Art. 404 – Codice penale – Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24753/2024
L'opposizione di terzo revocatoria, essendo l'unico strumento a disposizione di chi (avente causa o creditore di una delle parti) voglia sottrarsi all'efficacia della sentenza allegando la collusione delle parti in suo danno, non può essere proposta in via incidentale o di semplice eccezione, in quanto subordinata all'osservanza dei termini perentori decorrenti dal giorno della scoperta del dolo e della collusione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto ammissibile l'eccezione con cui il curatore fallimentare, nell'ambito di un giudizio di verifica dei crediti fondato su un provvedimento monitorio irrevocabile, aveva dedotto che lo stesso era frutto di un disegno fraudatorio volto a pregiudicare le ragioni dei creditori).
Cass. civ. n. 24251/2024
Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità.
Cass. civ. n. 21230/2024
La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.
Cass. civ. n. 11961/2024
L'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva, in un caso di opposizione avverso un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità proposta da soggetto che affermava di essere proprietario dell'immobile per averlo ricevuto in donazione dai genitori i quali, a loro volta, lo avevano usucapito).
Cass. civ. n. 7414/2024
Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.
Cass. civ. n. 3600/2024
In tema di amministrazione di sostegno, la nomina dell'amministratore non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell'interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l'onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta.
Cass. civ. n. 34540/2023
L'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva ritenuto incompatibile il giudicato formatosi sull'opposizione di terzo, promossa da un assegnatario di un immobile dell'Istituto Autonomo Case Popolari, con la sentenza di reintegra, accertativa dell'illiceità dello spoglio subito dal precedente assegnatario del medesimo immobile).
Cass. civ. n. 30331/2023
Il regolamento preventivo di giurisdizione - la cui proponibilità presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.) - non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex art. 41 c.p.c.).
Cass. civ. n. 27691/2023
In tema di amministrazione di sostegno, il beneficiario è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità - differenziandosi in ciò la sua condizione giuridica da quella dell'interdetto - di talché non possono applicarsi a tale soggetto, in via interpretativa e, quindi, a prescindere da una specifica valutazione giudiziale, le limitazioni previste dalla legge per gli interdetti, quale quella di contrarre matrimonio che, tuttavia, se disposta dal giudice, non può essere oggetto di impugnazione da parte dell'aspirante nubenda, attesa la natura personalissima del diritto in esame e l'estraneità di quest'ultima al relativo procedimento.
Cass. civ. n. 25928/2023
L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione.
Cass. civ. n. 18027/2023
In tema di opposizione di terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza del dolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il diritto di intervenire volontariamente e tempestivamente "ad opponendum" nel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'accoglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo cui il rapporto collusivo, intercorso tra il debitore esecutato e i suoi genitori e concretatosi nella proposizione, da parte di questi ultimi, dell'azione ex art. 2932 c.c. onde ottenere il trasferimento della proprietà del bene ipotecato, era stato conosciuto dalle banche creditrici per avere i genitori allegato copia della relativa domanda nel procedimento per opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.).
Cass. civ. n. 17619/2023
Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. pen. n. 41821/2015
La previsione di cui all'art. 404, comma secondo, cod.pen. (come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85) è norma speciale rispetto al delitto di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen., essendo il primo reato integrato da ogni forma di offesa che si estrinsechi sulle cose di culto ed a danno di queste, attraverso la loro distruzione, ovvero il loro deterioramento o imbrattamento.