dal processo di esecuzione.
Cass. civ. n. 14367/1999
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, integra il reato di cui all'art. 388, comma primo, c.p., il coniuge che, attraverso la sostituzione della serratura della casa coniugale, si sottrae al provvedimento con il quale il presidente del tribunale, nel corso della causa di separazione, assegnava la casa in uso esclusivo all'altro coniuge, atteso che, con l'espressione «sentenza di condanna», la legge ha inteso comprendere tutti i provvedimenti che, a prescindere dalla loro denominazione o forma, rivestono la natura di decisioni giudiziarie con imposizione di obblighi di carattere civilistico.
Cass. civ. n. 5129/1999
In tema di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), è necessario e sufficiente, per la configurabilità del reato, che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta. (Nella specie si è ritenuto che, ai fini della sospensione di lavori eseguiti in violazione delle distanze legali, non fosse necessaria la notificazione di copia autentica dell'ordinanza del giudice civile emessa in sede di procedimento per denuncia di nuova opera da parte dell'ufficiale giudiziario e che fosse sufficiente la consegna di copia informale del provvedimento, avvenuta a opera di personale dell'arma dei carabinieri).
Cass. civ. n. 7567/1996
La sottrazione di cose sottoposte a pignoramento su istanza dell'autorità amministrativa integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, con conseguente perseguibilità a querela, e non il reato (perseguibile d'ufficio) di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
Cass. civ. n. 6985/1995
La sottrazione di cose pignorate a istanza dell'autorità amministrativa integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 334 c.p., perseguibile di ufficio, e non quella prevista dall'art. 388 c.p.
Cass. civ. n. 2620/1993
Le norme di cui agli artt. 388 e 574 c.p., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità (art. 15 c.p.). Ed infatti il primo reato è caratterizzato dalla elusione di un provvedimento del giudice, mentre il secondo è qualificato da un'incidenza su un rapporto di cui il minore è parte e che si collega alla patria potestà o ad altre situazioni particolari. Le diverse componenti delle fattispecie sono indicative di offese diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.
Cass. civ. n. 2559/1993
Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 388, primo comma, c.p., l'ingiunzione di ottemperanza, che si configura come condizione di punibilità del reato, non deve necessariamente essere fatta valere coattivamente con le forme e con i mezzi previsti dal diritto processuale civile, essendo sufficiente anche un'informale messa in mora, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non univoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta.
Cass. civ. n. 6024/1992
Nei casi di inadempimento del datore di lavoro all'ordine di reintegrazione del lavoratore, nascendo l'obbligo rimasto inadempiuto da una sentenza di condanna e non da una misura cautelare, si configura, sempre che sussistano gli elementi della condotta tipica, l'ipotesi di reato prevista dall'art. 388, primo comma, c.p.
Cass. civ. n. 1139/1991
Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui ai primi due commi dell'art. 388 c.p., tutelando l'autorità della decisione giudiziaria in sé per sé - e quindi soltanto per necessaria conseguenza anche l'azione esecutiva che da essa deriva - non presuppone che l'interessato abbia promosso l'esecuzione forzata del diritto riconosciutogli dal giudice, essendo solo sufficiente che egli abbia richiesto, anche in modo informale, di adempiere. Tale principio, di validità generale, trova applicazione particolarmente in relazione alla fattispecie prevista dal primo capoverso, concernente decisioni giudiziali immediatamente esecutive e di carattere anche interinali, di cui l'attuazione deve avvenire senza ritardo, al fine di non frustrare le esigenze che la ispirano e che mirano ad assicurare un adempimento immediato del provvedimento giudiziale, non dilazionato nemmeno dallo svolgimento dell'esecuzione forzata.